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Successione: quando si apre e come funziona?

La successione si apre in seguito al decesso di una persona, per stabilire i diritti degli eredi legittimari e valutare come spartire i beni ma anche i debiti lasciati dal defunto.

La morte di una persona cara rappresenta uno dei momenti più difficili nella vita di una persona. Oltre al dolore, comunque, bisogna fare i conti anche con gli effetti giuridici di tale avvenimento.

In pratica alcuni diritti si estinguono, mentre altri vengono trasmessi ai parenti più vicini. In modo particolare cessano di esistere le situazioni giuridiche personali, quali l’onore, la libertà, la riservatezza, ecc, mentre continuano a vivere in capo ad altri i diritti patrimoniali.

Il luogo di apertura della successione è poi fondamentale per individuare il giudice territorialmente competente nel caso in cui dovessero sorgere controversie o, comunque, si renda necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria. 

Quando si apre la successione?

La successione a causa di morte, cioè quel fenomeno in ragione del quale ad un soggetto oramai deceduto subentrano, nella titolarità dei suoi rapporti giuridici, gli eredi e gli altri aventi causa, si apre al momento della morte, e precisamente nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

L’apertura della successione costituisce la prima fase del fenomeno successorio e coincide con il momento in cui avviene la morte. Al momento del decesso la legge si riferisce per la determinazione del valore dell’asse ereditario e, in genere, per la disciplina giuridica dell’intera successione.

La successione si apre nel luogo in cui il defunto ha fissato il suo ultimo domicilio, cioè il posto ove aveva la sede principale dei propri affari e interessi, prescindendo, pertanto, dal luogo ove si trovano i singoli beni che compongono l’eredità. Come anticipato, il luogo di apertura della successione rileva al fine di stabilire quale giudice è competente per le eventuali controversie; la data di apertura, invece, rileva per calcolare il termine prescrizionale per l’accettazione dell’eredità, la capacità di succedere degli eredi, il termine per l’accettazione dell’eredità e quello per la redazione dell’inventario per chi si trova nel possesso dei beni, se si vuole evitare l’accettazione presunta; ecc.

Quindi, in sintesi, se una persona, al momento della morte, ha il suo domicilio in Roma, nel senso che la sua vita (gli affari, i rapporti sociali e familiari, ecc.) si svolgeva lì, il tribunale competente sarà quello capitolino, a prescindere dal fatto che gli immobili lasciati in eredità si trovino a Napoli, a Milano o a Genova.

La successione di una persona si apre nel giorno della morte e nel luogo dell’ultimo suo domicilio; fin qui tutto chiaro. Non sempre, però, è facile individuare il momento e il luogo della morte di una persona: se, normalmente, la morte si verifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (mentre la morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo) accertata mediante le modalità previste dal Ministero della sanità, è possibile che si verifichi il caso di una persona della cui esistenza non si ha più certezza.

Ai fini dell’apertura della successione, un tipo particolare di accertamento del momento della morte naturale è dato dalla dichiarazione di morte presunta fatta dall’autorità giudiziaria. In questa ipotesi, cioè quando la morte non è accertata in fatto, ma solamente in diritto, la successione si apre nel momento in cui, nella sentenza, è fatta risalire la morte. Ad esempio, se una persona si allontana con una piccola imbarcazione prendendo il largo durante una tempesta, e dopo molti giorni non fa ritorno e le ricerche hanno dato esito negativo, sarà il giudice a dover dichiarare, con sentenza, la morte presunta di quella persona: in tal caso, l’apertura della successione dovrà rispettare data e luogo individuati nel provvedimento.

In modo similare, se non è possibile determinare con certezza la data della morte di un soggetto (ad esempio, perché il suo cadavere è stato rinvenuto a notevole distanza di tempo), ai fini della determinazione della data di apertura della successione occorre far riferimento alle risultanze degli atti dello Stato civile fondate sulle conclusioni delle indagini disposte dall’autorità giudiziaria, le quali costituiscono una legittima presunzione, superabile con prova contraria.

