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Scrittura privata: qual è il valore legale?

La scrittura privata è un documento utile per regolare rapporti tra privati cittadini, ormai utilizzato anche dalla Pubblica Amministrazione. Può essere semplice o autenticata da un notaio o un pubblico ufficiale. Ma qual è il suo valore legale?

Nella vita di tutti i giorni spesso si ha l’esigenza di utilizzare una scrittura privata per dichiarare o dimostrare qualcosa, non tutti però ne conoscono esattamente le caratteristiche e il valore legale.

Non si tratta soltanto di un contratto, ma anche di un documento utile come prova, ad esempio per l’ammissione di un debito, la rinuncia di un credito, una quietanza di pagamento, una transazione, ecc..

Essa assume un valore di prova diverso a seconda che venga autenticata o meno da un pubblico ufficiale o da un notaio.

Vediamo, quindi, di capire esattamente di cosa si tratta e delle caratteristiche che deve avere per essere utilizzata anche a fini legali.


Cos’è una scrittura privata?

La scrittura privata è un atto attraverso il quale una o più persone regolano interessi di natura patrimoniale o personale. Si tratta di un documento in grado di assumere la qualità di prova per i firmatari.

Il fatto che essa possa avere un valore probatorio, è descritto dall’articolo 2702 del codice civile, che riportiamo di seguito:

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta

Quindi, essa può avere valore legale se sussistono i seguenti requisiti:

  • autenticazione da parte di un notaio o pubblico ufficiale, in grado di attestare che la firma è avvenuta da un determinata persona
  • riconoscimento del valore della stessa fatto dalla controparte, in maniera esplicita o tacita. 

Risulta importante evidenziare come nel contesto di un processo civile, ad esempio, qualora non sussistano i requisiti descritti, la scrittura perde il proprio valore probatorio.

Inoltre, come precedentemente accennato, il documento non coinvolge sempre necessariamente più persone, in quanto può anche trattarsi di dichiarazioni unilaterali effettuate dal soggetto che si assume un obbligo e che appone la propria sottoscrizione.


La scrittura privata semplice

La scrittura privata semplice - o non registrata - viene sottoscritta liberamente dalle parti in modo autonomo, senza la presenza di un pubblico ufficiale, quindi non autenticata. Solitamente viene usata per la corrispondenza tra privati.

Ad ogni modo, anche in questo caso, si devono rispettare alcuni elementi fondamentali, quali:

  • la firma in calce o a margine, eseguita di pugno dai soggetti con una penna, ovvero la cosiddetta firma autografa;
  • la data, seppure non essenziale è un’informazione importante ai fini della valutazione come prova. Si definisce data certa, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze: a) quando viene registrata per ragioni fiscali; b) dal giorno della sopravvenuta impossibilità fisica oppure dalla morte di uno dei sottoscrittori; c) a partire dal giorno in cui il contenuto è riprodotto in atti pubblici; d) dal momenti del verificarsi di un evento in grado di comprovare in maniera certa l'anteriorità della scrittura stessa.

Non sono considerate valide sottoscrizioni non leggibili o il segno di croce, dato che non sono utili per indicare la persona che l’ha prodotto.
Se la scrittura è formata da più fogli, e la firma viene posta soltanto sull’ultimo e viene considerato un documento valido, purché sia evidente l’unicità dello stesso da un punto di vista logico e lessicale. Ad ogni modo, in ogni singolo foglio sarebbe sufficiente solo il cognome o una sigla e non la firma completa.

