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Successioni e Testamenti
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Impugnazione testamento: quando è possibile?

L’impugnazione del testamento può essere chiesta dagli eredi per contestare vizi di forma o di sostanza, per incapacità del soggetto nel redigere il documento, per violenza, errore o dolo. Come vedremo ci sono casi di annullabilità o nullità, oppure può trattarsi di lesione della legittima.

Generalmente i procedimenti e le cause inerenti a contestazioni del testamento sono molto complesse e lunghe, dato che sono coinvolti diversi istituti giuridici, è necessario sentire diversi testimoni e devono essere richiesti pareri di esperti per valutare l’autenticità del documento, ad esempio grazie all’operato di un perito calligrafico, o attraverso la perizia del medico legale per accertare se il testatore era in grado di intendere e volere.

Inoltre, spesso si creano litigi e contenziosi tra familiari, molto complessi e difficili da sostenere. Ad ogni modo il primo passo da fare è sempre la mediazione obbligatoria tra le parti, per tentare di trovare un accordo ed evitare di proseguire con una causa civile in Tribunale.

Ma quali sono i motivi validi per impugnare il testamento? Scopriamolo insieme nelle prossime righe.

Le tipologie di testamento

Innanzitutto, prima di procedere con la nostra analisi, è utile fare un premessa, sottolineando le varie caratteristiche e tipologie di testamento.

In particolare l’art. 578 del codice civile afferma che:

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Quindi si tratta di un documento che un soggetto può sfruttare per dichiarare le proprie volontà in merito alla distribuzione dei propri beni dopo la morte. Le decisioni devono essere prese in totale libertà e possono essere revocate in qualsiasi momento.
La libertà, però, non è totale, in quanto in presenza di familiari prossimi è obbligatorio rispettare le cosiddette quote legittime che prevede la legge. Solo una parte dei beni può essere concessa in modo del tutto libero.

In particolare sono vietati:

  • patti successori, ovvero contratti stipulati con altri
  • accordi tra due persone, in favore di un terzo, ovvero il testamento congiunto
  • accordi tra due persone per spartirsi i beni, cioè il testamento reciproco

Finché è in vita il soggetto può revocare le proprie decisioni in qualsiasi momento, senza limitazioni, a patto che agisca personalmente e senza minacce.

Le varie tipologie di testamento sono:

  • olografo: il più semplice, scritto di proprio pugno dal soggetto, contenenti la data e la firma
  • pubblico: redatto presso un notaio, con la presenza di due testimoni
  • segreto: se il contenuto non è conosciuto da nessun altro oltre al soggetto che lo ha scritto
  • speciale: utilizzato quando non è possibile ricorrere alle forme ordinarie. Prevede delle semplificazioni.

Quando si può effettuare l’impugnazione del testamento?

Nel codice civile non esiste una norma unica in grado di specificare in quali casi può essere fatta l’impugnazione del testamento. Si tratta infatti di valutare vizi molto diversi da loro, trattati separatamente, in parti diverse del codice.

Va comunque precisato che, le volontà testamentarie possono:

  • essere annullate con una sentenza
  • essere dichiarate nulle 
  • essere ridotte 

Per fare ciò si deve verificare la presenza di particolari vizi:

  • formali: inerenti alla forma, quindi l’olografia o la presenza o meno di testimoni
  • sostanziali: cioè di contenuto
  • difetto della capacità:se il documento viene scritto da un incapace o minore
  • della volontà: in caso di errore, violenza o dolo

Ad ogni modo spesso non è sempre chiaro se sia possibile impugnare un testamento anche dopo averlo accettato. In realtà si tratta di un negozio unilaterale e l’unica cosa che si può accettare o meno è l’eredità legittima ricevuta, non il documento stesso.

Impugnazione testamento per annullabilità

Le volontà testamentarie possono essere annullate se ci sono dei difetti, considerati gravi come quello della mancata capacità e della volontà, ma anche per vizi di forma.

In modo particolare l’art 591 del codice civile afferma che:

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge .
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età
2) gli interdetti per infermità di mente
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Risulta quindi evidente l’incapacità di scrivere un testamento per i minori, gli interdetti, e per tutti coloro che non sono capaci di intendere e volere. Perciò chiunque abbia degli interesse ereditari, può procedere con l’impugnazione del testamento se è stato redatto da chi non ne aveva la facoltà.

La prescrizione cade dopo 5 anni, a partire dal momento in cui sono state eseguite le volontà, e non dalla data di apertura della successione, come si pensa. Ovviamente l’onere della prova è a carico di chi intende contestare il documento.

D’altro canto l’art. 624 del codice civile, sottolinea che:

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

La contestazione può essere fatta anche per vizi di volontà, ovvero se il tutto è stato scritto per errore, violenza e dolo. In questo caso il termine utile per la prescrizione, sempre di 5 anni, inizia a decorrere dal giorno in cui c’è stata la notizia della violenza o dolo. 

Per quanto riguarda i vizi di forma, nei casi più gravi quindi se manca la firma, o il deposito dal notaio non è fatto correttamente, è possibile impugnare il testamento per chiederne la nullità.
L’annullabilità, invece, si riferisce ad altri difetti meno gravi.

Ricordiamo che nel diritto italiano ci sono delle differenze tra:

  • annullabilità: il contratto non è valido in quanto una delle parti non era in grado di contrattare, quindi minori, incapaci e interdetti
  • nullità: il contratto non ha alcun valore, è come se non fosse mai stato stipulato e vengono quindi azzerati i suoi effetti

Impugnazione testamento per nullità

I vizi sostanziali e quelli formali più gravi determinano la nullità del documento, quindi di fatto è come se non fosse mai esistito.

Quindi se si tratta di testamento olografo può essere effettuata la contestazione in caso di mancanza dell’autografia, oppure se pubblico, per mancanza della sottoscrizione del notaio o del testatore.

Ma, in realtà le opzioni sono molte, ad esempio sono nulli:

  • i patti successori
  • i testamenti congiunti o reciproci
  • onere testamentario impossibile o illecito
  • disposizioni rimesse all’arbitrio di terzi
  • disposizioni a favore di persona incerta

In riferimento a quest’ultima ipotesi, l’art. 628 cc, dice che:

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata

Esiste, comunque una sanzione più grave della nullità, ovvero l’inesistenza, che si verifica quando sono presenti vizi talmente gravi da non potere definire l’esistenza di un testamento.

Ad esempio quando le disposizioni testamentarie vengono fatte oralmente.

Impugnazione testamento per lesione della legittima

Quando si parla di eredità, bisogna considerare che la legge impone di rispettare le cosiddette quote legittime, ovvero ciò che spetta di diritto ai parenti più stretti. Se ciò non avviene, gli interessati possono effettuare l’impugnazione del testamento per lesione di legittima.

Le disposizioni, quindi, possono subire la cosiddetta azione di riduzione, per ripristinare i diritti dei legittimari in maniera proporzionale tra eredi e legatari. 

In questo caso non si parla di annullabilità o nullità, ma solo della necessità di effettuare degli accertamenti e procedere con la la reintegrazioni delle parti necessarie. La prescrizione è decennale.

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