Quando avviene la risoluzione di una controversia, è necessario documentare la stessa attraverso la redazione di un verbale di conciliazione, un contratto con il quale le parti regolano i loro rapporti ponendo fine alla disputa.
Questo tipo di scrittura privata è uno strumento fortemente incentivato per la risoluzione delle controversie e serve, appunto, a sancire il raggiungimento di un accordo tra le parti. Ma che cos’è esattamente questo documento? Qual è la sua funzione?
I verbali risolutivi delle controversie vengono considerati a tutti gli effetti delle scritture private non autenticate, diversi dagli atti pubblici. Al consulente tecnico, infatti, non può essere riconosciuta la capacità di autenticare la sottoscrizione in quanto non è un pubblico ufficiale.
Dopo essere stato redatto e inserito nel fascicolo d’ufficio, al verbale di conciliazione fa seguito il decreto di esecutività (exquatur) del giudice istruttore. Quest’ultimo deve esclusivamente verificare la regolarità formale dell’atto sottoscritto e non è tenuto a valutare l’eventuale invalidità dello stesso, limitandosi ad attribuire l’efficacia di titolo esecutivo all’atto come previsto dall’articolo 12 del decreto lgs. 28/2010:
Il verbale di conciliazione, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
A condizione che rispetti i requisiti previsti dalla legge, il verbale di conciliazione è titolo esecutivo, pertanto non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva così come previsto all’articolo 474 del Codice di procedura civile: “L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi:
Il decreto di esecutività, sia in caso di accoglimento e sia in caso di reiezione, può essere impugnato esclusivamente qualora siano ravvisati gli estremi di nullità ed annullabilità di un contratto. È possibile procedere all’impugnazione esclusivamente in sede di opposizione all’esecuzione intrapresa in forza di quell’atto esecutivo.
In caso di controversia, come si può giungere ad una risoluzione? È possibile arrivare alla conciliazione in due modi:
oppure
Nel primo caso il ruolo del mediatore è, appunto, quello di favorire il raggiungimento di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Nella mediazione valutativa, invece, è previsto che l’accordo avvenga per forma scritta, attraverso l’adesione di una proposta. Quest’ultima deve essere sottoscritta dalle parti e, eventualmente, dai loro consulenti per poi essere allegata al verbale di conciliazione. In entrambe le circostanze il mediatore non deve accertare fatti, applicare regole o interferire con clausole o accordi della proposta.
Quali sono le informazioni riportate nel verbale di conciliazione? Quale dev’essere il suo contenuto affinché possa considerarsi valido? Come tutti i verbali, si presenta in forma scritta e al suo interno riporta:
È importante sottolineare che si parla di sottoscrizione (scrittura estesa, completa e leggibile) e non di firma. È proprio attraverso la sottoscrizione che le parti sanciscono il raggiungimento dell’accordo, in caso di assenza il documento non può considerarsi valido.
Secondo quanto riportato dall’articolo 11 del D.lgs. n. 28/10, l’organismo di mediazione dovrebbe provvedere a rilasciare una copia del verbale di conciliazione a ciascuna parte del procedimento di mediazione.
I verbali devono essere regolarmente registrati. Per incentivare l’accesso dei cittadini a questo procedimento risolutivo delle controversie, alternativo a quello giudiziario, il legislatore ha introdotto una specifica disciplina fiscale a carattere agevolativo. L’articolo 17 del decreto lgs. 28/2010, infatti, al comma 2 dispone che:
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. Il comma successivo, inoltre, aggiunge che “Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
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