 
Diversamente da quanto accade quando il documento viene autenticato, in questo caso l’atto può essere sempre disconosciuto dalla controparte, come sottolinea l’art. 214 del codice di procedura civile:

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore

In certi casi, tuttavia, anche la tipologia semplice ha pieno valore di prova legale, ovvero quando:

  • non viene disconosciuta entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione;
  • viene fatta una verifica probatoria della scrittura legale, cioè chi ha prodotto il documento che è stato poi contestato, produce del materiale per effettuare la comparazione;

Malgrado la presenza del valore legale, questo tipo di accordo tra le parti presenta tuttavia dei limiti in determinati contesti. La scrittura privata per compravendita immobiliare, ad esempio, non ha efficacia verso terzi. Per assurdo lo stesso soggetto può sottoscrivere una scrittura privata di vendita di un immobile con il soggetto B, ed il giorno seguente una seconda scrittura privata per la vendita del medesimo immobile con il soggetto C.


In queste circostanze e, in generale, nel momento in cui si intende sottoscrivere con scrittura privata un contratto, è consigliabile appoggiarsi a strumenti legali in grado di fornire più tutele. Vediamo quali sono.


​Scrittura privata autenticata

Questa tipologia ha un valore più importante rispetto alla tipologia che abbiamo descritto nel paragrafo precedente. In questo caso, infatti, un soggetto legittimato per legge può dichiarare che la firma è stata posta da un determinato individuo, del quale ha accertato l’identità.

I soggetti legittimati ad apporre l’autentica sono:

  • il notaio;
  • il segretario comunale o provinciale;
  • il console;

In pratica accade che, grazie all’attestazione, l’atto acquisisce pieno valore probatorio, indipendentemente dal contenuto dello stesso, che può sempre essere contestato attraverso i mezzi ordinari.

La contestazione, infatti, può avvenire tramite querela di falso, cioè dimostrando la non genuinità dello stesso, come stabilisce l’art. 221 del c.p.c.:

La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero

Possiamo quindi dire che in questo modo le dichiarazioni del sottoscrittore e la data forniscono una prova piena. La forza legale non riguarda anche il contenuto del documento, ma soltanto la sua autenticità. La veridicità potrà essere contestata con i mezzi ordinari.


​La scrittura privata è un atto pubblico?

La risposta a questa domanda è “no”. Per quanto concerne la scrittura privata non autenticata, essa non può essere considerata in alcun modo un atto pubblico.

Rispetto invece alla tipologia della scrittura autenticata, sussistono delle differenze di ordine “pratico” rispetto al vero e proprio atto pubblico.

La scrittura privata autenticata può essere redatta direttamente dalle parti, ed il ruolo rivestito dal notaio o dal pubblico ufficiale consiste per l’appunto, come dicevamo, nell’attestarne l’autenticità al momento dell’apposizione delle firme da parte dei soggetti coinvolti (accertare l’identità e la volontà delle parti).

Per quanto concerne l’atto pubblico, esso viene redatto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato seguendo le formalità richieste, interpretando con lessico giuridico le volontà espresse dalle parti. Esso garantisce una piena prova rispetto alla sua provenienza, e presenta quindi un valore probatorio maggiore. Sono esempi di atti pubblici le sentenze emesse dai giudici, atti di compravendita di immobili redatti dal notaio, ma anche l’attestazione di consegna di una raccomandata effettuato dal postino.


Come si contesta?

Fino ad ora abbiamo visto che esistono due forme di dichiarazioni private, con diverso valore legale, quindi anche la loro contestazione segue strade differenti.

Il documento autenticato da un soggetto legittimato può essere contestato attraverso un procedimento specifico, ovvero la querela di falso. Si tratta di una causa civile nella quale l’interessato deve fornire prove in merito alla non genuinità della scrittura.

La scrittura privata semplice può essere sempre disconosciuta dalla controparte, ovvero dal soggetto contro il quale viene prodotta. Rispetto al caso precedente avviene un’inversione in merito all’onere della prova. In particolare dopo il disconoscimento del presunto firmatario, la genuinità del documento deve essere dimostrata da chi l’ha prodotto, attraverso un procedimento definito istanza di verificazione.

Ricordiamo comunque che anche la scrittura privata semplice può costituire piena prova se avviene il tacito riconoscimento della controparte o se viene fatta una verifica giudiziale.

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