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Come dare le dimissioni volontarie dal lavoro

Le dimissioni volontarie si possono presentare quando un lavoratore dipendente vuole interrompere unilateralmente il rapporto con il proprio datore di lavoro. Per dimettersi non serve una motivazione, tuttavia il lavoratore deve comunicare tale decisione con un periodo di preavviso, secondo le regole previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Vi sono alcune eccezioni in cui è possibile presentare le dimissioni senza preavviso.

Le dimissioni volontarie sono un atto con cui il lavoratore interrompe unilateralmente il proprio rapporto con il datore di lavoro. Esse sono frutto di una decisione spontanea, che può dipendere da vari fattori come la proposta di un lavoro più vantaggiosa o altri motivi personali. Il lavoratore non è tenuto a giustificare le ragioni delle sue dimissioni e il datore di lavoro non può opporsi.

Dimissioni volontarie con preavviso

Secondo la legge, Il lavoratore può presentare le dimissioni volontarie con un periodo di preavviso.
In questo modo, l'azienda avrà la possibilità di trovare un sostituto con le competenze giuste per il ruolo lasciato vacante. Se il dipendente non rispetta questo adempimento, quest'ultimo dovrà risarcire il datore di lavoro, in base ai giorni di mancato preavviso.
Il termine minimo di preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali, dipende dalla mansione e dall’anzianità del dipendente. Un lavoratore che esegue una mansione complessa e da molti anni, sarà più difficile da sostituire.

Dimissioni volontarie senza preavviso

Ci sono alcuni casi, nei quali il lavoratore può dimettersi senza preavviso:

  1. per giusta causa quando il lavoratore ha subito minacce o mobbing dal datore di lavoro.
  2. lavoratrici in gravidanza o con figli fino a 3 anni di vita, in questo caso occorre anche la convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
  3. durante il periodo di prova stabilito nel contratto sottoscritto. Durante questo periodo, il lavoratore può inviare una lettera all'azienda.

Contratti a tempo determinato

Non è possibile dimettersi senza preavviso nei contratti a tempo determinato, tranne nei caso di giusta causa o durante il periodo di prova. Se il lavoratore comunica le dimissioni volontarie immediate, l'azienda può chiedere un risarcimento per il danno subito.

Chi rassegna le dimissioni senza rispettare le regole non ha diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, tranne nei seguenti casi:

  • per giusta causa, dovuti a comportamenti gravi del proprio datore di lavoro.
  • durante il periodo di gravidanza o durante il primo anno del figlio naturale, adottato o in affidamento.

Le dimissioni in bianco

A volte alcune aziende, durante l'assunzione, fanno firmare al lavoratore una dichiarazione senza la data, così quest'ultimo può essere ricattato. Questo fenomeno riguarda le cosiddette dimissioni in bianco.

La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) è stata introdotta per impedire questa prassi, attraverso la presentazione, consegna e convalida dei moduli presso la Direzione Territoriale del Lavoro, il Centro per l'impiego o le sedi previste all'interno dei contratti collettivi.

Recentemente questa procedura è stata sostituita dalle dimissioni volontarie telematiche, infatti adesso infatti adesso è possibile dimettersi sono presentando una domanda online nel sito del Ministero.

Procedura telematica

L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, prevede una nuova procedura per la presentazione delle domande successive e non precedenti al 12 marzo 2016.
Il lavoratore deve inviare telematicamente la dimissione tramite un'apposita applicazione del Ministero del Lavoro.

Il dipendente procederà alla compilazione del modulo presente sul sito, in modo autonomo se possiede il Pin dell'I.N.P.S. o tramite un patronato, un’organizzazione sindacale, un ente bilaterale o una commissione di certificazione.

Dopo di ciò, il dipendente dimissionario, riceverà una conferma che certificherà provenienza, data e ora di invio della dichiarazione di dimissione. Il lavoratore avrà 7 giorni di tempo per revocare la richiesta sempre per via telematica.

