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Legittimari: chi sono e come sono tutelati?

I legittimari sono soggetti che non possono essere esclusi dall’eredità, in quanto la legge tutela il loro diritto derivante da un particolare vincolo di parentela. Vediamo chi sono e come sono tutelati.

I parenti particolarmente vicini al defunto, hanno sempre il diritto di ottenere una specifica quota del patrimonio, anche se sono stati palesemente esclusi da un testamento. Ovviamente ciò accade soltanto per i legami molto stretti, come tra genitore e figli o marito e moglie.

Ma cosa significa tutto ciò?

Innanzitutto chi è titolare di tale diritto ha la facoltà di impugnare un testamento che li esclude o che non rispetta la quota prevista per legge.

Ma, facciamo un passo indietro cercando di capire chi sono esattamente i legittimari e come viene suddiviso il patrimonio lasciato dal de cuius.

Chi sono i legittimari?

I legittimari sono i soggetti che hanno diritto, per legge, a ricevere una specifica quota del patrimonio del defunto, definita come quota legittima.

L’art. 536 del codice civile indica chi sono esattamente:

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli [legittimi, i figli naturali], gli ascendenti [legittimi].
Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimati e] gli adottivi.
A favore dei discendenti [dei figli legittimi o naturali], i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali]

E’ importante sottolineare che i soggetti sopra elencati devono ricevere ciò che la legge prevede, anche nel caso in cui vengono esclusi dal testamento. Quindi la quota legittima è valida sia per la successione ab intestato, senza testamento, sia per quella testamentaria.

La quota prevista per i legittimari

Quando si parla di eredità è necessario distinguere la quota legittima da quelle disponibile, ovvero la parte riservata ai legittimari da quella che rimane libera, e per la quale il defunto può avere lasciato indicazioni del testamento.

Si tratta di quote complementari fra loro, quindi le la legittima corrisponde a tre quarti, la disponibile sarà di un quarto.

Ad ogni modo, è il codice civile a stabilire come devono essere suddivisi i beni del patrimonio del de cuius tra gli aventi diritto. A tal proposito si parla di concorso fra legittimari, per indicare quali sono le quote specifiche per ciascuno.

L’ammontare di ciascuna di esse varia a seconda del grado di parentela ed in relazione alla presenza o meno di altri aventi diritto.

La legge ha stabilito le seguenti categorie di legittimari:

  • il coniuge
  • i figli e i discendenti
  • gli ascendenti

Il coniuge, se non concorre con altri soggetti, deve ricevere non meno della metà del patrimonio ereditario. Ma non solo, infatti, gode anche del diritto di abitazione sulla residenza familiare e di utilizzo dei mobili al suo interno, come sottolinea l’art. 540 c.c.:

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli

Quando abbiamo appena letto è valido anche in caso di separazione senza addebito, invece il diritto viene perso dopo il divorzio.

Se c’è un figlio, entrambi i soggetti devono avere almeno un terzo dell’eredità. Se ci sono due o più figli , questi ultimi devono ricevere almeno un quarto.

L’art. 537 c.c. afferma, infatti che:

Salvo quanto disposto dall'articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo [, legittimo o naturale], a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli [, legittimi e naturali]

Per quanto riguarda gli ascendenti l’art. 538 c.c. dice che:

Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569

Ad ogni modo la quota riservata agli ascendenti si divide tra la linea paterna e materna, considerando i soggetti più prossimi al de cuius, senza distinzione di linea.

La successione legittima

Dopo avere chiarito alcuni concetti nei paragrafi precedenti, è utile ora soffermarsi un attivo a specificare cosa si intende esattamente per successione legittima.

Come già sottolineato, nel nostro Paese esistono le successioni:

  • per legge, ovvero legittime, se manca un testamento o se esso non è valido
  • per testamento, se il defunto ha lasciato scritte le proprie volontà

Nonostante la somiglianza dei termini, tuttavia, non bisogna confondere erroneamente la successione dei legittimari da quella legittima. Quest’ultima, infatti si apre in favore degli eredi legittimi, se manca il testamento, ma non ha nulla a che fare con i soggetti che hanno il diritto ad una quota di patrimonio, considerando il loro rapporto di sangue.

Volendo chiarire ulteriormente, possiamo dire che la successione dei legittimari è una specie di legittima “potenziata”, con lo scopo di correggere o limitare la volontà testamentaria.

Legittimari e azione di riduzione

Se un soggetto ritiene leso il proprio di ottenere la quota di eredità, come previsto per legge, può impugnare il testamento , con la cosiddetta azione di riduzione.

L’azione viene attivata contro i beneficiari del testamento, che di fatto ledono il diritto a ricevere la quota legittima. Lo scopo è quello di ridurre proporzionalmente le parti di patrimonio spettanti agli interessati.

E’ particolarmente utile sottolineare anche che, devono essere incluse nel patrimonio ereditario anche eventuali donazioni effettuate in vita dal testatore.

Quindi, per calcolare le varie porzioni si deve procedere nei seguenti modi:

  • si deve calcolare il valore di tutti i beni, il “relictum”
  • si devono detrarre eventuali debiti, il “debitum”
  • si devono sommare i valori dei beni donati in vita dal defunto, il “donatum”

Una volta individuate le corrette suddivisioni è possibile procedere con l’azione di riduzione entro 10 giorni dall’accettazione dell’eredità.

Ciò può avvenire in modo espresso, come indica l’art. 475 c.c.:

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699 c.c.] o in una scrittura privata [2702 c.c.], il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648, 2685 c.c.].​È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità

Oppure tacito, come sottolinea l’art. 476 c.c.:

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede

Ma chi può agire in riduzione?

  • il legittimario leso o escluso dal testamento
  • l’erede dello stesso, ma solo se quest’ultimo muore prima di avere accettato l’eredità o se rinuncia ad essa
  • il creditore dell’erede legittimo

Fonti normative

  • Art. 475 c.c
  • Art 476 c.c
  • Art. 538 c.c
  • Art. 537 c.c
  • Art. 540 c.c
  • Art. 536 c.c
SUCCESSIONI ED EREDITÀ LEGITTIMARI AZIONE DI RIDUZIONE
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