Cerchi un avvocato esperto in
Successioni e Testamenti
Guide legali successioni e testamenti

Dichiarazione di sussistenza del credito: cos'è?

La dichiarazione di sussistenza del credito va presentata con la successione. Vediamo come funziona.

Al momento dell'apertura di una successione ovvero nel momento in cui avviene la morte di una persona cara, gli eredi devono provvedere - appunto - all'apertura della successione, ovvero a dichiarare tutto ciò che andrà in eredità agli eredi per poter pagare le imposte su ciò che il defunto ha lasciato agli eredi.

Fra le cose da presentare all'Agenzia delle Entrate ci sono la dichiarazione di sussistenza del credito e la dichiarazione di sussistenza del debito (ma sono la stessa cosa? Lo scopriremo insieme). 


Queste due dichiarazioni sono le uniche voci, insieme alla parte attiva del lascito del defunto, che concorrono alla creazione dell'imponibile delle imposte da pagare per la successione. Vediamo, dunque, come vanno compilate, a cosa servono e come vanno presentate presso l'Agenzia delle Entrate.


Comunicazione alla banca della morte di un parente

Come detto, alla morte di un proprio parente, bisogna aprire la successione. Per fare ciò, la prima cosa è comunicare la morte dell'intestatario di eventuali conti alla banca. L'istituto a cui va fatta questa comunicazione è quello - o sono quelli - presso i quali si pensa che il de cuius possa avere dei conti correnti aperti. A seguito di ciò, la banca stessa provvederà ad un blocco cautelativo dei conti correnti che diventerà definitivo nel momento in cui verrà presentato il certificato di morte

Come vedremo dopo, però, gli eredi - da quel momento in poi - non saranno più in grado di sbloccare detti conti correnti fino alla fine della presentazione di una precisa documentazione e ciò permetterà di chiudere definitivamente la pratica con la banca. In questo lasso di tempo, dunque, i soldi restano congelati sul conto corrente del defunto e nessuno ne avrà la disponibilità fino alla consegna della documentazione richiesta.

Dichiarazione sussistenza del credito

La dichiarazione di sussistenza del credito è, appunto, una dichiarazione relativa ad un contratto di mutuo che è ancora in essere. Questa dichiarazione è rilasciata normalmente dalla banca e deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate come allegato alla dichiarazione di successione dagli eredi di un defunto. Tale dichiarazione di sussistenza del credito deve essere corredata dall'atto di concessione del mutuo - ovvero dall'atto di mutuo stipulato nel momento in cui si è acquistato l'immobile.

I documenti da allegare alla dichiarazione

Gli altri allegati da fornire insieme a questa dichiarazione sono:

  • il certificato di morte o l'autocertificazione che attesti la morte dell'intestatario del mutuo in essere;
  • il certificato dello stato di famiglia del defunto o autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare del de cuius;
  • gli estremi aggiornati del catasto o, in alternativa, copia della scheda di variazione o iscrizione dell'immobile presso l'Agenzia del Territorio competente che arrechi il numero di protocollo della presentazione;
  • copia della richiesta di rendita dell'immobile o degli immobili richiesta all'Agenzia delle Entrate (se è stata fatta come richiesta) dove siano visibili gli etremi di protocollazione dell'Agenzia stessa;
  • se dovuta, il prospetto dell'autoliquidazione dell'imposta principale; la quietanza di pagamento dell'imposta principale autoliquidata - sempre se dovuta; duplice copia delle eventuali agevolazioni per la prima casa.

Dichiarazione in caso di devoluzione testamentaria

In caso di devoluzione testamentaria, invece, i documenti da allegare sono:

  • originale o copia autenticata del testamento;
  • al fine di definire l'esatta devoluzione testamentaria è essenziale allegare copia autentica del verbale di inventario di eredità o di corrispondenza catastale;
  • nel caso in cui ci sia una rinuncia o revoca alla successione, questa va annotata ed occorre comunicare gli estremi dell'atto o verbale di revoca o rinuncia all'eredità stessa;
  • fotocopie delle singole volture catastali;
  • fotocopie delle pagine compilate per ogni ente o banca nel caso in cui siano richieste.​

Dichiarazione di sussistenza credito e del debito: le differenze

Dopo aver visto come funziona la dichiarazione di sussistenza del credito, vediamo come funziona invece la dichiarazione di sussistenza del debito.