Una volta che si è avuta l’apertura della successione, è possibile individuare coloro che subentreranno concretamente nei rapporti giuridici che facevano capo al defunto. Tale identificazione avviene attraverso il testamento oppure, in assenza, sulla base della legge stessa: pertanto, se la successione è testamentaria, occorrerà leggere quanto disposto nell’atto di ultima volontà affinché si possa procedere ad individuare gli eredi e ad offrire loro l’eredità; nel caso di successione legittima o intestata (cioè, in assenza di testamento), invece, sarà la legge stessa a prevedere a quali soggetti l’eredità debba essere devoluta.

Successione e diritti degli eredi

All’apertura della successione vengono individuati i successibili, cioè coloro che subentreranno, in qualità di eredi o di legati, nel patrimonio del defunto. Come anticipato, l’asse ereditario non sarà composto di tutti i rapporti giuridici che facevano capo alla persona oramai dipartita, ma solamente di quelli idonei a sopravvivere al loro titolare.

Il principio generale è quello della trasmissibilità dei diritti patrimoniali: ciò significa che, all’apertura della successione, l’eredità sarà composta in gran parte (se non esclusivamente) di diritti patrimoniali, cioè di situazioni suscettibili di una valutazione economica, come la proprietà di un immobile o i crediti non ancora riscossi. Sono altresì trasmissibili i diritti potestativi, come: il diritto di riscatto nella vendita; il diritto di far annullare, rescindere o risolvere un contratto; il diritto di recesso; il diritto di acquisto in base ad un contratto preliminare.

All’apertura della successione si trasmette, altresì, la legittimazione attiva e passiva ad intervenire in giudizio, con la conseguenza che gli eredi verranno a trovarsi per tutto il corso del processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale. Per quanto riguarda i rapporti con il fisco, si trasmettono agli eredi i debiti di imposta, e si verifica una successione del rapporto tributario nel suo complesso.

All’apertura della successione, non si trasmettono e, quindi, non fanno parte dell’eredità: i diritti reali collegati alla vita del defunto, quali il diritto di uso, abitazione ed usufrutto; i cosiddetti rapporti intuitu personae, cioè quelli che erano legati alle sue qualità personali (es. qualità di socio di società semplice, società in nome collettivo, accomandatario, il contratto di lavoro, il mandato); i diritti della personalità, come il diritto al nome, alla libertà, all’integrità personale, all’onore; gli stati familiari nonché i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti di diritto pubblico. Non passano all’erede nemmeno tutti quei rapporti che erano strettamente legati alla persona del defunto, quali, ad esempio, il diritto agli alimenti.

Successione e debiti

Abbiamo detto che all’apertura della successione viene determinato l’asse ereditario, il quale è composto prevalentemente di diritti patrimoniali: in soldoni, ciò significa che il defunto può lasciare agli eredi non soltanto crediti, ma anche debiti, cioè passività. I debiti, difatti, non muoiono con il titolare, ma si trasmettono agli eredi, quasi fossero una maledizione.

Nello specifico, per debito ereditario si deve intendere quello esistente in capo al defunto al momento della sua morte, e comprende sia la somma capitale, che gli eventuali interessi, che continuano a maturare dopo la morte del debitore. Rientrano nella categoria dei debiti ereditari ad esempio le spese condominiali maturate, i finanziamenti ed i mutui stipulati in vita dal defunto. Anche la fideiussione si trasmette agli eredi, i quali subentrano nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto.

I coeredi devono provvedere tutti al pagamento dei debiti e pesi ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che vi sia un testamento che disponga diversamente
Nell’eventuale giudizio instaurato per il pagamento dei debiti, non si determina un litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado né negli altri gradi di giudizio.

A differenza dei debiti, i crediti del defunto non si dividono autonomamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.

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