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Domanda riconvenzionale: cos’è e come funziona?

La domanda riconvenzionale viene fatta dal convenuto in un processo civile, che non intende solo difendere la propria posizione, ma desidera anche contrattaccare allargando l’oggetto della causa. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.

Normalmente la costituzione di una causa civile avviene con la citazione in giudizio di un soggetto, da parte di un altro che intende far valere un suo diritto.

Il convenuto, può rispondere difendendo la propria posizione, oppure proponendo un contrattacco, allargando la vertenza. Questa seconda ipotesi prende il nome di domanda riconvenzionale.

E’ possibile agire in tal senso solamente rispettando alcuni requisiti imposti dalla legge, ovvero l’istanza deve essere presentata entro un termine preciso per essere valida e deve essere collegata in qualche modo con la causa principale.

Ad ogni modo, l’attore può a sua volta replicare con un altro contrattacco, il cosiddetto "reconventio reconventionis”.

Ma facciamo un passo indietro, cercando di analizzare in modo dettagliato cosa può accadere.

Chi è il convenuto?

Solitamente in un procedimento civile due soggetti privati si scontrano, in particolare da una parte c’è un individuo che intende far valere un proprio diritto, mentre dall’altra parte qualcun altro lo nega.

Il cosiddetto attore, quindi, decidere di agire per ottenere una determinata tutela, convocando il convenuto, ovvero la controparte che si dovrà difendere dimostrando inesistenza del diritto in oggetto.

Normalmente il procedimento vede il convenuto proporre una difesa, limitandosi a contrastare l’esistenza di quanto affermato dall’altra parte, dato che l’onere della prova spetta a chi intende fare valere un diritto, ovvero l’attore.

Ciò significa che, se non si presentano prove valide a sostenere la causa, il processo può essere perso anche senza una serrata difesa dell’avversario, ovvero anche se quest’ultimo non intraprende alcuna attività istruttoria.

Tuttavia se le prove sono valide, e l’attore riesce a dimostrare la propria tesi, è compito del convenuto smontare tale situazione. 

Cos’è la domanda riconvenzionale?

Secondo quanto abbiamo descritto nel paragrafo precedente chi è convocato in giudizio, in base al principio del contraddittorio può costituirsi:

  • contestando le pretese della controparte
  • proponendo eccezioni per consentire il rigetto della domanda dell’attore
  • proponendo una istanza di accertamento incidentale
  • con una domanda riconvenzionale

Questa ultima ipotesi si differenzia da tutte le altre in quanto si tratta di un’azione autonoma, con la quale viene chiesto un provvedimento sfavorevole all’avversario. In altre parole possiamo dire che rappresenta una specie di contro domanda, volta ad ampliare il contenuto del contenzioso.

Ciò significa che chi è chiamato in giudizio non si limita a mettere in atto una difesa, ma decide di agire con una mossa più aggressiva, ovvero contrattaccando l’avversario. 

Ma esattamente cosa succede?

In pratica viene ampliato l’oggetto della causa, rispondendo alla citazione con una domanda riconvenzionale.
L’azione proposta potrebbe essere esercitata in via del tutto autonoma, senza attendere l’iniziativa dell’altra parte. Ovvero la questione sollevata poteva essere l’elemento centrale di un processo civile ad hoc, e non solo una mossa per sconfiggere l’avversario.

Va sottolineato comunque che è indispensabile depositare la domanda in cancelleria almeno 20 giorni prima della data dell’udienza indicata nell’atto di citazione. Successivamente sarà impossibile agire in tal senso.

Tuttavia va precisato che, pur potendo essere potenzialmente un atto autonomo, la domanda riconvenzionale è contenuta nella comparsa di risposta, e deve essere collegata alla causa principale.

L’art. 36 del codice di procedura civile sottolinea infatti che:

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [167, 416] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti

La domanda riconvenzionale, comunque, può essere proposta anche dall’attore, dopo avere ricevuto la domanda dal convenuto, secondo ciò che viene definito "reconventio reconventionis".

Le nuove domande, ad ogni modo, devono essere sempre in qualche modo collegate con quella originaria, per essere valide.

Parte della dottrina e della giurisprudenza riconosce anche un istituto che il nostro codice di procedura civile non disciplina espressamente, ovvero la cosiddetta domanda riconvenzionale trasversale. Si tratta della domanda che il convenuto pone non nei confronti dell'attore ma nei confronti di un altro convenuto, ugualmente chiamato dall'attore a far parte del processo.

Generalmente la giurisprudenza ritiene sufficiente, ai fini della sua proposizione, l'inserimento della domanda trasversale all'interno della comparsa di risposta, al pari della comune domanda riconvenzionale e senza necessità di notifica al soggetto avverso il quale la stessa è rivolta.

Sarà poi il giudice che, a richiesta di tale soggetto, assegnerà a questi un termine per difendersi.

Come funziona la domanda riconvenzionale?

Per presentare la domanda riconvenzionale è necessario rispettare un termine di legge. Infatti essa deve essere depositata in cancelleria almeno 20 giorni dalla prima udienza indicata nell’atto di citazione. Non è possibile procedere successivamente a tale termine. Il giudice, infatti, non tiene conto delle istanze tardive.

Il convenuto che ha proposto una domanda riconvenzionale deve pagare un autonomo contributo unificato in base al valore della domanda proposta, a prescindere dall’aumento di valore della causa.

Se il giudice adito dalla domanda dell’attore non è competente per materia o per valore con riguardo alla domanda riconvenzionale può rimettere al giudice superiore entrambe le domande.

In ogni caso, occorre precisare che non sempre la domanda riconvenzionale è ammissibile. Presupposto per la sua ammissibilità, infatti, è che essa sia collegata con la domanda principale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27564 del 20 dicembre 2011, e con successive altre pronunce, ha ribadito che il collegamento non deve essere inteso in senso restrittivo.
E’ sufficiente che esista un collegamento di tipo oggettivo con la pretesa originale.

Come può difendersi l’attore?

L’attore che si trova davanti la domanda riconvenzionale può limitarsi a difendersi o può, a sua volta, presentare la “riconvenzionale sulla riconvenzionale”, ossia allargare ulteriormente la questione ad altri fatti.

Ciò è possibile se:

  • dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall’attore o dal titolo che appartiene alla causa come eccezione
  • da un titolo diverso da quello dedotto in giudizio dall’attore, purché fra le opposte pretese esista un collegamento oggettivo che rende vantaggioso o opportuno l’esame delle domande contrapposte in un unico processo

E’ chiaro come in tal caso venga ad allargarsi ulteriormente il thema decidendum che comporterà un’attività più ampia sul piano accertativo ed istruttorio.

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