Il pignoramento del TFR, conosciuto anche come liquidazione, può essere effettuato rispettando alcuni limiti. Vediamo quindi come può essere soddisfatto il creditore attraverso il Trattamento di Fine Rapporto.
Nel caso in cui un debitore non rispetti le scadenze pattuite per effettuare il pagamento
può subire delle azioni legali.
Quando si parla di recupero crediti, solitamente, l’interessato chiede al giudice di emettere un decreto ingiuntivo per obbligare la controparte ad adempiere all’obbligazione. In ultima ipotesi, se l’azione non è andata a buon fine è possibile pignorare i beni del debitore.
Ad esempio possono essere espropriati beni immobili e mobili di proprietà del soggetto, oppure i crediti che questo vanta nei confronti di terzi, tra questi rientra anche il Trattamento di Fine Rapporto.
Se il debitore non adempie ai propri obblighi può subire delle azioni giudiziarie che prevedono l’espropriazione dei beni, come sottolinea l’art. 491 del codice di procedura civile:
Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 c.p.c., l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento
I beni in pratica vengono tolti al proprietario, per essere poi venduti all’asta per ricavarne la somma sufficiente a coprire il debito. In certi casi, comunque, viene fatto il trasferimento diretto al creditore.
Si tratta in sostanza di una procedura che si attiva quando, dopo una serie di solleciti, non avviene il pagamento entro le scadenze stabilite.
Avviene in seguito a:
Se dalla vendita all’asta si ricava una somma superiore a quella necessaria, la parte eccedente viene restituita al proprietario, se invece è inferiore si dovranno effettuare ulteriori pignoramenti.
Il pignoramento può essere di diverso tipo, a seconda del bene in oggetto:
Recentemente è stata la Cassazione a chiarire se il pignoramento TFR sia possibile o meno. Con l’ordinanza n. 19708/2018 è stato ribadito, infatti, che il Trattamento di Fine Rapporto è un credito certo e liquido che il lavoratore matura durante il rapporto di lavoro. Tale somma, quindi, può essere utile per soddisfare le pretese del creditore.
Detto ciò risulta evidente che le quote TFR possono essere incluse tra i crediti pignorabili presso terzi ed indicati nella dichiarazione di cui all’art. 547 del codice di procedura civile:
Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [553]
Quanto espresso sopra rimane valido anche in seguito alla modifica effettuata dalla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto che prevede, per le aziende con più di 50 dipendenti il versamento di accantonamenti nel Fondo di Tesoreria dello Stato, presso l’Inps.
Infatti, tralasciando la modalità di accantonamento, si tratta sempre di un credito che il lavoratore ha maturato durante il rapporto di lavoro.
Il pignoramento del TFR vale sia per i dipendenti pubblici che privati. Va sottolineato però che l’ordinanza di assegnazione non può avvenire prima che maturino le condizioni per il pagamento dello stesso al lavoratore.
Il pignoramento del TFR può essere fatto presso il datore di lavoro, ovvero prima che la cifra venga effettivamente versata al lavoratore. Ciò significa che l’atto verrà notificato direttamente all’azienda.
In seguito, invece di versare l’intero ammontare al dipendente, l’azienda tratterà un quinto, ovvero il limite massimo, consentito dalla legge, che è possibile trasferire al creditore.
In realtà prima di procedere è necessario attendere l’udienza in tribunale e la cosiddetta “assegnazione della somma” in quella che viene definita come procedura di esecuzione forzata presso terzi.
Il pignoramento del TFR può avvenire in modo diverso da quanto indicato nel paragrafo precedente. La somma infatti, può essere prelevata in un secondo momento, ovvero dopo l’avvenuto deposito presso la banca, sul conto corrente del lavoratore.
Tempo fa la giurisprudenza riteneva corretto potere pignorare il 100% del Trattamento di Fine Rapporto, dato che una volta versate sul conto corrente, le somme cambiano natura e diventano parte integrante del patrimonio dell’esecutato, quindi non più riferite al rapporto lavorativo.
Recentemente, però, l’opinione comune è cambiata, ritenendo che il pignoramento del TFR effettuato presso la banca debba rispettare alcuni limiti se il lavoratore riesce a dimostrare che sul conto ci sono soltanto le cifre provenienti dal lavoro. In tal caso è possibile un’opposizione all’esecuzione, chiedendo di pignorare solo un quinto del totale presente.
Le nuove regole inerenti al pignoramento dello stipendio presso la banca sono cambiate di recente, trascinando con sé importanti novità anche per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto. In particolare è possibile prelevare soltanto la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Quindi si possono verificare le seguenti situazioni:
Si tratta di una novità che ha portato cambiamenti significativi anche per quanto riguarda il pignoramento del TFR. Infatti se il dipendente riesce a dimostrare che le somme presenti in banca rappresentano la cosiddetta liquidazione, sarà possibile prelevare soltanto un quinto del totale.
Il alcuni casi l’Agenzia Entrate Riscossione non ha atteso la fine del contratto di lavoro per pignorare il TFR, procedendo direttamente nei confronti della quota accantonata mensilmente.
Non è possibile agire, invece, nei confronti delle somme future, ovvero non ancora esistenti.
Inoltre, non è possibile attaccare i fondi pensione, quindi sia le quote TFR che i contributi personali non sono pignorabili.
Per concludere ricordiamo che il Trattamento di Fine Rapporto viene accumulato dai dipendenti e rappresenta una risorsa preziosa per il futuro. Il lavoratore a tal proposito ha due possibilità, ovvero entro 6 mesi dall’assunzione deve scegliere se:
La seconda soluzione sembra essere la più valida, dato che permette di accumulare la somma senza rischiare eventuali pignoramenti, e senza la tentazione di utilizzarla preventivamente ogni volta che si cambia un lavoro.
A questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 50% ovvero 60€ + iva anziché 120€.
Scopri l'AcademyA questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 75% ovvero 90€ + iva anziché 360€.
Scopri il servizio Premium