La pubblicazione del testamento deve essere fatta da un notaio e precedere la dichiarazione di successione. Può riguardare un testamento olografo o segreto. Vediamo come funziona.
Quando una persona cara muore, oltre al dolore per la perdita, spessa di devono fare i conti con varie procedure utili per stabilire a chi devono essere affidati i beni che ha lasciato. Va detto che vengono considerati tutti gli immobili, i beni mobili, debiti e crediti inclusi.
E’ la legge a stabilire chi ha il diritto di ricevere parte dell’eredità, individuando i cosiddetti eredi legittimi, ovvero coloro che non possono essere esclusi, e che hanno il diritto di ottenere una determinata quota.
Ad ogni modo il de cuius può avere lasciato delle volontà scritte in un testamento, stabilendo magari esattamente quali beni lasciare a determinati soggetti. Ovviamente non possono essere lesi i diritti tutelati dalla legge.
Vediamo quindi cosa si deve fare per rendere valide le ultime volontà del defunto..
Le ultime volontà del de cuius sono valide soltanto se vengono pubblicate. Come vedremo nelle prossime righe, la pubblicazione del testamento è un istituto necessario per potere procedere con l’esecuzione di quanto scritto al suo interno. Soltanto in seguito, infatti, è possibile legittimare il suo contenuto, e procedere con la successione.
Il codice civile stabilisce come procedere in due diverse situazioni, ovvero in presenza di un testamento olografo e segreto. In entrambi i casi la pubblicazione avviene presso un notaio, che ha il compito di redigere un verbale in presenza di due testimoni.
Nel verbale viene riportato quanto scritto dal de cuius e deve essere sottoscritto dal soggetto che ha richiesto la pubblicazione del testamento, da testimoni e dal notaio stesso.
Per procedere in tal senso, ovvero chi possiede il documento deve consegnarlo ad un notaio, presentando anche:
Il termine “pubblicazione” potrebbe trarre in inganno i non addetti ai lavori. Per questo è utile precisare subito che, il documento non viene diffuso attraverso il web, giornali, affissioni, o altro, ma come anticipato nel paragrafo precedente un notaio deve redigere un atto pubblico.
In seguito viene annotato tutto nel cosiddetto “Registro generale dei testamenti”.
Lo scopo è quello di permettere ad eventuali parenti di sapere se il defunto ha lasciato o meno delle volontà scritte. Il registro, comunque, è consultabile da chiunque, senza dovere dimostrare vincoli di parentela o interessi specifici in merito.
In particolare è possibile accedere al registro sia in Italia che all’estero, in tutti gli stati che hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Basilea, ovvero: Italia, Cipro, Turchia, Belgio, Francia, Portogalli, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Estonia, Ucraina, Lituania.
In molti si chiedono quali sono i costi per effettuare la pubblicazione del testamento. In realtà non è possibile stabilire la cifra a priori, dato che essa può cambiare in modo significato in base al professionista selezionato.
In genere possiamo dire che, comprendendo sia l’onorario notarile che gli oneri fiscali e non, il costo medio varia da 700 euro a 2 mila euro.
Ma chi deve pagare?
Secondo la legge gli eredi sono tenuti ad accollarsi le spese in egual misura, dato che sono tutti interessati in merito.
Ad ogni modo può succedere che, il professionista si rivolga soltanto ad uno di essi.
In questo caso, considerando il principio della responsabilità solidale, il soggetto in questione può esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri, per recuperare la cifra che ha pagato.
Ad ogni modo, va precisato che non è sempre obbligatorio procedere in tal senso. In alcuni casi, infatti, il testamento è già un atto pubblico.
In pratica il documento è già stato registrato da un notaio in presenza di testimoni, ed in seguito conservato e tenuto segreto o meno in base ai desideri dell’interessato.
In seguito alla morte del testatore, con l’apertura della successione, il notaio deve comunque scrivere un verbale di passaggio dello stesso dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti fra vivi.
Il testamento olografo è la forma più semplice. Si tratta infatti delle ultime volontà del soggetto, scritte di proprio pugno in modo del tutto libero, cioè senza dovere rispettare particolari schemi.
Essendo che, gli effetti saranno validi soltanto dopo la morte del soggetto, è necessario che si possano comprendere chiaramente quali sono le reali volontà.
Ad ogni modo per essere valido deve essere scritto di pugno dal soggetto in un semplice foglio. Non è valido se viene scritto al computer.
Esso deve avere le seguenti caratteristiche:
Se vengono effettuate delle aggiunte in un secondo momento, devono essere datate e sottoscritte.
Dopo averlo scritto il testatore può conservarlo in un posto sicuro, affidarlo ad una persona di fiducia o depositarlo da un notaio.
Dopo la morte del soggetto, come abbiamo visto, il professionista comunica l’esistenza dello stesso agli eredi, e si provvede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni.
A tal proposito l’art. 620 c.c. sottolinea che:
Chiunque è in possesso di un testamento olografo [602 c.c.] deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione [608 c.c.], appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.], che sia fissato un termine per la presentazione [621 c.c., 749 c.p.c.].
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento [623 c.c.] in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo
Si tratta di una tipologia poco frequente, e caratterizzata dal fatto che il notaio e i testimoni ignorano il contenuto dello stesso.
In pratica il documento viene consegnato al professionista già sigillato, o viene sigillato sul momento. La consegna avviene, comunque, in presenza di testimoni.
Esso può essere scritto di pugno dal testatore, ma anche scritto da terzi o al computer, purché sia firmato in ogni foglio.
E’ valido anche se non reca alcuna data.
La busta sigillata viene aperta dopo la morte del soggetto. La pubblicazione del testamento avviene secondo quanto abbiamo descritto nelle righe precedenti.
Il riferimento normativo è dato dall’art. 621 c.c.:
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore . Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione [749 c.p.c.].
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620
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