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Recupero crediti

Pignoramento: cosa significa e quando viene effettuato?

Il pignoramento è un atto che implica l’espropriazione forzata dei beni di un debitore, che non intende saldare il proprio debito. Si tratta di una forma di esecuzione forzata che si attua a seguito di una sentenza. Ma cosa succede concretamente? E se il soggetto è nullatenente?

Le questioni inerenti al recupero crediti negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti, data la forte crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nei momenti di difficoltà è indispensabile potere usufruire di una certa liquidità per fare fronte alle spese ordinarie o straordinarie.

Non riuscire a fare rientrare determinate somme di denaro risulta essere, quindi, un grosso problema. Ad ogni modo prima di procedere per vie legali è consigliabile tentare degli approcci più pacifici, cercando di aprire un dialogo con il soggetto inadempiente. Solo se non si ottengono risposte è utile procedere in tribunale. 

La sentenza di un giudice può stabilire la cosiddetta esecuzione forzata, obbligando il debitore a fare o non fare qualcosa. Nel caso del pignoramento il soggetto non può vendere, danneggiare o rendere indisponibili i beni in oggetto.

Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è un atto con il quale si procede con l’espropriazione forzata dei beni di un debitore, a seguito della richiesta fatta del creditore presso il tribunale. L’art. 491 del codice di procedura civile, afferma infatti che:

Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento

In pratica avviene che il proprietario dei beni, ovvero il soggetto inadempiente, non può disfarsi dei beni pignorati, dato che essi devono essere messi all’asta, quindi venduti per ricavarne il denaro sufficiente a coprire il debito. In alcuni casi essi vengono anche espropriati in modo diretto, trasferendo la proprietà al creditore.

Tale procedura avviene ogni volta che un individuo non rispetta gli obblighi presi nei confronti di un altro, quindi non consegna la somma di denaro pattuita. Dopo vari solleciti e intimazioni è possibile procedere in modo forzato.

Ciò può verificarsi in seguito a:

  • una sentenza del giudice
  • un decreto ingiuntivo
  • in presenza di titoli come cambiali, assegni, o contratti di mutuo non pagati

Il pignoramento quindi ha lo scopo di sottrarre determinati beni al debitore, per poterli vendere attraverso un’asta giudiziaria, per consentire al creditore di recuperare la cifra di cui ha diritto. 

Se dai beni vengono ricavati guadagni superiori, la parte eccedente viene restituita al soggetto inadempiente. Se invece sono inferiori, sarà necessario procedere con ulteriori pignoramenti. 

In alcuni casi, comunque viene fatta la cosiddetta assegnazione diretta del bene pignorato, nel senso che, invece di indire un’asta, la proprietà dello stesso viene trasferita al creditore.

Come viene effettuato il pignoramento

Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente si tratta di una azione richiesta dal creditore a un ufficiale giudiziario, per potere recuperare un credito.

In sostanza, dato che il debitore non ha provveduto ad effettuare il pagamento a seguito di svariati solleciti, inizialmente bonari e in seguito giudiziari, si procede con l’espropriazione dei beni pignorati. Ad ogni modo la proprietà rimane in capo al soggetto inadempiente finchè essi non vengono venduti all’asta, se la non vengono trasferiti direttamente al creditore.

A tal proposito il pignoramento dei crediti rappresenta una eccezione, dato che non è necessario effettuare alcuna vendita, ma è sufficiente versare la cifra al soggetto che ne ha il diritto.

Si tratta di un procedimento che avviene quando la parte soccombente di un processo civile non rispetta la sentenza, perciò è necessario agire diversamente.

Prima di procedere, al soggetto viene notificato un atto di precetto, ovvero una specie di ultimatum con il quale si comunica l’esecuzione forzata se entro un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni non avviene il pagamento. In altre parole viene inviato un ultimo avvertimento.

Tipologie di pignoramento

Fino ad ora abbiamo sottolineato che a seguito di una sentenza, di un decreto ingiuntivo o di titoli scaduti come assegni o cambiali, è possibile pignorare i beni dell’inadempiente, dietro richiesta del creditore.

Esistono, però, tre diverse forme di pignoramento a seconda del bene in oggetto:

  • mobiliare: tutto ciò che è presente nell’abitazione o nel luogo di lavoro dell’interessato, quindi mobili, elettrodomestici, tv, computer, etc. Può essere anche un’auto o una moto. Si in seguito all’atto di precetto, senza la necessità di notificare altri documenti. In pratica succede che l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del soggetto per mettere sotto custodia i beni che dovranno essere venduti all’asta.
  • immobiliare: generalmente in questi casi l’immobile viene ipotecato, e inizia una procedura complessa che prevede un ribassi del valore anche del 25%.
  • presso terzi: vengono pignorati i crediti che il soggetto inadempiente vanta nei confronti di terzi, ad esempio lo stipendio, la pensione, canoni di locazione, ecc. Dopo l’atto di precetto deve essere notificato anche l’atto di pignoramento.

Le conseguenze

Le procedura per il recupero crediti oggi sono molto frequenti, tanto che la richiesta di avvocati civilisti competenti in questo campo è sempre maggiore. Un legale può essere d’aiuto anche un fase iniziale “stragiudiziaria”, quando si tenta la via pacifica inviando delle lettere di diffida all’inadempiente. Risulta ovvio, infatti, che una comunicazione inviata da uno studio legale ha un peso diverso rispetto a una lettera di un privato.

Ad ogni modo se tutto ciò non ha gli esiti sperati è necessario procedere con modalità giudiziali.

Ciò significa che un giudice può emettere un decreto ingiuntivo o si può instaurare una causa civile.

L’esecuzione forzata, quindi anche il pignoramento vengono effettuati quando il debitore non rispetta quanto stabilito dalla sentenza.

Gli effetti principali sono:

  • interruzione della prescrizione, che decorre a partire dalla notifica dell’atto di precetto, ovvero dell’ultimo avvertimento prima di procedere
  • vincolo giuridico sui beni pignorati, quindi il debitore non può sottrarli alla loro funzione, cioè il soddisfacimento del credito.

Detto ciò risultano essere inefficaci le seguenti azioni:

  • atti di vendita di beni mobili o immobili non sono considerati validi, se i beni in oggetti sono pignorati
  • cessione di crediti effettuate successivamente al pignoramento.

Se il soggetto inadempiente, però, risulta essere totalmente nullatenente, il creditore non ha alcuna possibilità di agire e quindi di recuperare la cifra che gli spetta.

Dato che si considerano pignorati sia i beni presenti che quelli futuri, l’unica possibilità è quella di attendere che il soggetto faccia rientrare qualcosa nel suo patrimonio. 

Va ricordato, inoltre, che il denaro potrà essere eventualmente chiesto agli eredi.

Ad ogni modo per riuscire ad ottenere i risultati sperati è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato civilista esperto in recupero crediti, in grado di consigliare al meglio il proprio cliente già a partire dalla fase stragiudiziale.

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