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Causa civile: cos’è e come funziona?

Una causa civile ha lo scopo di tutelare i diritti soggettivi, cioè quelli riconosciuti ai privati dalla legge. A differenza dei processi penali, infatti, l’accertamento dei fatti non ha un interesse pubblico, ma ha l’obiettivo di analizzare conflitti sorti tra le due parti contrapposte.

Per i non addetti ai lavori non sempre è facile cogliere le differenze tra i vari ambiti del diritto italiano. Spesso accade che, nel momento in cui un soggetto si ritrova a dovere risolvere un problema si affida a un avvocato di fiducia, ma non sa esattamente quali siano le procedure necessarie per intraprendere una causa civile.

Innanzitutto va precisato che c’è una profonda differenza tra le cause penali, fatte per condannare il presunto colpevole di un reato, nelle quali lo Stato partecipa in prima persona per difendere la collettività, e le cause civile che si occupano invece di dispute tra privati.

I tempi della giustizia sono molti lunghi proprio perché, prima di arrivare alla sentenza finale, sono necessarie varie fasi, a volte complesse, e con precisi termini da rispettare. Inoltre, va considerato anche che in Italia sono previsti tre gradi di giudizio, infatti è possibile ricorrere alla Corte d’Appello e di Cassazione, impugnando la sentenza di primo grado.

Cos’è una causa civile?

Ciò che comunemente viene definito come “causa”, in realtà si riferisce a una processo, ovvero a un insieme di atti compiuti da un giudice e dalle parti, applicando specifiche leggi.
I processi, in ogni caso, non sono tutti uguali, i procedimenti sono diversi a seconda dei diversi ambiti di competenza:

  • la causa civile si riferisce a problematiche tra privati, nelle quali sono stati lesi dei diritti soggettivi
  • la causa amministrativa riguarda i rapporti tra lo Stato e i cittadini, in particolare viene intrapresa quando un soggetto ritiene che la Pubblica Amministrazione abbia violato un suo diritto.
  • la causa penale si occupa dei reati, e lo Stato partecipa per proteggere la collettività da individuo pericolosi.

In un procedimento civile l’iniziativa viene presa da privati che intendono fare valere i propri diritti, mentre nel penale lo Stato interviene in prima persona, o meglio tramite il Pubblico Ministero, per tutelare la vittima e i cittadini, punendo i colpevoli. Succede infatti che il PM porti avanti l’accusa, dopo avere verificato l’esistenza di prove a sostegno di un certo fatto, rivolgendosi poi al Giudice chiedendo la condanna del responsabile.

In un processo civile, invece, solo le parti in causa forniscono le prove e gli atti necessari per dimostrare di avere subito dei danni e delle violazioni ai loro diritti. In questo caso, infatti, il magistrato di deve attenere ai documenti presentati, ponendosi in modo imparziale.
Tale regola viene definita “principio dispositivo”, ed è indispensabile per evitare che un giudice aiuti una delle parti, suggerendo le mosse giuste per vincere il processo.

Come funziona una causa civile?

Generalmente un processo civile è molto lungo, può infatti durare anni, in quanto sono necessarie diverse fasi prima di potere arrivare a una decisione finale. Solitamente tutto ciò lascia un po’ perplessi i meno esperti di diritto, che ipotizzano di scegliere un avvocato, andare in tribunale e risolvere tutto velocemente.

Detto ciò risulta palese che, a fronte di determinati problemi o danni subiti è importante valutare anche il tempo necessario per concludere la situazione, oltre al costo del processo che in base alla complessità delle procedure necessarie può essere molto elevato.

Ad esempio se lo scopo è ottenere un risarcimento danni, bisogna considerare anche il costo da accollarsi per riuscire ad ottenerlo, e la probabilità di potere vincere il processo, visto che in caso di perdita sarà necessario pagare anche le spese della controparte.

