La successione con eredi in disaccordo in merito alla distribuzione del patrimonio del defunto può avvenire secondo quanto previsto dall’art. 791 bis del codice di procedura civile, con la mediazione obbligatoria o giudizialmente.
Quando viene a mancare una persona cara è necessario valutare anche le questioni patrimoniali lasciate dal de cuius.
A seguito dell’accettazione dell’eredità, se tra gli eredi sorgono contrasti sulla divisione dei beni pervenuti dal defunto, ognuno di essi può rivolgersi al giudice affinché proceda alla formazione e assegnazione delle porzioni spettanti.
La divisione ereditaria è l’istituto volto alla distribuzione del patrimonio del defunto ai suoi eredi in proporzione alla quota prevista per ognuno di essi.
La divisione dell’eredità, può avvenire per accordo degli eredi, a condizione che sussista il consenso unanime alla divisione amichevole dell’eredità stessa oppure può essere disposta direttamente dal testatore.
In mancanza, l’unica alternativa, è rappresentata dal ricorso all’autorità giudiziaria.
La successione Mortis Causa, e dunque la successione a causa di morte, è un istituto giuridico mediante il quale uno o più soggetti subentrano nella proprietà di un patrimonio, o di un singolo diritto patrimoniale, quando il titolare di quest’ultimo viene mancare. A disciplinare la successione è il Codice Civile che, nei suoi articoli 587 e 588, specifica la devoluzione a terzi dei rapporti patrimoniali personali (i diritti di credito) ad eccezione di quelli imprescindibilmente legati alla persona defunta, dei rapporti patrimoniali di natura reale (ad esempio il diritto di proprietà) e dei contratti in corso di esecuzione.
Se alla morte di una persona le situazioni giuridiche personali si estinguono (ad esempio, il diritto alla libertà personale e alla riservatezza), le situazioni patrimoniali continuano infatti a vivere in capo agli eredi. È questa la successione ereditaria, un istituto giuridico che prevede precise regole.
Quando un soggetto decede lascia il proprio patrimonio in eredità ai parenti più prossimi (così come individuati dalle norme di legge).
Questi soggetti "succedono" nella posizione debitoria/creditoria del de cuis. In altre parole quando un nostro parente prossimo muore (padre, madre, fratello) ci lascia i beni che erano di sua proprietà (case, terreni, soldi, diritti). Questo fenomeno in diritto prende il nome di successione. La successione, cioè l'individuazione degli eredi, va effettuata entro un anno dalla morte del de cuis.
I soggetti individuati dalla successione diventano proprietari dei beni in comunione. Cioè ogni erede è comproprietario con gli altri eredi dei beni oggetto della successione. La quota di eredità di cui è proprietario viene stabilita per legge.
È possibile dividere la comunione ereditaria. I coeredi possono cioè decidere di "prendere" ognuno un bene che fu del de cuis, in maniera esclusiva, eventualmente pagando agli altri coeredi il valore della loro quota. Per dividere una comunione ereditaria ci si può recare da un notaio oppure adire le vie legali. Si ricorre al tribunale quando tra i coeredi non vi è accordo sul valore delle quote o sulla divisione dei beni.
osa fare in caso di successione ereditaria? Il primo passo è, ovviamente, l’apertura della successione. Questa avviene nel luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio, e le regole ereditarie prevedono che la capacità di succedere sia riconosciuta a coloro che sono nati o sono stati concepiti al momento dell’apertura (nella successione legittima) e anche ai futuri figli di una persona vivente (in caso di successione testamentaria).
La normativa delle successioni prevede due diverse tipologie:
In caso di successione legittima, la legge disciplina che il patrimonio venga suddiviso tra le seguenti persone fisiche: il coniuge, a cui spetta l’intero patrimonio in assenza di altri successibili, la metà in presenza di un figlio, un terzo in presenza di due o più figli, due terzi se concorre con ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; i figli legittimi e naturali; gli ascendenti, i fratelli e le sorelle; i collaterali. Il coniuge separato conserva i diritti a meno che la separazione non sia imputata a lui mentre, in assenza di eredi, l’eredità viene devoluta allo Stato.
Diverso è il caso della successione testamentaria. Revocabile fino all’ultimo istante di vita, il testamento contiene sia le disposizioni patrimoniali (e quindi l’indicazione degli eredi) che quelle non patrimoniali (ad esempio, la designazione di un tutore o il riconoscimento di figli naturali). Sebbene la persona possa disporre del suo patrimonio come vuole, c’è una categoria di successibili ai quali deve necessariamente attribuire dei beni: i figli legittimi e naturali.
Entro 24 ore dal decesso, gli eredi dovranno presentare la denuncia di morte presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune (in prima persona o tramite l’agenzia funebre) e avviare le pratiche cimiteriali. Entro un anno dal decesso, poi, dovranno presentare la dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate tramite il portale web.
