E’ possibile chiedere la modifica delle condizioni di divorzio se cambiano alcune condizioni che avevano determinato questioni come l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale e l’affidamento dei figli.
Quando marito e moglie decidono di divorziare, devono iniziare un percorso, in modo più e meno pacifico, per arrivare a prendere decisioni fondamentali per la loro vita futura. Entrambi, infatti, hanno il diritto di rifarsi una vita, ma rispettando gli obblighi derivanti dalla rottura del matrimonio.
Per la legge marito e moglie rappresentano due soggetti che hanno sottoscritto un contratto, e che devono quindi rispettare i specifici diritti e obblighi che ne derivano, anche in caso di rottura.
Le decisioni sancite in modo consensuale in Comune o tramite la negoziazione assistita, o attraverso una causa in tribunale, però, non sono valide per sempre. Se i presupposti cambiano è possibile chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Ad esempio se la moglie trova un lavoro o si risposta, non ha il diritto di ricevere l’assegno divorzile, dato che è previsto soltanto per il coniuge non economicamente autosufficiente.
Fino ad ora abbiamo detto che, oggi è molto più facile divorziare rispetto al passato, dato che i tempi si sono notevolmente ridotti con la legge 55/2015, e le modalità sono più flessibili ed economiche.
Detto ciò, va sottolineato che, i presupposti che hanno determinato alcune decisioni, come ad esempio l’erogazione di un assegno divorzile a favore della ex moglie disoccupata, possono cambiare nel tempo. Può accadere infatti, che la donna riesca a trovare un lavoro, oppure che inizia una convivenza con un nuovo partner.
In questo caso è possibile chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, dato che la donna non risulta più essere non autosufficiente da un punto di vista economico.
L’art. 710 del codice di procedura civile, infatti, afferma che:
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento
Quindi, i diritti e i doveri stabiliti a seguito della rottura del matrimonio non sono definitivi. La modifica delle condizioni di divorzio e di separazione può essere richiesta al sopraggiungere di nuovi scenari di riferimento in grado di cambiare il rapporto tra gli ex coniugi.
Solitamente la modifica riguarda le seguenti questioni:
Ognuno dei coniugi, quindi, può chiedere la revoca o la modifica delle condizioni di divorzio, se ci sono delle novità importanti in grado di spostare gli equilibri.
Può avvenire, ad esempio, quando:
Per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio è possibile scegliere tra le varie alternative introdotte dalla legge 55/2015.
Si può quindi optare per la classica procedura giudiziale, ovvero presso un tribunale, se i due soggetti si trovano in disaccordo. Bisogna quindi procedere con una istanza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio, che provvederà ad accogliere o rifiutare le modifiche richieste. E’ obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero se i provvedimenti riguardano i figli.
Le procedure stragiudiziali sono invece:
La strada classica da percorrere per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio è l’istanza al tribunale che ha emesso la sentenza.
Per dimostrare che i presupposti sono cambiati, è necessario dimostrare delle prove, effettuando anche indagini patrimoniali ed accertamenti da parte della Polizia Tributaria. In sostanza si possono utilizzare tutti i mezzi istruttori necessari per dimostrare la propria tesi.
Il procedimento si conclude con un decreto del tribunale, che può essere oggetto di reclamo presso alla Corte d’Appello.
Come abbiamo sottolineato nelle righe precedenti è possibile procedere in modo consensuale anche per quanto riguarda la modifica delle condizioni legati alla fine del matrimonio. Quindi, non è indispensabile rivolgersi al tribunale, ma si può optare per la negoziazione assistita da avvocati.
L’accordo viene poi trasmesso al PM del tribunale per ottenere il nulla osta.
Se ci sono figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap non autosufficienti l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla sua conclusione. Il PM se ritiene che gli interessi dei figli sia stato leso, trasmette lo stesso al presidente del tribunale, e fissa la comparizione delle parti entro 30 giorni.
Se viene dato il nulla osta, la copia autenticata dell’accordo va trasmessa all’Ufficiale di stato civile del comune dove è stato iscritto l’atto di matrimonio per poter formalizzare le modifiche apportate al divorzio. Si tratta di una incombenza di cui si occupano gli avvocato.
Gli ex coniugi possono anche rivolgersi al sindaco per effettuare le modifiche concordate.
Va precisato, però, che si tratta di una modalità subordinata all’assenza di decisioni inerenti al trasferimento patrimoniale, e non devono esserci figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
In sostanza è sufficiente compilare e sottoscrivere un modulo apposito. In tal caso l’assistenza di un avvocato divorzista è facoltativa.
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