Che cosa è l'eredità ? In che cosa consiste ?
Il complesso dei rapporti giuridici patrimoniali trasmissibili che fanno capo al defunto è: la sua eredità. Ciò comprende tutti i rapporti di cui era titolare il de cuius al momento del decesso, a prescindere dal loro valore economico.
Con la morte del soggetto si determina l'apertura della successione, che ai sensi dell'art. 456 del codice civile avviene nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Al momento dell'apertura della successione occorrerà poi stabilire quale è il patrimonio ereditario, chi sono e come si determinano i legittimari.
La successione mortis causa può essere o una successione a titolo universale o una successione a titolo particolare.
Nella successione in universum ius, a titolo universale, il soggetto subentra in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius al momento della sua morte, mentre nella successione a titolo particolare il soggetto subentra in uno o più rapporti specifici facenti capo al de cuius al momento della morte, ed allora si parla di legato.
Bisogna sempre interpretare la volontà del testatore per capire se abbia inteso disporre di beni determinati o di un complesso di beni quale quota parte del patrimonio ereditario, poiché in un caso si ha l'attribuzione di un legato mentre nell'altro caso si parla di istituzione di erede, con tutte le conseguenze giuridiche e fiscali che ciascuna figura comporta per il beneficiario.
Come accennato, l'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche del de cuius, sia attive che passive, mentre il legatario acquista solo diritti patrimoniali specifici, pertanto non risponde dei debiti ereditari.
La Cassazione con una recente pronuncia del 2016, n. 5550, conferma infatti che il legatario è un avente causa poiché succede a titolo particolare e pertanto non risponde, ai sensi dell’art. 756 cc., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli.
Vi è da dire che seppur gli eredi subentrino in tutte le situazioni relative al de cuius, determinati rapporti risultano intrasmissibili, trattasi per l'appunto di quei rapporti strettamente personali, indisponibili, quali:
All'apertura della successione si tratterà di capire a chi devolvere il patrimonio ereditario e ciò dipenderà dal fatto che ci si trovi di fronte ad una successione legittima (per legge) o ad una testamentaria (per testamento), poiché la normativa disciplina in maniera differente l'attribuzione delle quote ereditarie ed i soggetti legittimati a richiederle.
Nel nostro ordinamento nel caso di successione legittima, quando appunto il soggetto decede senza lasciare alcun testamento o avendo disposto solamente di alcuni beni del proprio patrimonio ereditario, vengono garantiti per legge i soggetti successibili, gli eredi legittimi, ed a loro vengono assegnate ex lege delle quote, precisamente: il coniuge del defunto, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato. A costoro spetta dunque una porzione di eredità senza testamento.
Per tutte le categorie di successibili il codice prevede un ordine di successione con diverse quote, di conseguenza vi è un principio di gradualità per cui il parente più prossimo all'erede esclude il più remoto,.
Ad esempio, per successione in caso di morte di un genitore, se il de cuius muore senza lasciare testamento la sua eredità andrà per la quota di 1/2 al coniuge del defunto e per l'altra quota di 1/2 al figlio, qualora i figli siano più di uno, al coniuge spetterà 1/3 mentre ai figli i restanti 2/3 del patrimonio ereditario. In caso di mancanza di figli al coniuge spetterà l'intera massa ereditaria.
Inoltre, il codice civile prevede anche il diritto di abitazione, che consente ad un convivente o ad un parente di avere la disponibilità dell'abitazione in cui viveva il defunto, a condizione che non si tratti della proprietà esclusiva degli eredi.
Se il defunto muore senza lasciar il coniuge o figli o genitori, a questo succederanno tutti i fratelli in parti uguali. Qualora non fossero più in vita i figli ma vi fossero nipoti e pronipoti, anch'essi potranno essere considerati nella trasmissione della quota legittima.
Vi è inoltre il caso della cosiddetta eredità giacente: esso si verifica quando l'eredità rimane in sospeso perché non si sa chi ne sia l'erede legittimo. In questi casi, l'eredità viene affidata a un curatore che ne amministra i beni in attesa di individuare gli eredi.
Vi è da dire che anche nel caso di separazione al coniuge superstite spettano i medesimi diritti ereditari che avrebbe avuto in costanza di matrimonio, fatta eccezione solo per l'ipotesi di separazione con addebito. Al coniuge del defunto, seppur separato, spetta l'assegno di reversibilità a prescindere dall'accettazione o rinuncia all'eredità.
Tutto ciò è escluso per l'ex coniuge divorziato, che non può vantare più alcun diritto nei confronti dell'asse ereditario, tranne che non abbia goduto di un assegno divorzile e versi in uno stato di bisogno, in questo caso la L. 898/70 prevede comunque un assegno periodico a carico dell'eredità, sempre se il coniuge divorziato non abbia contratto un nuovo matrimonio.
