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Cambiale: cos'è e come funziona?

La cambiale è un titolo di credito, che legittima il possessore a ottenere il pagamento della cifra indicata, nel luogo ed entro la scadenza previsti. Vediamo come funziona.

Si tratta di un titolo di credito utile per rimandare un determinato pagamento ed autonomo, ovvero indipendente dal rapporto tra creditore e debitore che ha dato origine alla sua emissione.

Ad ogni modo, per essere valida una cambiale deve rispettare i requisiti previsti dalla legge, ovvero dal Regio Decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933, conosciuto anche come legge cambiaria.

Se il bollo è stato regolarmente pagato, si può considerare come un titolo esecutivo, quindi non è necessaria una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo se il pagamento non avviene entro la scadenza.

Nelle prossime righe analizzeremo il suo funzionamento e cosa succede quando non viene rispettata l’obbligazione.

Cos’è una cambiale?

La cambiale è un titolo di credito che deve rispettare una determinata forma per potere essere valido. Ciò significa che, in mancanza dei requisiti descritti dal r.d. 1669/33 non si seguono le norme della legge cambiaria, dato che si tratta di una semplice attestazione di credito.

E’, quindi indispensabile la presenza dei seguenti elementi:

  • denominazione di cambiale nel titolo, nella lingua in cui è redatto;
  • l’ordine di pagare una cifra determinata;
  • nome, luogo, codice fiscale e data di nascita del soggetto che deve provvedere al pagamento;
  • scadenza e luogo di pagamento;
  • il nome del soggetto che ricevere la somma di denaro;
  • data e luogo di emissione;
  • sottoscrizione del traente, ovvero di chi emette il documento.

La sussistenza dei suddetti elementi, quindi la verifica della validità della cambiale, viene riscontrata nel momento in cui si effettua il pagamento. Se mancano alcune informazioni viene definita incompleta.

In alcuni casi, però, le parti possono accordarsi per un successivo riempimento del titolo, cioè dopo l’emissione. In questo caso si parla di cambiali in bianco.

Esistono comunque diverse tipologie di titoli, a seconda del rapporto che si instaura tra i soggetti, ovvero la cambiale:

  • tratta: il traente, cioè chi firma ed emette il titolo, ordina al trattario di effettuare il pagamento indicato;
  • pagherò: in questo caso il debitore emette il titolo, in qualità di promessa di pagamento al creditore. 

Cosa succede se non si paga?

Come abbiamo visto fino ad ora la cambiate legittima il possessore a ricevere il pagamento della somma indicata entro la scadenza indicata.

Ma cosa accade se il pagamento non viene effettuato?

Non far fede all’obbligazione può fare scattare un protesto, cioè un atto redatto da un pubblico ufficiale, utile ad accertare in modo solenne che il titolo è corretto ma il pagamento non è avvenuto.

L’art. 51 delle legge cambiaria, prevede di agire nel seguente modo:

  • la mancata accettazione del titolo o del pagamento deve essere contestata con un atto autentico, la cosiddetta levata del protesto;
  • in caso di mancata accettazione, il protesto deve essere levato entro i termini previsti per l’accettazione;
  • in caso di mancato pagamento, deve essere effettuato in uno dei due giorni feriali seguenti alla scadenza.

Una volta levato il protesto, l’atto viene registrato in un apposito elenco e trasmesso al presidente del Tribunale competente. In seguito, ogni mese, viene trasmesso anche alla Camera di Commercio, che ha il compito di pubblicare i dati nel Bollettino protesti, entro 10 giorni. Essendo un archivio pubblico, tutti possono consultare le informazioni.

La conseguenza principale, quindi, per chi subisce un protesto è abbastanza ovvia, in sostanza non ha la possibilità di accedere al mondo del credito. Gli operatori finanziari, infatti, non intrattengono relazioni con soggetti ritenuti poco affidabili.

Ci sono essere delle conseguenze anche per chi ha avallato il credito, ovvero per chi ha fatto da garante al debitore. Quest’ultimo infatti dovrà farsi carico del pagamento delle somme indicate nella cambiale.

Inoltre, dato che si tratta di un titolo esecutivo, come abbiamo accennato sopra, il possessore può agire con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento dei beni.

Ad ogni modo se il pagamento viene effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto, l’interessato può chiedere la cancellazione delle informazioni dal Registro, attraverso una apposita domanda alla Camera di Commercio competente.

Se, invece, esso avviene dopo 12 mesi, è necessario proporre una domanda specifica al presidente del Tribunale, fornendo la prova del saldo. Anche se non si ottiene il decreto di riabilitazione, è possibile comunque, inviare in seguito l’istanza alla Camera di Commercio.

Il protesto, comunque, decade in modo automatico dopo 5 anni dalla pubblicazione.

La cambiale ipotecaria e agraria 

La cosiddetta cambiale ipotecaria è un credito garantito da un’ipoteca, ciò significa che il creditore, in caso di mancato pagamento, può essere soddisfatto con priorità rispetto ad altri creditori.

Ad ogni modo è utile precisare che esiste una notevole differenza tra il regime dell’ipoteca e la cambiale ipotecaria. Nel primo caso il credito garantito è ancora in atto, nel secondo il privilegio non assiste il credito, che potrebbe anche essere estinto, ma il rapporto cartolare incorporato, cioè il titolo stesso.

L’art. 2831 c.c. a tal proposito afferma che:

Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo 2843.
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

La tipologia agraria rappresenta, invece, uno strumento utilizzato per accedere ad una specifica categoria di finanziamenti bancari, che prevede la corresponsione di un anticipo di capitale al cliente, se la destinazione riguarda spese per la produzione agricola.

Fonti normative

  • Regio Decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933
  • Art. 2831 c.c.
CAMBIALE
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