La mediazione civile è un istituto stragiudiziale che ha lo scopo di risolvere le controversie in modo alternativo al processo. Il mediatore aiuta le parti a comunicare in modo “amichevole” per trovare una conciliazione.
In Italia le cause civili sono spesso molto lunghe, possono durare anche anni. Tutto ciò comporta un disagio per le parti interessate, che non possono risolvere rapidamente le loro dispute, ma un vero e proprio problema per il sistema giuridico del nostro Paese. La macchina della Giustizia, infatti, è “intasata” da innumerevoli processi in corso.
Per questo motivo, il procedimento mediatizio è un’ottima alternativa per trovare soluzioni senza la necessità di avviare lunghi e costosi procedimenti giudiziari.
Per alcune materie specifiche, inoltre, l’intervento di un mediatore è obbligatorio prima di procedere con la causa in tribunale, come vedremo.
La mediazione civile è nata con l’obiettivo di ridurre il carico di cause civili alla macchina della Giustizia italiana, attuando una modalità alternativa per risolvere le liti in modo preliminare e stragiudiziale. Essa è stata introdotta con il D.L. 28 del 2010 e si inquadra tra gli istituti giuridici definiti “Alternative Dispute Resolution”, di origine anglosassone.
L’intero procedimento non prevede delle regole particolari e generalmente può essere fatto in forma orale. E’ compito dell’avvocato civilista informare il cliente della possibilità di effettuare una mediazione, dei vantaggi e dei benefici fiscali ad essa relativi.
Ad ogni modo non bisogna commettere l’errore di confondere due pratiche diverse, seppur possano sembrare simili, come quella della mediazione civile e delle negoziazione assistita. Nel primo caso infatti, il mediatore è un soggetto terzo imparziale, mentre nel secondo i legali rappresentanti delle parti cercando di trovare dei punti d’incontro.
La procedimento mediatizio è caratterizzato da un duplice aspetto:
In genere quando si verifica una controversia tra due parti, è presente un conflitto, cioè una sorta di crisi comunicativa che impedisce la cooperazione tra i soggetti interessati. Il mediatore può aiutare le parti a risolvere tali crisi, ripristinando un dialogo, utile per riuscire a trovare una soluzione pacifica.
Nei processi succede spesso che i soggetti avanzino pretese giuridiche nei confronti della controparte, senza valutare attentamente i reali interessi. Con la mediazione civile, si sposta l’attenzione su un livello più concreto, nel quale gli interessati possono ragionare e concentrarsi su ciò che davvero vogliono ottenere.
Una causa viene sovente attivata per un motivo specifico, ma con il passare del tempo lo scontro diventa centrale, rischiando di perdere di vista gli effettivi interessi.
Il mediatore cerca proprio di fare emergere tali concetti, aiutando i soggetti a ragionare su ciò che desiderano ottenere, attraverso l’ascolto e il dialogo.
In altre parole possiamo dire si possono trovare soluzioni conciliative creative, personalizzate e su misura per le parti, quindi non strettamente legale alle norme giuridiche.
Come già anticipato l’intero procedimento si svolge in presenza di un soggetto nominato “mediatore” e iscritto in appositi registri presso il Ministero della Giustizia. Le parti partecipano in presenza dei rispettivi avvocati.La durata massima, stabilita dalla legge è di 3 mesi.
L’attivazione avviene depositando la domanda, anche tramite PEC, presso gli organi territoriali competenti. All’adesione deve essere allegata anche la ricevuta del versamento per la partecipazione.
Durante il primo incontro solitamente le parti vengono ascoltate separatamente, per capire i diversi punti di vista e stabilire come agire per aprire il dialogo. Il mediatore deve mantenere il massimo riserbo in merito alle informazioni ricevute e non potrà essere chiamato in qualità di testimone in un eventuale processo. Ogni incontro viene verbalizzato.
I vari incontri possono portare a:
Va sottolineato, comunque, che l’accordo raggiunto tra i soggetti avrà un valore esecutivo, come previsto dall’art. 474 del codice di procedura civile.
Se il tentativo di riaprire il dialogo non raggiunge i risultati sperati, è necessario procedere con le procedure giudiziali.
Fino ad ora abbiamo visto che la mediazione civile può essere una valida alternativa a un processo, essendo molto più veloce, meno costosa, e soprattutto per permettere alle parti di fare chiarezza sugli interessi che intendono tutelare, anche con modalità del tutto creative e personalizzate in base al singolo caso. Durante un processo, invece, le regole molto rigide da rispettare a volte fanno perdere di vista gli obiettivi iniziali, instaurando una guerra soprattutto giuridica.
Risulta ovvio, quindi, che le parti coinvolte, possano trovare la via stragiudiziale particolarmente interessante.
In alcuni casi, comunque, la scelta di aderire o meno a tale procedura non è volontaria, ma obbligatoria, come sancito dal Decreto Legislativo n.28 del 2010. Per alcune materie, infatti, è necessario procedere al dialogo con l’aiuto di un mediatore, prima di intraprendere la strada giudiziale.
Le materie che prevedono la mediazione obbligatoria sono:
Bisogna, in ogni caso, considerare che anche per le situazioni in cui il procedimento mediatizio sia facoltativo, la rinuncia o la mancata adesione può essere valutata nel corso del processo. Ciò significa che non avere accettato di aprire il dialogo per cercare di individuare dei punti di incontro con la controparte, verrà vista in modo negativo dal Giudice. In un certo senso testimonia il fatto che il soggetto ha un atteggiamento poco propositivo.
Al di là dei vantaggi fino ad ora descritti, quindi inerenti alla soluzione di un conflitto, magari riuscendo a trovare degli accordi del tutto personalizzati, impossibili da ottenere in un processo, ce ne sono altri di natura economica.
In particolare ci sono delle agevolazioni fiscali, ad esempio:
L’attivazione della procedura ha un costo di 40 euro iva esclusa per parte, mentre la spesa per la prosecuzione degli incontri dipende dalla controversia trattata.
A ciò va aggiunto anche il costo per l’avvocato civilista che deve assistere il cliente durante le trattative con il mediatore, per fornire un supporto legale. A tal proposito sono stati pubblicati i parametri forensi per la partecipazione a tali procedure con il decreto n. 47 del 2018. I prezzi variano da un minimo di 60 euro per la sola fase di attivazione, fino a circa 4 mila euro per tutte le varie fasi, compresa la conciliazione, inerenti a controversie dal valore elevato.
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