Chi muore invece senza lasciare figli, genitori, o coniuge ma solo dei fratelli, questi succederanno in parti uguali. Il secondo comma dell’articolo 570 del codice civile inoltre stabilisce che in caso ci siano dei fratelli unilaterali, questi ultimi conseguiranno la metà di quelli germani. Si tende a garantire coloro che hanno un vincolo di parentela più stretto con il de cuius, infatti i fratelli germani hanno in comune con il defunto sia il padre che la madre, mentre quelli unilaterali solo la madre o solo il padre.
Più capitare, sebbene non così di frequente, che l'erede designato deceda prima di aver accettato ufficialmente la sua quota di eredità. In tal caso, viene effettuata una nuova chiamata all'accettazione dell'eredità, nei riguardi di un altra persona. Vi sono casi in cui nel testamento sia già prevista la presenza di altro soggetto, diversamente vige il meccanismo della legittima, per il quale vengono chiamati in causa gli eredi dell'erede deceduto prima dell'accettazione.
Nel caso, invece, di successione testamentaria, è pur vero il concetto che ciascuno può disporre liberamente dei propri beni, tuttavia bisogna ricordare che il testamento deve comunque rispettare dei formalismi ben precisi per essere considerato valido, e comunque le disposizioni del testatore non devono essere lesive delle quote indisponibili a favore dei soggetti legittimari a cui la legge riserva delle quote ben precise, quote di legittima.
Il patrimonio ereditario quindi si divide idealmente in due parti: la disponibile, di cui il testatore può disporne come meglio crede, e la legittima, riservata agli eredi legittimari.
I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi, ovverosia i congiunti più stretti al de cuius. Si parla nello specifico di successione necessaria.
A mero titolo esemplificativo, qualora il de cuius lasci il coniuge ed 1 solo figlio, entrambi per legge avranno diritto alla quota di 1/3 ciascuno dell'eredità, il rimanente 1/3 sarà la quota disponibile.
Per essere beneficiari di un testamento e quindi idonei a succedere non occorre essere in grado di intendere e di volere nè di essere maggiorenni, nè tantomeno di essere nati, basta solo essere stati concepiti al momento della morte del testatore. L'art 462 c.c. precisa che si presume concepito chi al tempo dell'apertura della successione è nato entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Come accennato poc'anzi esistono delle forme ordinarie di testamento: quello olografo e quello per atto di notaio che in quest'ultimo caso può essere pubblico o segreto.
Il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore e la sottoscrizione, nome e cognome, deve essere posta in calce alle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto da qualsiasi soggetto capace di intendere e di volere anche non in presenza di un notaio.
Diversamente, il testamento pubblico, invece, è ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni poiché davanti a loro il testatore, dichiara le proprie volontà, che vengono scritte dal notaio medesimo e ne dà lettura al testatore. Anche in questo caso il testamento pubblico contiene l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve riportare la sottoscrizione finale del testatore, dei testimoni e del notaio.
Da ultimo vi è il testamento segreto, anche questo predisposto dal testatore che lo consegna personalmente al notaio in presenza di due testimoni, tuttavia non occorre che sia scritto a mano dal testatore medesimo a tal fine può procedere anche un terzo, l'importante c omunque che sia sottoscritto. La scheda testamentaria viene sigillata dal notaio e l'atto di ricevimento deve riportare la firma sia del testatore che dei testimoni.
Per quanto concerne gli oneri degli eredi, essi devono compilare la dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate che provvederà a calcolare l'imposta da corrispondere sui possedimenti - mobili ed immobili - del defunto. Se un erede si rifiuta di fare la successione, ovvero di apporre la propria firma, il documento sarà comunque valido in quanto è sufficiente la firma di uno solo fra gli aventi diritto, ma gli altri aventi diritto coinvolti dovranno farsi carico da soli delle spese per la pratica, tasse ed imposte previste.
In tutti i citati casi il testatore può revocare il proprio testamento sino all'ultimo secondo in vita, sia con revoca tacita sia con revoca espressa..
La revocazione espressa può farsi solo con un nuovo testamento o atto che abbia gli stessi requisiti di forma previsti per il testamento, ovverosia con un atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara di revocare in tutto o in parte le precedenti disposizioni.
La revocazione tacita invece può verificarsi in determinati casi, per esempio quando esiste un testamento successivo incompatibile con il precedente art. 682 cc, o viene distrutto il testamento olografo art. 684 c.c., o ritirato un testamento segreto che difetta però dall'avere i requisiti dell'olografo art. 685 c.c., o vi è stata una vendita o alienazione della cosa legata art. 686 c.c.
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