La causa civile, infatti, è composta da varie fasi particolari da dovere affrontare per arrivare alla soluzione di un controversia. Esse sono:

  • mediazione
  • notifica della citazione
  • prima udienza
  • fase istruttoria
  • fase della decisione

La mediazione

Prima di procedere con il processo vero e proprio, per alcune specifiche materia è prevista la cosiddetta mediazione obbligatoria, ovvero un tentativo di risolvere la questione in modo stragiudiziale, evitando così di intraprendere un lungo processo civile. Il mediatore ha quindi il compito di fare da “paciere” tra le parti, cercando un accordo. In ogni caso non è obbligatorio accettare le proposte fatte in questa fase. Tale fase è obbligatoria se si tratta di incidenti stradali, controversie contro le banche, contro le assicurazioni, per la responsabilità medica, per il recupero crediti fino a 50 mila euro, etc.

La notifica della citazione

Se la mediazione ha esito negativo, chi intende fare valere i propri diritti si deve presentare in tribunale chiedendo all’ufficiale giudiziario di notificare il cosiddetto atto di citazione, nel quale sono elencate le sue pretese. La controparte, in gergo tecnico il convenuto, una volta ricevuto l’atto deve depositare una risposta entro 20 giorni, detta comparsa di risposta, con la quale si difende da tutte le accuse fatte.

Il convenuto in realtà non è costretto a difendersi, può anche decidere di non affidarsi a un avvocato, ma il processo ci sarà lo stesso, e quest’ultimo avrà scarse possibilità di potere vincere.

La prima udienza

Durante la prima udienza il giudice controlla che siano stati eseguiti correttamente tutti gli adempimenti necessari, quali notifiche e depositi degli atti. Inoltre, egli chiede alle parti di presentare le prove o la volontà di interpellare dei testimoni.
Successivamente, dopo un periodo di tempo, il giudice decide quali prove ammettere e quali escludere, e fissa la cosiddetta fase istruttoria, cioè la più complessa e la più lunga.

La fase istruttoria

Si tratta di un momento molto complesso, durante il quale vengono esaminate tutte le prove e i documenti, vengono interpellati i testimoni, e interrogate le parti.

Come accennato nelle righe precedenti il magistrato non può suggerire cosa presentare o meno, oppure ammettere delle prove d’ufficio, solamente le parti interessate possono prendere tali iniziative.

Questa fase è molto lunga in quanto a volte si devono sentire più volte i testimoni e interrogare spesso le parti.

La fase della decisione

Dopo il dibattito fatto durante la fase precedente, viene fissata una udienza finale, per dare modo alle parti di ribadire le loro posizioni. Successivamente ci sono altri 60 giorni di tempo per presentare note conclusive ed ulteriori 20 per replicare a quelle della controparte.

L’ultimo step è rappresentato dalla pubblicazione della sentenza, entro termini non del tutto stabiliti, o meglio rispettati. A volte, infatti, sono necessari mesi prima di conoscere il verdetto finale.

Come fare appello in una causa civile?

Dopo avere visto il procedimento utile per arrivare ad una sentenza finale in un processo civile è utile capire come si può impugnare la decisione del giudice.

Nel nostro sistema giuridico infatti esistono tre gradi di giudizio per garantire che non ci siano stati errori di valutazione e sbagliate interpretazioni delle leggi.

La parte soccombente, perciò, può appellarsi alla sentenza di primo grado, chiedendo un ulteriore esame dei fatti in un secondo grado di giudizio, cioè in Corte d’Appello.Tale decisione può essere presa anche dalla parte vincitrice, se ritiene di non avere ottenuto abbastanza, ad esempio se si tratta di un risarcimento danni.

Va precisato, comunque, che non si tratta di una nuova causa civile, ma della continuazione del precedente. Le prove e i vari indizi, infatti, sono gli stessi. In altre parole vanno riesaminati tutti i documenti e probabilmente considerati in modo differente.

Per ciò bisogna, in ogni caso rispettare dei termini precisi, come sottolineato dall’at. 325 del codice di procedura civile:

Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello.

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