Entro dieci anni dall’apertura della successione, è possibile procedere con l’accettazione, tacita o espressa. L’accettazione espressa può avvenire anche con beneficio d’inventario: si tratta di una forma di tutela per l’erede, in quanto con la successione a causa di morte non passano solo beni e immobili ma anche crediti e obbligazioni, ed è questo l’unico modo per evitare di far fronte e parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.
Con l’accettazione con beneficio di inventario, l’erede eredita crediti e debiti ma è tenuto a soddisfare i debiti e i legati solamente nella misura del patrimonio ricevuto. Per procedere, è fondamentale rivolgersi al notaio o al cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui l’apertura della successione è avvenuta e adempiere a tutte le pratiche burocratiche di cui questo fornirà indicazioni.
Oppure, è possibile rinunciare all’eredità (in genere, quando i debiti sono superiori ai crediti), con dichiarazione formale da rilasciare al notaio o al cancelliere del Tribunale.
Si ricorre all'art 791 bis c.p.c qualora i coeredi siano d'accordo sull'entità delle quote ma non sul valore di queste. Invece di iniziare un procedimento ordinario, della durata di solito non inferiore ai 3 anni, si ricorre al giudice chiedendogli di nominare un consulente per la stima del valore dei beni e per la redazione del progetto di divisione. Il consulente nominato dovrà stimare il valore dei beni, individuare il valore delle quote ereditarie e redigere una proposta di divisione ereditaria. Se questa proposta non viene contestata da nessuno degli eredi, il giudice procederà con la divisione ereditaria.
Il vantaggio di tale procedura risiede nei costi e nella celerità dell'operazione. Questo procedimento ha un contributo unificato nettamente inferiore rispetto a quello di un processo ordinario poichè è un procedimento di "volontaria giurisdizione". Oltre ad avere un costo esiguo, è anche una procedura veloce perché si occupa di effettuare subito le operazioni tecniche. Per iniziare questo procedimento è però essenziale che tutte le parti firmino il ricorso congiuntamente
Se le parti, assistite dai propri difensori, raggiungono un accordo, esso ha efficacia di titolo esecutivo. Invece, in caso contrario, l’ente di mediazione redige il verbale indicando le motivazioni a base del rifiuto, anch’esse oggetto di valutazione del giudice.
Se, invece, gli eredi litigano per più motivi inerenti la divisione (assegnazione dei beni, valore beni, valore quote) possono rivolgersi al proprio avvocato ed avviare una procedura di mediazione o di negoziazione assistita.
Si chiede, cioè, all'avvocato (con l'ausilio del mediatore o anche senza l'ausilio del mediatore) di trovare un accordo bonario tra le parti in lite. L'accordo, frutto della mediazione degli avvocati o del mediatore ha il vantaggio di assecondare le volontà delle parti, non creando delle quote ereditarie ancorate al solo valore economico del bene. In altre parole, nelle procedure di mediazione, è possibile tenere conto del valore affettivo del bene, stabilire pagamenti di conguagli dilazionati nel tempo, permute.
Cioè la mediazione serve a trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti, anche utilizzando una via non prettamente tecnica. Ancora, le divisioni ereditarie che vengono chiuse mediante accordi di mediazione hanno dei vantaggi fiscali (cioè sono esonerati dal pagamento di alcune imposte).
L'accordo raggiunto in mediazione dovrà in ogni caso essere autenticato da un notaio che si occuperà della trascrizione nei registri immobiliari. Indi, dopo aver sottoscritto l'accordo di mediazione è necessario recarsi da un notaio. Per tutto il tempo in cui dura la comunione, qualora un coerede utilizzi in modo esclusivo un bene, gli altri coeredi hanno diritto a ricevere una indennità per mancato godimento del bene e gli eventuali frutti del bene, secondo le proprie quote.
Qualora gli eredi siano in disaccordo in merito alla devoluzione dei beni che compongono la comunione ereditaria, ognuno di essi ha facoltà di rivolgersi al tribunale del luogo ove si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto), al fine di ottenere la divisione giudiziale dell’eredità, citando in giudizio tutti gli eredi (art. 713 c.c.).
La domanda giudiziale di divisione dell’eredità è imprescrittibile, tuttavia, a pena d’improcedibilità, essa deve essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria.
Qualora sia avviato il giudizio senza l’esperimento della mediazione, il giudice, infatti, deve sospendere il procedimento, assegnando alle parti un termine massimo di tre mesi per tentare la conciliazione.
La parte che intenda promuovere il giudizio, deve invitare gli altri eredi a conciliare stragiudizialmente la loro controversia, presentando ad un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia del luogo della successione, la domanda di mediazione, affinché l’ente predisponga l’incontro tra le parti per un accordo transattivo.
La parte istante, è tenuta a notificare agli altri l’invito con l’indicazione della proposta di mediazione, precisando che il rifiuto immotivato a presentarsi potrà poi essere valutato dal giudice ai fini della decisione.
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