Il rinvio a giudizio è l'inizio di un vero e proprio processo. Il rinvio a giudizio è disposto dal giudice dell'udienza preliminare dal momento in cui decide di non prosciogliere l'imputato.
Vediamo insieme che cos'è il rinvio a giudizio, chi lo decide, cosa comporta per chi è citato in giudizio ed altri aspetti utili a comprendere meglio la decisione del GUP ovvero del giudice dell'udienza preliminare.
Con questo termine si stabilisce in modo inequivocabile l'inizio di un vero e proprio processo a carico di un imputato. E', in sostanza, l'atto con cui il Pubblico Ministero agisce secondo azione penale. Ecco la definizione così come specificato nell'articolo 416 del Codice Penale:
con la richiesta di rinvio a giudizio il P.M. domanda che l’imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono indicati nel capo di imputazione.
Dunque, se il Pubblico Ministero alla fine delle sue indagini stabilisce che:
Dopo aver visto una definizione di tale termine, chiediamoci ora quali sono i casi in cui la richiesta è nulla:
Si parla di udienza preliminare quando viene definita l'udienza in cui l'imputato può:
Una volta esaurita la fase dell'udienza preliminare e se l'imputato non ha scelto un rito alternativo, il giudice potrà:
Nella richiesta ci devono essere degli elementi basilari e fondamentali così come previsto dall'articolo 417 del Codice Penale.
La mancanza di anche solo uno di questi elementi essenziali rende nulla la richiesta. E' fondamentale, dunque, che la richiesta sia completa, dettagliata e senza possibilità di cattiva interpretazione.
Come detto prima e sulla base dell'articolo 418 del Codice Penale, entro 5 giorni dalla data di deposito della richiesta, il GUP fissa con un decreto il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza in camera di consiglio. Il termine ultimo fissato fra la data del deposito della richiesta di rinvio e la data dell'udienza è di 30 giorni.
All'imputato ed alla parte offesa verrà comunicata la data, l'ora ed il luogo dell'udienza - pena nullità della procedura - insieme alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM. Insieme a ciò, l'imputato verrà avvisato che, in caso di mancata comparizione, verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, ter, quater e quinquies del Codice di Procedura Penale.
Lo stesso avviso sarà comunicato al Pubblico Ministero e sarà notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento alla facoltà di poter prendere visione di tutti gli atti trasmessi oltre che alla facoltà di presentare memorie e fornire documenti.
Ogni tipo di comunicazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima della data dell'udienza pena la nullità della procedura.
L'udienza viene celebrata come diritto attraverso il quale l'imputato può difendersi. L'imputato, però, può anche rinunciare all'udienza chiedendo un giudizio immediato. In questo specifico caso, la dichiarazione va presentata in cancelleria - personalmente o attraverso un procuratore speciale - entro 3 giorni dalla data dell'udienza. La comunicazione - sempre a cura dell'imputato che rinuncia all'udienza - deve pervenire anche al PM ed alla persona offesa dal reato.
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