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Bonus 110: le novità del 2022

Con la Legge di Bilancio 2021, il governo ha prorogato i termini per accedere al superbonus 110% fino al 2025. Si tratta della più importante agevolazione fiscale per il recupero edilizio mai creata.

Nel 2020, con il decreto Rilancio, è stato introdotto in Italia il superbonus 110%, che permette di rientrare totalmente delle spese eseguite per interventi di recupero edilizio e miglioramento energetico degli edifici. La scadenza iniziale al 31 dicembre 2021 è stata poi prorogata dal governo Draghi fino al 2025, con differenze di percentuali.

Capiamo allora cos’è il bonus 110, chi sono i beneficiari, quali documenti sono necessari, come si calcola la detrazione fiscale e tutte le novità per il 2022.


Bonus 110: cos’è

Si tratta di una rilevante agevolazione fiscale, prevista dal decreto Rilancio, che si aggiunge a quelle già esistenti per gli interventi di recupero edilizio, come il sismabonus e l’ecobonus. È stata introdotta per sostenere l’economia e il lavoro dopo la crisi causata dalla pandemia da Covid-19.

È in sostanza una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute tra il 1^ luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 per l’attuazione di determinati interventi edilizi:

  • Lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
  • Interventi antisismici
  • Installazione di impianti fotovoltaici
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Per verificare il rispetto dei termini e quindi la concreta possibilità di ottenere il bonus, si fa riferimento a due diversi criteri:

  • Criterio di cassa, che guarda alla data dell’effettivo pagamento e si applica per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.
  • Criterio di competenza, che guarda invece alla data di completamento della prestazione, senza considerare la data dei pagamenti; questo si applica a imprese individuali, società ed enti commerciali.


Bonus 110: chi sono i beneficiari

I soggetti che hanno diritto di accedere al superbonus sono i seguenti:

  • Persone fisiche non esercenti arti, professioni o attività d’impresa
  • Condomìni
  • Persone esercenti arti, professioni o attività d’impresa, ma solo per le parti comuni del condominio
  • Istituti autonomi di case popolari (Iacp) o enti con la stessa finalità, per interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto delle amministrazioni locali
  • Organizzazioni senza scopo di lucro
  • Organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri
  • Onlus
  • Cooperative a proprietà indivisa, per interventi su immobili di proprietà e assegnati ai soci
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, per interventi sugli immobili adibiti a spogliatoi.

Per poter ottenere il bonus, è necessario dimostrare di essere:

  • Proprietario o usufruttario dell’edificio
  • Titolare del diritto di uso, superficie o abitazione
  • Comodatario con regolare contratto e previa autorizzazione del proprietario
  • Titolare di un contratto di locazione.

È inoltre utile specificare che gli interventi per i quali si può usufruire del bonus 110 sono quelli eseguiti non solo su singole unità immobiliari, ma anche su parti comuni di edifici, come ad esempio il condominio, e su unità immobiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi (come le villette a schiera).


Bonus 110: documentazione necessaria

Per poter ottenere l’agevolazione fiscale del 110% è necessario presentare la seguente documentazione:

  • Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), che deve indicare il titolo abilitativo sulla base del quale è stato costruito l’immobile oggetto d’intervento, a meno che non si certifichi che la costruzione è stata completata prima del 1^ settembre 1967.
  • Per le opere di edilizia libera, è sufficiente la sola descrizione dell’intervento.
  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per il bonus 110. Tale visto è rilasciato dal commercialista o dal consulente del lavoro e dai responsabili del CAF – Centro di Assistenza Fiscale.

Ci sono inoltre alcune certificazioni da realizzare al termine dei lavori o di ogni stato di avanzamento degli stessi:

  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri la conformità dell’intervento e la congruità delle spese sostenute, nel caso di interventi di miglioramento energetico.
  • L’asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione e direzione dei lavori rispetto all’efficacia degli interventi e alla congruità delle spese, nel caso di interventi antisismici.


Come si calcola la detrazione fiscale

Il modo principale per beneficiare del bonus 110 è quello di portare in detrazione fiscale le spese sostenute per i lavori eseguiti. Vanno quindi riportate nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione così ottenuta corrisponde al 110% dell’importo delle spese totali sostenute. L’importo ricavato va diviso in quote uguali da ripartire in 5 anni, per la spesa sostenuta dal 1^ luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tali quote annuali diventano 4 per la spesa sostenuta durante il 2022.

Ci sono altre due modalità con cui si può beneficiare del bonus 110, alternative alla detrazione fiscale:

  • Lo sconto in fattura sull’importo dovuto al fornitore di beni e servizi, che può recuperare tale importo trasformandolo in credito d’imposta, cedibile anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
  • La cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, al fornitore di beni o servizi, alla banca, ad un intermediario finanziario o a persone fisiche che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo.


Bonus 110: le novità 2022

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta anche sul bonus 110, prevedendo diverse modifiche.

Innanzitutto, il bonus viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 per la maggior parte dei contribuenti, al 30 giugno 2022 invece per gli Istituti autonomi case popolari. Per le spese sostenute nell’anno 2022, le quote saranno divise in 4 rate annuali di pari importo.

Per quanto riguarda i lavori sul cappotto termico, uno degli interventi trainanti che danno diritto al bonus, la manovra estende il concetto a tutti i tipi di rivestimento del tetto.

Relativamente al concetto di unità immobiliare indipendente, poi, è stabilito che si può ritenere “funzionalmente indipendente” l’unità dotata di almeno 3 di queste installazioni:

  • impianto per l’approvvigionamento idrico
  • impianto per il gas
  • impianto per l’energia elettrica
  • impianto di climatizzazione invernale.

Possono inoltre accedere al bonus 110 anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica, ma solo se al termine dei lavori raggiungano una classe energetica di fascia A.

Infine, anche gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in favore di persone con età superiore ai 65 anni rientrano tra quelli che possono beneficiare del superbonus.


Fonti normative:

  • D.l 34/2020 (decreto Rilancio)
  • L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)
SUPERBONUS 110% IMMOBILIARE
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