L’assegno postdatato è sempre illegale? Cosa dice la legge a riguardo e come funziona esattamente questa modalità di pagamento? Vediamolo nelle righe seguenti.
Lo diciamo subito, l’assegno postdatato costituisce un reato soltanto quando il debitore mette in atto dei comportamenti fraudolenti, ad ogni modo ci potrebbero essere delle sanzioni di tipo tributario.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, per capire cosa prevede la legge in merito.
L’emissione di un assegno postdatato (ovvero, di un assegno che riporta una data successiva a quella di effettiva emissione) è una prassi ancora comune all’interno del nostro territorio. Si tenga ad esempio conto di quei rapporti commerciali in cui l’acquirente di beni e servizi concorda con il venditore un periodo di “credito”, rilasciando un assegno che riporta la data in cui il venditore o creditore riuscirà a incassare il corrispettivo (e utilizzando in via sostanziale l’assegno come se si trattasse di una cambiale).
L’assegno bancario è disciplinato ancora oggi da una legge entrata in vigore con il Regio Decreto del 21 dicembre 1933, che ebbe l’intento riformistico di individuare e di regolamentare le problematiche connesse all’emissione e alla circolazione di questi titoli di credito che, con l’evoluzione temporale, ha subito una serie di nuovi interventi legislativi.
Secondo il Regio Decreto del 1933 emettere un assegno postdatato è considerato illegale secondo vari profili, compreso quello penale.
Con l’entrata in vigore del decreto Legge 507/99, non si può configurare come fattispecie di reato trattandosi solo di un comportamento sanzionabile per evasione dell’imposta di bollo, a norma del D.P.R. 642/72.
Il fatto che si tratti di una prassi comune e diffusa, non equivale a sostenere che si tratti di una prassi coerente con la funzione di mezzo di pagamento che il nostro ordinamento attribuisce all’assegno bancario. ll differimento del pagamento che scaturisce dall’emissione di un assegno postdatato è funzione tipica della cambiale, e non può essere ricondotta alla natura e alle caratteristiche dell’assegno bancario.
In tal senso, si tenga però conto che la postdatazione dell’assegno non determina di per sé la nullità del titolo bancario ma solamente la nullità del patto di post datazione, per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, permettendo così al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.
E nell’ipotesi in cui la presentazione dell’assegno postdatato, prima della data indicata sul titolo, desse luogo al riscontro di mancanza fondi sul conto corrente del traente? L’ipotesi è peraltro non improbabile, considerato che una delle principali motivazioni sottostanti l’emissione di assegni postdatati è, appunto, la possibilità di poter ottenere una dilazione.
Come sancito dall’art. 31 della legge assegni, l’assegno bancario postdatato è pagabile nel giorno in cui è presentato per il pagamento, anche se la presentazione è anteriore alla data di emissione indicata sul titolo. Per poterlo presentare efficacemente al pagamento, l’assegno sarà soggetto all’imposta di bollo prevista per le cambiali, pari al 12 per mille.
È altrettanto intuibile che per poter essere presentato efficacemente al pagamento, l’assegno dovrà prevedere la regolarità di tutti gli elementi essenziali. Questi dovranno essere presenti a pena di invalidità. Dovrà ad esempio sussistere la correttezza della firma di traenza, della girata, dell’importo in cifre e in lettere, dell’eventuale clausola di intrasferibilità.
In questo caso il contesto si fa ancora più complesso. Se infatti scegliamo di incassare l’assegno postdatato prima della data indicata sul titolo, senza che tuttavia il conto corrente di chi lo ha emesso abbia una copertura sufficiente, sarà possibile ottenere il protesto dell’assegno per accelerare il recupero del proprio credito, con tutte le conseguenze prevedibili per la parte debitrice.
Insomma, a margine delle brevi riflessioni di cui sopra, non possiamo che rammentare come la prassi dell’emissione di assegni postdatati sia incoerente con il nostro ordinamento, e che è da intendersi nullo qualsiasi patto che obblighi le parti alla non presentazione del titolo prima della data indicata in esso.
Se si vuole raggiungere l’obiettivo della generazione di una dilazione del pagamento, gli strumenti sono ben altri (es. cambiali).
Emettere un assegno postdatato costituisce un’azione illecita dal punto di vista tributario. Si deve ricordare che l’assegno postdatato altro non è che un accordo siglato tra il soggetto debitore e il creditore: il primo rilascia al secondo una garanzia, un titolo di credito per assolvere un’obbligazione futura.
L’assegno postdatato viene ad espletare la stessa identica funzione della cambiale: una promessa di pagamento futura per un’obbligazione attuale.
La buona prassi commerciale vuole che all’acquisto del titolo cambiario si paghi l’imposta di bollo, che non viene onorata nel caso in cui si emetta l’assegno postdatato.
Ne deriva come conseguenza che utilizzare l’assegno, in funzione di garanzia di un futuro pagamento, costituisce un modo per evadere l’imposta di bollo che deve essere assolta con la cambiale.
Se, con raggiri e comportamenti fraudolenti, il debitore finge una situazione non veritiera, facendo ritenere a colui che deve incassare l’assegno che il titolo di credito verrà puntualmente onorato alla scadenza. Questa fattispecie costituisce quello che in giurisprudenza viene denominato “reato di insolvenza fraudolenta”.
Non si rischia alcuna sanzione amministrativa ad emettere assegni postdatati; l’unica sanzione che viene irrogata scatta nel caso in cui lo stesso titolo di credito, al momento della presentazione al creditore, risulti scoperto.
In questa fattispecie scatta il protesto ed il Prefetto irroga la sanzione pecuniaria per il soggetto debitore che ha emesso un assegno a vuoto. Tuttavia, onorando l’obbligazione assunta immediatamente, questi può evitare anche la sanzione amministrativa. Si ricorda che chi emette un assegno postdatato rischia di dover pagare una sanzione pari al 2,4% del valore del titolo di credito.
La normativa civilistica è concorde con il ritenere non valido l’accordo siglato tra creditore e debitore in virtù del quale il soggetto creditore si impegna a non presentare l’assegno all’incasso prima della data indicata.
Si deve ricordare che l’assegno è un titolo pagabile a vista, ossia in qualsiasi momento e a favore di chiunque se ne trovi in possesso. L’accordo di postdatazione è nullo da un punto di vista civilistico e deve considerarsi come se non fosse mai stato siglato tra creditore e debitore.
Inoltre, l’assegno postdatato non può essere utilizzato dal creditore per una eventuale esecuzione forzata o per chiedere un decreto ingiuntivo al tribunale.
Per evitare tutte le conseguenze derivanti dall’emissione dell’assegno postdatato, in alternativa si può emettere una cambiale.
Il titolo cambiario è un titolo di credito che consente al creditore di agire direttamente con un’azione di pignoramento, senza dover fare una causa o richiedere un decreto ingiuntivo.
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