Registrare le telefonate è consentito dalla legge, a patto che le stesse non vengano diffuse senza il consenso di tutti i partecipanti. Le intercettazioni, però, sono disciplinate in modo diverso.
In molti si chiedono se registrare le chiamate sia legale o se c’è il rischio di essere puniti per avere commesso una violazione della privacy.
Anche se può sembrare strano, la legge non pone alcun divieto in merito, a patto che il contenuto non venga divulgato.
A proposito si è espressa anche la Cassazione, sottolineando che se lo scopo è prettamente privato, equivale a prendere appunti per ricordarsi quanto è stato detto.
E’ quindi vietata soltanto la divulgazione delle stesse.
Tale limite, comunque, non vale se un soggetto intende esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio, presentando quindi la registrazione come prova.
Vediamo, quindi, di chiarire in quali casi un soggetto può conservare le registrazioni per uso privato e quando può invece utilizzarle per potersi difendere.
Registrare le telefonate non è consentito dalla legge, o meglio non viene espressamente vietato. Per fare ciò, quindi, non è necessario avere il consenso della persona coinvolta.
La Cassazione, ha sottolineato che, chi parla al telefono già si espone e accetta il rischio di essere potenzialmente registrato, quindi non serve una accettazione espressa.
Nella sentenza n. 18908 del 13.05.2011 possiamo leggere, infatti:
Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata
In sostanza la registrazione e l’archiviazione di una telefonata su un dispositivo di memorizzazione, equivale a prendere appunti per evitare di dimenticare qualcosa che si è già sentito, e non può essere considerato un reato.
Non si tratta, perciò, di violazione della privacy, dato che si tratta di un contenuto già noto agli utenti e semplicemente registrato.
Il discorso è ovviamente diverso se si parla di intercettazione, consentita solo in alcuni casi per permettere le indagini delle Forze dell’Ordine, come vedremo.
Ad ogni modo, il privato cittadino che intende registrare le telefonate non rischia alcuna accusa penale o amministrativa, se ha preso parte alla stessa.
La legge, infatti, punisce soltanto la diffusione presso terzi, su internet o sui social network della conversazione, senza avere chiesto il permesso ai partecipanti.
La registrazione, tuttavia, può essere utilizzata come prova in un processo, ma i dati devono essere usati esclusivamente per tale finalità e solo per il tempo necessario.
Le stesse identiche regole sono valide anche per le videochiamate, le chat o le conferenze, che vengono memorizzate nello smartphone.
Nel paragrafo precedente abbiamo detto che la legge non punisce chi decide di registrare le telefonate per scopi strettamente privati. La Cassazione ha infatti sottolineato che tale azione equivale a prendere appunti per ricordarsi quanto detto durante la conversazione.
Il discorso cambia se parliamo, invece, della divulgazione della stessa. Non è, infatti, permessa la diffusione senza avere il consenso degli interessati.
In tal caso si violerebbe l’art. 615 bis del codice penale, che afferma quanto segue:
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
Come possiamo notare è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni per i colpevoli.
Esiste un’eccezione a tale divieto, soltanto per fare ascoltare il dialogo alle Forze dell’Ordine e al Giudice, in qualità di prova in un processo.
Non si tratta di violazione della privacy se il soggetto intende esercitare il diritto di difesa, ma ciò deve avvenire soltanto per il tempo necessario e in modo limitato alla parte di conversazione utile.
Per la videochiamata sono valide le stesse regole, quindi viene punita la divulgazione illecita.
E’ utile chiarire anche cosa dice la legge in merito alle registrazione effettuate sul luogo di lavoro. In alcuni casi, infatti, un lavoratore potrebbe avere l’esigenza di recuperare delle prove valide per dimostrare ad esempio il mobbing o la diffamazione.
Un soggetto può nascondere un registratore per memorizzare nel dispositivo una conversazione avvenuta tra altre persone, a loro insaputa?
L’azione è lecita soltanto se si verificano determinate condizioni. In particolare il soggetto deve essere fisicamente presente nel luogo dove sta avvenendo la discussione, quindi non può azione il dispositivo a distanza.
Le persone coinvolte non devono avere l’illusione di trovarsi da sole, tanto da rivelare segreti che in altre circostanze non avrebbero rivelato.
Registrare telefonate quando non si è presenti equivale ad effettuare delle intercettazioni, ovvero attività consentite soltanto alla pubblica autorità, ad esempio alle forze di polizia, come disciplinato dall’art. 266 del Codice di procedura penale.
Anche in questo caso, comunque, esistono dei limiti, ovvero non è possibile registrare telefonate che avvengono all’interno dell’abitazione o in luoghi di privata dimora. Esiste, infatti, il rischio di commettere il reato di “interferenze illecite nella vita privata”
Ma cosa dice a riguardo il nuovo regolamento sulla privacy GDPR?
Il problema nasce quando il file contenente la registrazione finisce nella mani sbagliate, ovvero quando non vengono garantite le misure di sicurezza adeguate per il trattamento dei dati. Il timbro vocale, infatti, rientra tra i dati personali che devono essere tutelati.
Ad ogni modo è utile ricordare che quanto afferma il GDPR non è applicabile al “trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale”
La Costituzione italiana, comunque, sancisce l’importanza della segretezza, nell’art 15 possiamo leggere infatti:
La libertà e la segretezzadella corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge
Negli ambienti lavorativi vige il divieto di utilizzo di strumenti di controllo a distanza nei confronti dei dipendenti, ed esiste una specifica legislazione ad hoc per quanto riguarda la videosorveglianza.
Il lavoratore che, invece, intende acquisire prove contro l’azienda, per dimostrare ad esempio situazioni di mobbing, può agire in modo legittimo. Come abbiamo visto, la legge tutela il diritto a difendersi. ma solo nel contesto del giudizio.
Quindi il dipendente può registrare le telefonate ma non le può diffondere anche in questo caso. Egli può utilizzare il materiale soltanto in prospettiva di tutela giurisdizionale di un diritto.
Abbiamo accennato nelle righe precedenti che registrate le telefonate altrui, senza essere direttamente coinvolti equivale ad effettuare delle intercettazioni.
Tali azioni possono essere effettuate soltanto dalle forze dell’ordine per portare a termine delle indagini.
Il codice di procedura penale, a tal proposito, contiene una disciplina dettagliata per stabilire quanto è lecito agire in tal senso, dato che si tratta di un argomento delicato per l’invasività nelle vite private dei soggetti coinvolti. Infatti, è possibile procedere in tal senso solo per specifici reati.
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