Obbligato in solido è un soggetto che deve adempiere a un determinato obbligo, nel quale è coinvolto anche un altro debitore. Il creditore può agire indistintamente nei confronti di entrambi. Vediamo come funziona.
In giurisprudenza si parla molto di obbligazioni, ovvero un vincolo che coinvolge almeno due soggetti con interessi contrapposti, il debitore e il creditore.
In alcuni casi, comunque, si fa riferimento all’obbligazione solidale, cioè una particolare situazione nella quale più soggetti sono responsabili nei confronti di altri. Se ci sono più debitori, questi sono spesso obbligati in solido, nel senso che l’interessato può agire nei confronti di entrambi.
Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio una situazione di questo tipo.
Chi è obbligato in solido, deve adempiere ad una precisa prestazione per evitare si subire delle conseguenze.
In sostanza, pur non essendo l’unico coinvolto, il soggetto obbligato in solido deve provvedere a saldare il debito, se vuole evitare di essere coinvolto in situazioni spiacevoli.
L’obbligazione, infatti, si estingue quando la prestazione, ovvero l’intero pagamento viene saldato da uno qualsiasi dei condebitori. In seguito chi ha provveduto a pagare può rivolgersi agli altri debitori solidali per ottenere un rimborso della cifra, o meglio della quota eccedente, attraverso quella che viene definita azione di regresso.
Ad ogni modo, un fatto sfavorevole riguardante uno dei soggetti coinvolti non produce effetti anche agli altri. Ad esempio, se uno rinuncia ad avvalersi della prescrizione, ciò non pregiudica gli altri che decidono di agire in senso opposto.
Lo scopo della solidarietà in giurisprudenza è utile per rendere più sicuro e agevole il recupero crediti. In un certo senso tale strumento assolve ad una funzione di garanzia e di rafforzamento delle ragioni della parte creditizia.
La situazione specifica di un soggetto obbligato in solido, viene descritta dell’art. 1292 c.c., come segue:
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori
Va detto comunque che si possono distinguere due diverse tipologie di obbligazioni solidali, ovvero:
Nel primo caso, ad esempio, gli intestatari di un conto corrente hanno contemporaneamente un diritto creditizio nei confronti del saldo positivo del conto.
L’art. 1853 c.c. afferma infatti che:
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Sono più frequenti, ad ogni modo, i casi passivi, ovvero circostanze in cui più debitori devono adempiere ad un’unica prestazione e sono obbligati in solido, ovvero allo stesso modo. Quindi, se un individuo presta 100 euro a due persone, può chiedere la restituzione dell’intera cifra a ciascuno dei due, e non solo la parte di somma prestata individualmente.
Una dinamica di questo tipo nasce in base a specifici accordi nati tra le parti, o per effetto di una legge. Per quanto riguarda i diritti degli intestatari di un conto, come abbiamo visto, è il codice civile a stabilire le dinamiche.
Si tratta comunque di una responsabilità che trova applicazione in ambito civile e amministrativo.
A tal proposito la Cassazione con la sentenza 14636/2014 ha sottolineato che in caso di responsabilità per danni da circolazione stradale, gli obblighi risarcitori di natura solidale coinvolgono sia il proprietario del veicolo che il conducente.
In presenza di solidarietà, il pagamento effettuato da un singolo soggetto estingue il debito dei confronti di entrambi. Se invece uno dei debitori adempie soltanto alla propria quota, l’obbligo non si considera estinto.
Gli obbligati, comunque, possono stabilire tra di loro il cosiddetto beneficium divisionis ovvero l’esclusione della solidarietà.
E’ utile menzionare anche:
La dottrina ha spesso dubitato della presenza dell’obbligo solidale quando c’è il beneficium excussionis. Alcuni autori sostengono, invece, che la sussidiarità non sia compatibile con la solidarietà. Quindi l’obbligazione esiste anche quando i debitori possono agire con modalità diverse.
In sostanza la prestazione viene considerata estinta nel momento in cui uno qualsiasi degli obbligati paga l’importo totale.
A partire dal 13 agosto 2010, comunque, è necessario notificare la copia del verbale al soggetto obbligato in solido, entro 100 giorni. In caso contrario, in caso di contestazione, sono illegittime le pretese nei confronti di tali soggetti.
L’art. 1299 c.c. prevede poi la possibilità di esercitare un’azione di regresso:
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta
L’obbligo solidale si prescrive secondo quanto previsto dall’art. 1310 c.c.:
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Cosa succede quando il soggetto obbligato in solido non è un individuo privato ma un'associazione? La disciplina delle obbligazioni prevede che per i debiti contratti dalle associazioni rispondono in solido i soggetti che hanno agito in nome e per conto di suddetti enti.
L'articolo 38 del Codice civile, infatti, dispone che:
per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
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