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Accettazione con beneficio di inventario: come si effettua?

L’accettazione con beneficio di inventario, per quanto riguarda l’eredità, è un atto utile per evitare che il proprio patrimonio venga confuso con quello del de cuius, Vediamo cosa significa.

Capita a tutti prima o poi, nella vita, di trovarsi di fronte allo spiacevole momento della perdita di un congiunto, un evento triste e doloroso che, oltre alla sfera personale, porta con sé una serie di conseguenze anche dal punto di vista legale e burocratico.

Il primo passo da compiere quando si ereditano uno o più beni è quello dell’accettazione dell’eredità: in questo articolo vedremo, in particolare, che cosa si intende con l’espressione “accettazione eredità con beneficio di inventario”.

Cos’è l’accettazione con beneficio di inventario?

L’art. 490 c.c. afferma che:

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte);
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede). Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.

Per comprendere quanto descritto dalla norma, è opportuno specificare che, solitamente quando si eredita un patrimonio, questo diventa un unicom con i propri possedimenti personali, anche per quanto riguarda i crediti e le obbligazioni.
Ciò significa che, l’erede deve pagare i debiti del defunto.

L’accettazione con beneficio di inventario serve proprio per tutelare l’erede, consentendo a quest’ultimo di evitare di farsi carico delle obbligazioni del defunto.

La legge prevede che l'accettazione con beneficio d'inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. Tali soggetti sono i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d'inventario le società commerciali.

Il fatto che questo tipo di accettazione sia obbligatoria non significa però che essa sia automatica: occorre che un responsabile compia l'atto necessario affinché l'accettazione sia valida. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l'atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare; gli inabilitati e i minori emancipati, che giuridicamente hanno una limitata capacità di agire, possono usufruire del beneficio d'inventario con il consenso dei curatori e del giudice tutelare.
Per tutti gli altri soggetti tale tipo di accettazione è facoltativa.

L’erede è tenuto alla compilazione dell'inventario. Si tratta di un'operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato e l'inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione.

Una volta redatto il documento vi sono quaranta giorni di tempo per l'erede per decidere se accettare o meno, qualora accetti egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto e si impegna ad amministrarlo nell'interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari.
Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l'erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.

Il diritto di accettare un' eredità con il beneficio di inventario si perde quando si sia provveduto alla vendita di beni facenti parte del patrimonio del de cuius senza autorizzazione o quando si siano rese dichiarazioni infedeli per quel che riguarda la redazione dell'inventario o si siano volutamente omesse alcune voci.
L'accettazione è nulla invece quando si omette di seguire in tutto in parte la procedura prevista dalla legge.

Come si effettua?

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un atto che consente all’erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello del defunto, in modo da accettare l’eredità senza rispondere di eventuali debiti del defunto, superiori al patrimonio ereditato.

Esso va richiesto con una apposita dichiarazione di accettazione dell’eredità, da rendere alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del defunto o a un notaio, che si occuperà della trasmissione dell’atto.

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

  • certificato di morte in carta semplice o autocertificazione di morte se si tratta del coniuge, ascendenti e discendenti;
  • certificato di ultima residenza del defunto;
  • copia del Codice fiscale del defunto e dell’erede o degli eredi che accettano l’eredità;
  • copia del documento d’identità del defunto e dell’erede o degli eredi che accettano l’eredità;
  • per eredi minori, inabilitati o interdetti, autorizzazione del Giudice Tutelare.

Prima o dopo la dichiarazione, l’erede deve far redigere l’inventario, ossia un elenco delle attività e delle passività del patrimonio ereditario, presentando un apposito ricorso in Tribunale affinché sia incaricato un Cancelliere o un Notaio, salvo che il defunto non abbia già designato una persona all’interno del testamento.

In caso di più eredi, l’accettazione con beneficio d’inventario eseguita da uno solo di essi si estende anche a tutti gli altri.

Il termine entro cui va redatto l’inventario varia a seconda dei casi. In particolare, se il soggetto chiamato all’eredità è nel possesso di uno o più beni ereditari, l’inventario va fatto entro 3 mesi dalla morte del defunto o dalla notizia della devoluta eredità. Una volta fatto l’inventario, se il chiamato all’eredità non ha ancora espresso la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, deve farlo nei 40 giorni successivi.

Gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario

Il primo effetto, come già visto, è quello per cui il patrimonio del defunto resta distinto dal patrimonio dell’erede. Ciò significa che l’erede sarà tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell’attivo della massa ereditaria.

In sostanza, l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, a eccezione di quelli estinti per effetto della morte e non è obbligato al pagamento dei debiti per un valore superiore a quello dei beni ereditati. Inoltre, i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

Fonti normative

  • Art. 490 c.c.​
SUCCESSIONI ED EREDITÀ ACCETTAZIONE EREDITÀ ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO
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