Il decreto ingiuntivo europeo può essere utilizzato per recuperare i crediti nei casi in cui il debitore non risiede in Italia ma in un Paese dell’Unione Europea . Ma come funziona esattamente?
Chi deve iniziare un procedimento giudiziario per il recupero crediti, solitamente chiede al giudice di emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del soggetto inadempiente.
Ma cosa accade se il debitore risiede fuori dai confini nazioni, in uno stato membro dell’Unione Europea? Non tutti sanno che esiste un apposito regolamento comunitario, introdotto per risolvere questioni tra soggetti residenti nel territorio Ue.
I crediti derivanti da rapporti transfrontalieri, quindi, si possono recuperare attraverso il cosiddetto decreto ingiuntivo europeo. Si tratta di un procedimento che ha lo scopo di unificare le azioni comunitarie, per rendere più celeri, agevoli ed efficienti le pratiche per fare valere i diritti dei creditori.
Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme leggendo le righe seguenti.
Il decreto ingiuntivo europeo è stato introdotto per rendere le operazioni di recupero crediti più veloci e semplici tra i vari membri dell’Ue.
Ciò significa che, ad esempio, se un soggetto privato intende agire nei confronti della controparte può scegliere in modo facoltativo se ricorrere allo strumenti creato appositamente dal legislatore europeo per facilitare i rapporti transfrontalieri, o utilizzare le procedure italiane.
L’iter non è molto diverso da quello nazionale, e si caratterizza per essere molto semplice ed agevole. L’intento, infatti, è proprio quello di semplificare, accelerare e ridurre i tempi i costi dei procedimenti necessari per risolvere le controversie
La libera circolazione del decreto ingiuntivo europeo, ha permesso di utilizzare uno standard comune nei vari paesi, ad esclusione della Danimarca.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo quando è possibile intraprendere tale azione, e quando invece non è possibile agire in tal senso.
Quando può essere applicato il decreto ingiuntivo europeo?
Abbiamo detto che il decreto ingiuntivo europeo è stato introdotto per rendere le procedure uniformi nei vari stati membri dell’Ue, con lo scopo di velocizzare i tempi e di conseguenza ridurre i costi necessari per fare valere i propri diritti.
Il procedimento europeo, tuttavia, si può instaurare soltanto se ci sono i seguenti requisiti:
Va sottolineato inoltre che, esso non deve risultare contestato dal debitore.
Ad ogni modo restano escluse dal provvedimento europeo controversie inerenti alle seguenti materie:
Il fatto che il legislatore europeo abbia previsto di standardizzare la procedura per il recupero crediti anche tra paesi diversi, seppur all’interno dei confini europei, non significa che l’iter sia completamente diverso da quello nazionale. Anzi le varie fasi di cui è composto sono proprio le stesse.
Inizialmente, quindi, il creditore deve procedere presentando una domanda al giudice competente, fornendo delle prove a sostegno di quanto afferma. In modo particolare egli deve inserire le seguenti informazioni:
In questa fase non è necessario coinvolgere il debitore, infatti il giudice deve analizzare che tutti gli elementi siano corretti, e deve esprimersi in merito rettificando o rigettando la richiesta.
La decisione deve essere presa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Vediamo, quindi, di seguito in base a quali presupposti può essere fatta tale scelta.
Il giudice può rigettare la domanda di un decreto ingiuntivo europeo se:
L’interessato non ha la possibilità di impugnare la decisione del giudice, ma può agire proponendo una nuova domanda, sia con la procedura ordinaria che europea.
Il giudice provvede, invece, ad accogliere la domanda se la ritiene fondata e corretta nella sua forma. In tal caso egli provvede ad emettere un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti del debitore.
Proprio come avviene con la procedura ordinaria, il decreto deve essere notificato alla controparte, che ha il diritto di sapere che:
Per evitare tutto ciò il debitore può agire pagando le somme dovute.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che, dopo avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo europeo, il debitore può decidere di pagare le somme in questione, oppure può optare per un’opposizione all’atto ricevuto.
Ad ogni modo per contestare il decreto, egli ha 30 giorni di tempo a partire dalla data di notifica. Ma cosa accade in questo caso?
Proprio come avviene con la procedura ordinaria, si deve aprire una causa in tribunale, per dare modo alle parti di sostenere le loro posizioni, facendo valere i propri diritti. Ovviamente essendo che l’inter è stato avviato dal creditore, anche il processo avrà luogo nel Paese di residenza di quest’ultimo, presso il tribunale competente.
In realtà il debitore può chiedere un riesame del decreto anche dopo il decorrere dei 30 giorni se:
l’ingiunzione risulta notificata senza alcuna prova del ricevimento dell’atto da parte del debitore, o comunque in tempo non sufficiente per consentirgli i preparare la difesa
Se il giudice competente decide di accogliere il riesame, l’ingiunzione viene dichiarata nulla.
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