Il reato di violazione privacy nel codice penale è stato integrato dal GDPR, aggiungendo nuove ipotesi di reato e depenalizzando alcune situazioni per evitare la violazione del principio del ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative.
Sentiamo spesso parlare di privacy, se ne discute molto in vari programmi televisivi, con pareri spesso discordanti, ma anche nella nostra cerchia di conoscenti a volte esce l’argomento. Ognuno dice la sua, ma in realtà le idee sono molte volte confuse.
In particolare ultimamente ci sono stati dei cambiamenti normativi, in seguito all’introduzione del GDPR ovvero il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati il 25 maggio 2018.
L’Italia, infatti, ha recepito la normativa europea varando un nuovo Codice sulla Privacy, aggiungendo alcuni reati penali e in altri casi diminuendo la pena prevista, come vedremo a breve.
Ma, prima di soffermarci sugli aspetti legali della questione è importante avere chiaro il significato di privacy, e in quali casi ci può essere una violazione di tale diritto.
La privacy è qualcosa che riguarda tutti noi da vicino, bisogna quindi avere ben chiaro in quali casi con il nostro comportamento rischiamo di fare qualcosa di illecito, o quando subiamo un torto in questo senso.
Ad esempio spiare i messaggi Whatsapp nel cellulare del nostro partner è un reato? Se un nostro vicino ci controlla spesso dalla finestra lo possiamo denunciare? Se qualcuno pubblica nostre foto su Facebook sta facendo qualcosa di illecito?
Innanzitutto il diritto alla privacy si riferisce alla volontà di mantenere segreti i nostri dati personali, è quindi legato al concetto di riservatezza. Ma cosa si intende per dati personali?
Sono le informazioni inerenti a un individuo e si possono dividere in diverse categorie:
Se un soggetto ritiene di avere subito una violazione della privacy, cioè se alcune informazioni che lo riguardano non sono state trattate nel modo corretto, può fare valere i propri diritti rivolgendosi a uno dei seguenti organi:
Le pene previste quando vengono trattati illecitamente i dati personali di un’altra persona possono essere sia civili, che penali, a seconda dei casi
In seguito proviamo ad analizzare cosa è cambiato per quanto riguarda i reati penali, con l’introduzione del nuovo codice della privacy, del 19 settembre 2018.
Abbiamo detto che in seguito all’introduzione del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), in italia è stato emanato un nuovo Codice della Privacy, per recepire quanto stabilito attraverso le direttive europee.
La nuova normativa italiana si muove secondo due diverse linee per quanto riguarda le sanzioni penali previste in caso di violazione della privacy:
Con l’approvazione della nuova legge, il legislatore ha deciso di avvalersi della cosiddette “clausole di apertura” previste nel GDPR, ossia particolari disposizioni che gli Stati membri possono decidere se mantenere o introdurre ulteriori norme specifiche per la protezione dei dati personali.
In particolare nel nostro Paese è sono state introdotte sanzioni penali per alcune violazioni alla privacy, che vanno ad aggiungersi a sanzioni amministrative già previste dal Regolamento europeo.
In Italia è stato deciso, attraverso l’introduzione del nuovo codice della Privacy di aggiungere delle sanzioni penali a fronte di determinati reati, considerati quindi gravi dal legislatore.
I reati in questione sono i seguenti:
Analizziamoli ora, singolarmente.
Viene punito chi, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, arrechi un danno al proprietario dei dati. Ciò avviene anche quando le informazioni personali vengono trasferite verso un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, recando dei danni all’interessato.
Ma, se per lo stesso fatto è stata applicata una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e questa è già stata riscossa, la pena prevista può essere ridotta.
Si tratta di una nuova tipologia di reato, che va a colpire chi comunica e diffonde i dati personali di un soggetto su larga scala, per trarre dei profitti. Si pensi ad esempio agli archivi automatizzati che raccolgono i dati.
In questo caso, però, il concetto di larga scala non è stato chiaramente definito dalla normativa e potrebbe causare difficoltà interpretative.
A questo reato può essere collegato quello di “acquisizione fraudolenta dei dati” per poi diffonderli su larga scala.
Viene punito chiunque, durante gli accertamenti di fronte al Garante, dichiari il falso o presenti documenti non veri. Ma, anche chi intenzionalmente interrompa o impedisca il corretto svolgimento di un procedimento presso il Garante può subire una sanzione.
Se non vengono rispettare le decisioni del Garante, è sempre prevista come sanzione la pena detentiva
Nel nuovo Codice della Privacy è stato confermato il reato per la violazione degli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori.
In particolare viene sempre punito l’utilizzo di impianti audiovisivi utilizzati per controllare a distanza i propri dipendenti, se non è stato prima concordato con le parti in questione. Si possono installare strumenti di videosorveglianza solo dopo avere avuto l’autorizzazione dei sindacati e dell’Ispettorato del lavoro.
E’ vietato, inoltre, svolgere indagini per conoscere le opinioni politiche, religiose e le appartenenze sindacali di un lavoratore, prima di decidere se assumerlo o meno.
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