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Rinuncia pignoramento presso terzi: come va fatta?

La rinuncia al pignoramento presso terzi deve essere fatta nel momento in cui creditore e debitore si accordano diversamente per saldare il credito. Ad esempio l’inadempiente potrebbe decidere di pagare con un piano di rateizzazione, per evitare l’esecuzione forzata.

Negli ultimi anni, a causa della crisi che ha colpito molti soggetti, sia imprenditori, sia privati cittadini, sempre più spesso si ricorre agli strumenti volti al recupero crediti.

Le spese si accumulano quotidianamente, e accade che ad un certo punto un soggetto non riesca più a rispettare le obbligazioni prese con altri. Ecco allora che non viene pagata la bolletta del telefono, non si versa la rata per l’acquisto della macchina, ecc.

Si tratta di un problema comune, che può portare a gravi problemi per l’economia, innescando un circolo vizioso. Per questo motivo il legislatore ha previsto degli strumenti veloci per risolvere la questione.

Innanzitutto chi deve ricevere la somma in questione può fare una richiesta al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo, ovvero obbligare l’inadempiente a pagare entro 40 giorni. Se ciò non avviene si può procedere con l’esecuzione forzata.

Ad ogni modo si deve poi effettuare una rinuncia al pignoramento presso terzi o nei confronti dei beni del debitore, se le parti si accordano diversamente.

Pignoramento presso terzi: cos'è?

Pignorare le somme presso terzi permette di soddisfare le pretese creditorie su un terzo soggetto avente un rapporto debitorio con l’inadempiente. Rispetto ad altre soluzioni questa risulta essere la più efficace, infatti ha quasi sempre un esito positivo. Quando si tratta, invece, di espropriare dei beni immobili alla controparte, non sempre tutto fila liscio.

Ad ogni modo per potere agire in tal senso è necessario:

  • avere un titolo esecutivo, ovvero una sentenza, in decreto ingiuntivo, un assegno o una cambiale in grado di qualificare un soggetto come creditore
  • avere un atto di precetto, cioè un documento che la scopo di informare il debitore che se il pagamento non avviene entro 10 giorni ci sarà l’esecuzione forzata
  • soltanto dopo le scadenze previste, la parte creditoria può scegliere cosa pignorare, dopo avere fatto approfondite indagini in merito, grazie al supporto di un bravo avvocato civilista.

Decidere di pignorare i beni presso terzi, significa agire nei confronti di denaro non ancora in possesso della controparte, ma che comunque gli spetta di diritto. 

L’azione esecutiva può riguardare il denaro non ancora in possesso del debitore, ma che comunque gli spetta di diritto.

In genere si tratta di pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione. Tali somme, quindi, vengono bloccate e non sono più disponibili per il debitore.

Ovviamente non si tratta di una situazione piacevole, visto che risulta essere particolarmente difficile riuscire a vivere senza potere attingere al proprio conto in banca o allo stipendio, anche se come vedremo ci sono dei limiti da rispettare per garantire il minimo vitale.

Ad ogni modo, per liberarsi da una condizione spiacevole il debitore potrebbe decidere di accordarsi per effettuare dei pagamenti, magari con una rateizzazione degli importi.

A tal punto se il creditore accetta, sarà necessario effettuare una rinuncia al pignoramento presso terzi, che avviene in modo diverso a seconda che sia stato già iscritto o meno.


Pignoramento presso terzi: cosa può essere pignorato?

Si possono pignorare crediti inerenti:

Prima di procedere si deve fare una richiesta al giudice, ma è bene sapere che ci sono dei limiti specifici per ciascuna delle tipologie che abbiamo appena indicato. La legge, infatti, prevede di non toccare il cosiddetto minimo vitale per garantire al soggetto di potere sostenere le spese quotidiane indispensabili.

In particolare il blocco del conto corrente non può essere fatto integralmente. Possono essere bloccate soltanto le somme eccedenti il valore minimo stabilito per legge. Tale valore si calcola moltiplicando per 3 l’ammontare dell’assegno sociale. Almeno ciò avviene per le somme che sono già depositate presso l’istituto di credito.

Per i depositi successivi può essere pignorato solo un quinto.

