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Mediazione: come risolvere una lite in modo pacifico?

La mediazione civile, obbligatoria per certe materie, è un’occasione per potere risolvere una controversia in modo pacifico, senza dovere ricorrere ad una causa in tribunale. Assieme al mediatore le parti possono trovare un accordo.

In Italia i processi possono durare molto tempo, infatti, spesso per risolvere un problema è necessario attendere anni. Tutto ciò è dovuto al fatto che i procedimenti civili, così come quelli penali sono caratterizzati da diverse fasi che possono essere complicate e durare molto.

Ma non solo. La macchina della giustizia è di frequente “intasata”, ovvero ci sono troppe cause in attivo e non è possibile gestirle nel modo è più consono.
Si tratta di una questione molto seria, dato che molti cittadini non riuscendo a risolvere le controversie che li riguardano, potrebbero perdere la fiducia nella giustizia nel nostro Paese.

Per risolvere tale problema il legislatore ha deciso di introdurre la mediazione, ovvero una fase iniziale, obbligatoria per diverse materie, attraverso la quale le parti hanno l’opportunità di confrontarsi in via stragiudiziale e più pacifica per trovare un accordo.

Si tratta di un momento fondamentale, dato che è possibile evitare una lunga e costosa causa civile, individuando dei compromessi con la controparte.

Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme leggendo le righe seguenti.

Cos’è la mediazione?

La mediazione è una modalità per gestire i conflitti che consiste nel cercare un dialogo tra le parti coinvolte in una controversia legale, con l’obiettivo di raggiungere un accordo.

I soggetti coinvolti vengono aiutati da una figura professionale sempre più importante e fondamentale in questi ultimi anni, ovvero il mediatore. Quest’ultimo, ovviamente, rappresenta un terzo soggetto del tutto imparziale, che dopo avere analizzato e compreso i bisogni delle parti, li aiuta a formulare un accordo, anzi molto spesso si attiva in prima persona proponendo una conciliazione.

I litiganti, quindi, vengono spinti a cercare un confronto pacifico e costruttivo, rivendendo in parte le proprie posizioni per trovare una soluzione creativa e ottimale della questione. A volte, infatti, è meglio ottenere meno di quanto si desiderava, ma concludere il tutti velocemente, evitando di spendere tempo e denaro inutilmente per anni.

Prima di proseguire con la nostra analisi, comunque, è necessario fare un precisazione, dato che molto spesso i non addetti ai lavori vengono tratti in inganno dai seguenti termini:

  • mediazione: procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo
  • conciliazione: è il risultato finale, ovvero l’accordo che i soggetti hanno sottoscritto

Tipologie di mediazione

Fino ad ora abbiamo detto che la mediazione è una fase molto importante per potere risolvere una controversia legale in modo stragiudiziale e “pacifico”. In modo particolare permette alle parti di evitare un processo civile lungo e costoso.

Ad ogni modo non sempre è possibile scegliere se prendere parte a tale fase, in quanto la legge impone la mediazione obbligatoria per diverse materie.

Ma, in giurisprudenza si possono individuare precisamente tre diverse tipologie di mediazione:

  • facoltativa: se la decisione di avviare o meno le trattative viene presa dai diretti interessati, con l’intento di trovare una accordo pacifico
  • obbligatoria: come abbiamo sottolineato prima, per alcune materia è necessario fare un tentativo con un mediatore prima di procedere con il processo vero e proprio
  • delegata: durante una causa, se il giudice lo ritiene opportuno può invitare le parti a tentare la mediazione, prima di procedere oltre.

Ad ogni modo, è importante conoscere in quali casi si deve obbligatoriamente affrontare tale fase per potere poi affrontare un processo, qualora il tentativo pacifico risulti essere vano.

La mediazione è obbligatoria per le seguenti materie giuridiche:

  • diritti reali, quindi proprietà. usufrutto, superficie, uso, abitazione, servitù
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • condominio
  • locazione e comodato
  • risarcimento danni per malasanità o diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
  • controversie legate a contratti assicurativi, finanziari o bancari
  • procedimenti possessori
  • opposizione a decreto ingiuntivo

Invece, non può essere chiesta per quanto riguarda problematiche inerenti al diritto del lavoro e previdenziale, e per quanto riguarda separazioni e divorzi. In questo ultimo caso va sottolineato che è prevista una forma diversa per quanto riguarda il divorzio e la separazione consensuale, ovvero la negoziazione assistita con gli avvocati.

Come si svolge la mediazione?

Dopo avere capito in quali casi si deve necessariamente ricorrere a tale modalità per risolvere i conflitti legali, vediamo ora come si svolge effettivamente la mediazione.

Innanzitutto la domanda deve essere presentata ad un organismo di mediazione, con sede nel luogo dove è presente anche il giudice competente territorialmente. Devono essere indicate le parti, l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa.
In seguito sarà l’organismo stesso a nominare il mediatore, in base alle competenze richieste o attraverso una semplice rotazione dei professionisti disponibili.

Il primo incontro avviene entro 15 giorni dal deposito della domanda. Ad ogni modo, le parti possono anche scegliere di comune accordo un determinato mediatore che ritengono essere la figura più adeguata per aiutarli a trovare una conciliazione.

Il primo incontro è utile per capire come funziona questa fase, infatti il mediatore illustra il meccanismo e invita le parti ad esprimersi in merito. 

Va sottolineato che, sebbene in alcuni casi tale procedimento sia obbligatorio, un soggetto può anche liberamente scegliere di non continuare in tal senso, se preferisce portare il caso dentro le aule di un tribunale.

Quindi si possono verificare due situazioni:

  • le parti trovano un accordo, quindi devono siglare il verbale che pone fine alle contestazioni reciproche
  • non si raggiunge alcuna intesa, quindi si prosegue con la causa civile vera e propria

Quando si tratta di mediazione obbligatoria i soggetti devono presentarsi agli incontri di persona assiema al proprio avvocato. In caso contrario è come se tale fase non fosse mai stata svolta.

Ma cosa succede se una delle parti non si presenta?

Può accadere che:

  • la causa venga dichiarata improcedibile, se è assente proprio il soggetto che voleva agire nei confronti dell’avversario
  • chi è assente sia costretto a pagare le spese processuali al termine della causa, se si tratta del convenuto

Quali sono le conseguenze?

Nei paragrafi precedenti abbiamo descritto in quali casi la legge impone di procedere con la mediazione prima di affrontare un processo civile. Ma quali possono essere le conseguenze?

Dal momento in cui viene comunicato alle parti l’istanza di mediazione, possono esserci le seguenti conseguenze:

  • si interrompe la prescrizione, ma in mancanza di conciliazione, essa ricomincia a decorrere dal deposito del verbale 
  • impedisce la decadenza, per una sola volta. 

Alla fine del procedimento, invece, si possono verificare le seguenti alternative:

  • in caso di successo il mediatore redige il verbale di conciliazione, che costituisce a tutti gli effetti un titolo esecutivo, anche se spesso deve essere prima omologato dal tribunale
  • in caso di insuccesso: il mediatore verbalizza l’esito negativo e le parti possono proseguire con il processo in tribunale​
MEDIAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CAUSA CIVILE
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