Il mediatore ha il compito di aiutare le parti a risolvere la controversia in modo pacifico, ovvero senza dovere ricorrere alla causa civile in tribunale. Tale procedura stragiudiziale è obbligatoria per alcune materie.
Con il decreto legislativo n. 28 del 2010 è stata introdotta una nuova modalità per risolvere alcune controversie di natura civile, per evitare di intasare le aule dei tribunali. E’ stata introdotta anche la mediazione obbligatoria per alcune materie, per favorire un confronto tra le parti e alleggerire la macchina della giustizia italiana.
In tale contesto è centrale la figura del mediatore, un professionista che deve avere specifiche competenze per riuscire a ristabilire la comunicazione tra le controparti.
Vediamo, quindi, di analizzare nelle prossime righe quali sono esattamente i compiti e gli obblighi di questa figura professionale.
I procedimenti civili, come quelli penali, in Italia sono caratterizzati da diverse fasi, ognuna della quali può durare molto tempo.
Infatti, le tempistiche per ottenere una sentenza definitiva non spesso molto lunghe. Succede quindi che le aule dei Tribunali sono intasate da innumerevoli processi in corso, e da nuove cause.
Per ovviare a tale problema il legislatore ha introdotto la cosiddetta mediazione obbligatoria per alcune materie. Ciò significa che, prima di intraprendere il procedimento giudiziario, è necessario tentare la soluzione della controversia in modo “pacifico”, grazie all’intervento di un mediatore.
Si tratta di un momento di fondamentale importanza, dato che le parti hanno l’opportunità di comunicare tra di loro, e di trovare un accordo tenendo in considerazione i loro reali interessi. Entrambi possono ottenere ciò che desiderano senza perdere tempo e denaro in cause lunghe e difficili.
Il risultato dipende molto dall’operato del mediatore, una figura professionale che deve avere competenze specifiche, in modo particolare deve essere in grado di illustrare alle parti i vari benefici di una soluzione stragiudiziale della controversia.
Il raggiungimento di un accordo tra le parti avviene innanzitutto cercando di ripristinare la comunicazione tra le stesse. Il percorso con il mediatore, ha proprio tale obiettivo.
Il professionista cerca di aiutare i soggetti a superare le loro posizioni, spesso troppo rigide e fisse su determinate pretese giuridiche, per fare emergere i reali interessi sottesi alla lite. Maturare consapevolezza in merito ai reali desideri è diverso da pretendere alcune cose durante una causa civile in tribunale.
In tal senso la facilitazione delle comunicazione può ripristinare il dialogo e l’ascolto, e porre le basi per il raggiungimento di un eventuale accordo conciliativo.
La discussione, quindi, non è focalizzata sulle posizioni giuridiche vantate originariamente, ma sui reali interessi di ognuno. Questi ultimi, infatti, non sempre sono in radicale contrapposizione.
Il mediatore, grazie alla propria preparazione e competenza, riesce ad aiutare i soggetti a considerare elementi che inizialmente non consideravano, spingendoli ad elaborare delle soluzioni personalizzate ed evitare così di perdere tempo e denaro in un lungo processo.
A tal proposito ci può essere una mediazione:
Sebbene il mediatore svolga un ruolo importante, gli unici protagonisti rimangono sempre i litiganti, infatti sono gli unici a prendere le decisioni.
Ad ogni modo il professionista deve rispettare alcuni obblighi particolari, quali:
Proviamo ad analizzarli tutti di seguito.
L’obiettivo è quello di aiutare le parti a comunicare tra loro per aprire il dialogo e riuscire ad accordarsi, senza preferire un soggetto ad un altro.
Per tale motivo la legge prevede il divieto di percepire compensi direttamente dagli interessati. L’indennità, infatti, viene versata all’organismo di mediazione, che poi provvederà a liquidare il mediatore a seconda di quanto accordato.
Le dichiarazioni fatte dai soggetti coinvolti, durante il procedimento sono tutelate dal principio di riservatezza. Ciò significa che tale informazioni:
In pratica si mette in atto quanto previsto dall’art. 200 del codice di procedura penale:
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai (1);
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale
Il mediatore deve necessariamente informare i “litiganti” in merito alle modalità di svolgimento della mediazione, già nel primo incontro. Allo stesso modo deve chiarire loro quali sono le conseguenze in caso di esito negativo o positivo.
Tutto ciò che avviene nei vari incontri deve essere verbalizzato. In particolare deve essere riportata:
Come abbiamo evidenziato nei precedenti paragrafi per svolgere il ruolo di mediatore non si deve risolvere una controversia, ma si devono aiutare i soggetti ad aprire il dialogo.
Si tratta, quindi, di una professione che necessita di capacità comunicative particolari e di sapere gestire i conflitti anche da un punto di vista psicosociale.
Tale figura ha caratteristiche diverse da una giudice o da un esperto di diritto, anche se incide sui diritti soggettivi delle parti.
Ad ogni modo sono sempre necessarie conoscenze giuridiche anche sul lato formale, dato che, come abbiamo sottolineato è indispensabile verbalizzare correttamente quanto accade e rispettare specifici obblighi previsti dalla legge.
Secondo le disposizioni normative i mediatori devono:
Ad ogni modo gli avvocati iscritti all’albo possono diventare di diritto mediatori dopo avere sostenuto una adeguata formazione e sostenendo corsi di aggiornamento.
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