Per quanto riguarda la pensione, le regole sono cambiate nel 2015, anno in cui sono stati aggiunti nuovi paletti. Può accadere che:

  • venga pignorata prima di essere erogata al beneficiario, quindi in capo all’Inps. In questo caso l’atto viene notificato all’ente previdenziale, che ha l’obbligo di trattenere la cifra fino all’udienza, cioè fino alle istruzioni impartite dal giudice. In questa situazione è possibile pignorare un quinto della cifra, ma non calcolato sul totale. L’imponibile infatti corrisponde alla pensione al netto del minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale.
  • se le somme sono già state depositata nel conto corrente del soggetto, si seguono le regole che abbiamo descritto sopra

Lo stipendio, invece, può essere prelevato fino a un quinto, se l’atto viene notificato direttamente al datore di lavoro, In tal caso di fa riferimento al valore netto della busta paga, senza conteggiare ritenute fiscali e previdenziali.

Ad ogni modo, lo scopo di questo articolo è quello di illustrare come rinunciare all'esecuzione forzata nel momento in cui le parti si accordano diversamente, quindi nei prossimi paragrafi analizzeremo tale aspetto.

Rinuncia pignoramento presso terzi: quando deve essere fatto?

La rinuncia deve essere avviata dal creditore nel momento in cui un sopravvenuto accordo con il debitore, permette il recupero del credito senza dovere attendere l’udienza e le lungaggini processuali.

La rinuncia deve essere effettuata tramite un avvocato, ed è molto importante per permettere alla controparte si avere accesso alle cifre bloccate in banca, o all’intero stipendio o pensione.

Anzi proprio per questo motivo il soggetto inadempiente ha tutto l’interesse di accordarsi con la controparte. 

Il creditore deve anche inviare una comunicazione alla Banca, per svincolare le somme di cui è custode l’istituto.

Ma, come vedremo a breve, si possono presentare due diverse situazioni a seconda che il provvedimento sia già stato iscritto o meno.

Rinuncia pignoramento presso terzi non ancora iscritto

Se le parti riescono ad accordarsi prima che il pignoramento venga iscritto, è sufficiente inviare un atto al terzo pignorato, chiedendo lo svincolo delle somme.

A tal punto l’istituto di credito o un altro custode può liberare gli importi bloccati. Quest’ultimo non si deve preoccupare della procedura esecutiva, dato che non verrà iscritta, proprio come indicato nell’atto ricevuto.

In caso contrario, essendo custode delle somme il terzo avrebbe una responsabilità in merito, non solo civile ma anche penale, per avere liberato il vincolo senza averne l’autorizzazione.

Rinuncia pignoramento presso terzi già iscritto

Se il provvedimento è già stato iscritto telematicamente, e quindi la cancelleria ha già assegnato un numero di registro, l’atto di rinuncia dovrà essere depositato nel fascicolo in questione, prime di essere notificato.

Solamente seguendo tale procedura è possibile informare il giudice della decisione presa, quindi dell’accordo tra le parti, e verrà tutelata la condotta del terzo.



Rinuncia pignoramento presso terzi: crediti impignorabili

Ogni volta che si parla di rinuncia al pignoramento presso terzi, dobbiamo tenere presenta che esistono dei crediti ritenuti impignorabili, indicati all’art.545 c.p.c, e vengono suddivisi in due categorie a seconda della impignorabilità: assoluta o relativa.

I crediti assolutamente impignorabili sono:

  • quelli il cui oggetto siano i sussidi di grazia o di sostentamento ai soggetti indicati nell’elenco dei poveri;
  • quelli il cui oggetto siano i sussidi per maternità, malattie o funerali erogati dalle casse assicurative, dagli enti assistenziali o da istituti benefici;
  • quelli che derivano da pensioni di invalidità.


I crediti relativamente impignorabili sono:

  • quelli alimentari, gli stipendi, i salari e altre indennità: pignorabili fino a un massimo di 1/5 del loro importo;
  • quelli per i tributi dovuti allo Stato, province e comuni: pignorabili fino a un massimo di 1/5 del loro importo;
  • gli importi dovuti a titolo di pensione, indennità di pensione o assegni di quiescenza: pignorabili solamente per il valore che eccede la misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.


Fonti normative

  • art. 501 c.p.c.​
  • art. 543 c.p.c
  • art. 545 c.p.c.
  • art. 629 C.p.c.
  • art. 164-ter c.p.c.
  • Cass. civ. n. 24775/2014
  • Cass. civ. n. 15374/2011
  • Cass. civ. n. 4849/2009
  • Cass. civ. n. 6885/2008

PIGNORAMENTI RINUNCIA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RECUPERO CREDITI
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