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Associazione culturale: come si costituisce?

Un’associazione culturale è un’attività svolta senza fini di lucro, per perseguire determinati obiettivi. Vediamo quali sono i requisiti e cosa bisogna fare per intraprendere una strada di questo tipo.

In Italia i cittadini possono associarsi liberamente, senza necessitare di particolari autorizzazioni, a patto che non vengano perseguiti dei fini contrari alla legge.

Bisogna, comunque, fare un distinzione tra associazioni riconosciute, quindi registrate, e quelle non riconosciute. Nelle prossime righe cercheremo di capire come funzionano, quali sono i requisiti e le caratteristiche principali.

Cos’è un’associazione culturale?

Le associazioni sono espressamente previste dall’art. 18 della Costituzione, che afferma quanto segue:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

E’ importante non confondere tale diritto con quello di riunione, che ha un carattere non duraturo e non è caratterizzato dal perseguimento di uno scopo comune, non economico, come descritto dall’art. 17 della Costituzione:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Come possiamo notare, ad ogni modo, non esistono particolari limiti alla costituzione di una associazione, se non legati al rispetto delle norme, ovvero non devono essere perseguiti fini vietati dalla legge, di carattere militare e in forma segreta.

Lo scopo è quello di vietare la nascita di gruppi segreti eversivi, che hanno l’obiettivo di stravolgere l’ordine pubblico e la democrazia.

Ad ogni modo, esse devono perseguire attività senza fine di lucro, rispettando la legge. In sostanza il “core business” non è un’organizzazione volta ad ottenere del profitto, e proprio per questo motivo il legislatore ha riconosciuto nei loro confronti un approccio fiscale più favorevole rispetto alle società di capitali e di persone.

Come si costituisce?

Per formalizzare la nascita di una associazione culturale è necessario procedere con la composizione di due diversi elementi abbastanza tecnici, per i quali è sempre consigliabile avvalersi della consulenza di un avvocato esperto, per evitare errori.

Siamo parlando di:

  • atto costitutivo: documento utile per sancire la nascita della stessa, manifestando la volontà di perseguire uno scopo comune
  • statuto: documento nel quale vengono delineate le regole base per l’organizzazione dell’attività.

Ma, a parte i formalismi, per potere adottare una struttura organizzativa tipica delle associazioni culturali è indispensabile la presenza:

  • di almeno due soci
  • dell’assemblea: luogo nel quale emerge la volontà dei soci, attraverso l’approvazione del bilancio, la modifica dell’atto costitutivo e lo scioglimento dell’attività
  • dell’organo amministrativo: detto anche consiglio direttivo, ha il compito di eseguire le delibere assembleari, di fatto organizzando tutte le attività necessarie. 

Quindi, volendo riassumere, per potere costituire un’associazione cultura bisogna possedere i seguenti requisiti:

  • essere almeno in due soci
  • avere un obiettivo comune
  • indicare chiaramente lo scopo che si intende raggiungere
  • formalizzare la volontà di costituire l’associazione
  • procedere con la stesura dell’atto costitutivo e dello statuto
  • fare domanda di codice fiscale o partita iva all’Agenzia delle Entrate
  • fornire un’adeguata pubblicità al contratto attraverso un atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata.

Atto costitutivo e Statuto

Lo Statuto di un’associazione culturale deve necessariamente essere redatto per iscritto, e devono essere presenti le seguenti informazioni:

  • denominazione dell’associazione
  • l’oggetto sociale
  • il rappresentante legale dell’associazione
  • l’assenza di fini di lucro e l’impossibilità di dividere i proventi dell’attività tra gli associati, anche indirettamente
  • l’orientamento a principi di democrazia e uguaglianza delle norme sull’ordinamento interno
  • la previsione degli stessi diritti per tutti gli associati
  • che le cariche sociali sono elettive
  • la previsione di un rendiconto economico-finanziario obbligatorio le cui modalità per l’approvazione devono essere predeterminate
  • che gli associati o i partecipanti devono avere pari diritto di voto per approvare e modificare lo statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione
  • la previsione della libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’operatività del principio del voto singolo e la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, assieme ai criteri di ammissione ed esclusione
  • la previsione di idonei criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti
  • l’intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e la loro rivalutabilità
  • la previsione delle modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere il patrimonio alla cessazione dell’associazione ad enti che perseguono la stessa finalità.

Associazione culturale riconosciuta o non riconosciuta

Le associazioni culturali riconosciute hanno personalità giuridica, questa deriva dall’iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture, come previsto dal d.p.r. 361/2000.
Tale iscrizione vale come pubblicità costitutiva.

Le attività che invece non sono riconosciute non hanno personalità giuridica e la responsabilità risiedono sui soggetti che agiscono in nome e per conto della stessa.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
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