Infatti, visto che di solito vanno dimostrate le proprietà e non i debiti, per che cosa è destinata una simile dichiarazione fornita dalla banca? Ovviamente, di nuovo, ha a che fare con l'eredità. La successione, infatti, va ad indicare una parte attiva correlata a quelli che sono i vantaggi che provengono dal lascito del caro estinto come, ad esempio, gli immobili ed il denaro.

Allo stesso modo, però, anche i debiti che gravano sulle proprietà vanno trasferiti agli eredi e costituiscono - insieme - il passivo della successione.

Il calcolo della base imponibile che determinano le imposte sarà determinata, appunto, dalla differenza fra attivo e passivo della successione. A rilasciare la dichiarazione di sussistenza del debito è il creditore e dunque, nella maggior parte dei casi, la banca presso cui si ha un mutuo.

E' chiaro, dunque, dopo aver descritto la dichiarazione di sussistenza del debito, che le due - ovvero questa e la dichiarazione di sussistenza del credito sono esattamente la stessa cosa.

La successione del conto corrente

Nel momento in cui una persona muore, i suoi conti correnti vengono bloccati. E' indispensabile, dunque, che gli eredi chiedano - nel modo corretto - di poter nuovamente accedere al denaro depositato su quei conti e di conseguenza utilizzarli.

Per fare ciò, ecco i documenti da presentare alla banca pressocui sono bloccati i conti oltre al certificato di morte:

  • ​la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o l'atto di notorietà stesso. A questo proposito è giusto ricordare che ogni banca agisce a modo proprio per verificare e valutare con attenzione la pratica di successione. Da ciò ne consegue che alcuni istituti di credito potrebbero chiedere l'atto di notorietà nel plico da consegnare loro per lo sblocco del conto; altri istituti, invece, potrebbero accontentarsi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Ciò dipende esclusivamente dalla modalità operativa della singola banca che vi fornirà,nel caso, le dovute indicazioni in merito a quale documento presentare.
  • la copia conforme del verbale di pubblicazione o attivazione del testamento nell'ipotesi in cui il defunto l'avesse fatto in vita;
  • la dichiarazione di successione o il certificato dell'avvenuto pagamento dell'imposta ed il certificato dell'avvenuta dichiarazione di successione. Questi documenti sono rilasciati dall'Agenzia delle Entrate territoriali competenti rispetto alla residenza del defunto. In questi documenti si evince chiaramente ed in modo dettagliato, quelli che sono i beni ed i valori dichiarati tra cui, ovviamente, deve risultare il conto corrente bloccato e che si vuole sbloccare.

Oltre a ciò dovrà essere presentata - e questo vale per molti istituti ma non per tutti (per esempio è valido per Poste Italiane) - una scrittura privata dove vengono fatte alcune dichiarazioni importanti:

  1. ​i dati anagrafici della persona defunta che devono comprendere data e luogo del decesso
  2. dati anagrafici di tutti gli eredi di cui si ha conoscenza;
  3. che tutti coloro che hanno diritto sono maggiorenni e che hanno la piena capacità d'agire. Se ci sono minori o incapaci, bisognerà indicare i rappresentati legali come tutori, genitori eccetera;
  4. che gli eredi non sono incorsi in cause di indegnità - per esempio cause che possano escludelre dall'eredità come, per fare una ipotesi, nel caso in cui si attentasse alla vita del defunto - o in alternativa l'elenco degli indegni ed il relativo provvedimento del giudice;
  5. che il defunto non ha lasciato testamento (ovviamente se questo effettivamente non c'è);
  6. l'eventuale nominativo di eredi rinunciatari ovvero eredi che intendano rinunciare all'eredità;
  7. che tra il defunto ed il coniuge, ove ci sia, non sono intercorse sentenze di separazione o di divorzio. In caso contrario bisognerà riportare gli estremi della sentenza e specificare se c'è stato addebito perché questo incide sulla qualità di erede.

Fonti normative

  • ​Art. 481 c.c. "Fissazione di un termine per l'accettazione"
  • Art. 479 c.c. "Trasmissione del diritto di accettazione"
  • Art. 536 c.c. "Legittimari"
  • Art. 587 c.c. "Testamento"
  • Art. 750 c.c. "Collazione di  mobili"
  • Decreto sulle semplificazioni n. 175 del 21/12/2014

SUCCESSIONI DICHIARAZIONE SUSSISTENZA CREDITO DICHIARAZIONE SUSSITENZA DEBITO TESTAMENTO
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN SUCCESSIONI E TESTAMENTI?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.