Il datore di lavoro prenderà atto della dimissioni, non appena riceverà una notifica nella propria casella posta certificata (P.E.C). Anche la Direzione territoriale del lavoro visionerà il modulo di dimissioni.

Lo scopo di potere dare le dimissioni volontarie online è quello di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, cioè la sottoscrizione di un documento senza una data precisa, che il datore di lavoro può utilizzare a suo piacimento, facendo risultare il preavviso, anche se in realtà non c’è stato.

La procedura telematica è una novità introdotta con il Jobs Act, e prevede che la risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro debba essere fatta online, per rendere più snello il meccanismo e scongiurare inesattezze.

Quindi, a partire dal 2016 un lavoratore che intende licenziarsi potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

  • procedere in modo autonomo inviando il modulo attraverso il sito del Ministero del Lavoro
  • recarsi presso un soggetto abilitato, ad esempio un patronato, un consulente del lavoro, una organizzazione sindacale.

Nel primo caso, come abbiamo già detto, è necessario possedere il Pin Inps, che si può ottenere accedendo al sito dell’istituto o recandosi presso una delle sedi territoriali, oppure tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Una volta effettuato l’accesso il dipendente potrà compilare il modulo indicando tutti i dati relativi alla sua situazione. 

Nel secondo caso, invece, un soggetto incaricato avrà il compito di compilare tutti i dati e inserire tutte le informazioni per poi inviarle al Ministero del Lavoro.

In ogni caso, ogni modulo redatto sarà caratterizzato da due informazioni fondamentali:

  • la data di trasmissione, la marca temporale, utile per calcolare il preavviso
  • un codice identificativo

Una volta inviata la richiesta, però, l’interessato ha la possibilità di cambiare idea, ritirando la domanda, e revocando le dimissioni, entro i 7 giorni successivi.

Il datore di lavoro ha la possibilità di consultare i documenti inviati in modalità di sola lettura, così come la sede territoriale dell’ispettorato del Lavoro.

Revoca delle dimissioni volontarie

Abbiamo visto che un lavoratore può decidere in maniera autonoma di porre fine al proprio lavoro. In passato, però, tale possibilità veniva sfruttata dalle aziende costringendo i dipendenti a firmare documenti senza una data precisa, per avere la possibilità di licenziarli in qualsiasi momento.

Una delle soluzioni adottate dal legislatore per fare fronte a tale problematica è l’obbligo di effettuare la richiesta in via telematica.

Ma cosa avviene se, l’interessato cambia idea dopo avere inoltrato la domanda?

A volte succede, infatti, di fare delle valutazioni errate prendendo decisioni sbagliate per la propria vita. Ad esempio può accadere che un soggetto si fidi di proposte di carriera più allettanti altrove, che poi però non si rivelano essere realistiche.

In una situazione di questo tipo, il dipendente ha la possibilità di annullare la domanda entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. Il contratto di lavoro risulterà quindi ripristinato, senza nessuna conseguenza, in pratica è come se non fosse stato fatto nulla.

Per revocare la richiesta basta accedere all’area riservata del sito del Ministero del Lavoro, e recarsi nella sezione relativa alla revoca delle domande già inviate. Bisogna ricordarsi, però, che dopo 7 giorni i moduli verranno tolti dal sito in quanto non è più consentito effettuare operazioni. 

Perciò è consigliabile pensare bene alle decisioni da prendere. Se si lascia un lavoro per inseguire una promessa di carriera altrove, è opportuno chiedere una impegnativa, prima di dare le dimissioni, per accertarsi di non rimanere a mani vuote.

Spesso, infatti, non sempre le aziende si dimostrano oneste, e possono sfruttare la buona fede delle persone per trarre dei vantaggi. Quindi, nell’impegnativa di un futuro contratto bisogna chiedere che vengano indicate espressamente le condizioni economiche che sono state pattuite a voce. 

LAVORO CONTRATTO DI LAVORO DIRITTO DEL LAVORO DIMISSIONI VOLONTARIE
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