Il testamento olografo è scritto a mano dal diretto interessato, indicando le specifiche volontà da attuare in seguito alla sua morte. Per essere valido deve rispettare alcuni requisiti e deve considerare che parte del patrimonio per legge deve essere diviso tra gli eredi legittimari.
Pensare a ciò che avverrà dopo la nostra morte ci lascia una sensazione di smarrimento e tristezza, ma ci aiuta anche a capire come è possibile dividere i nostri beni materiali, tra le persone che ci sono più care.
Il primo pensiero, infatti, va ai parenti più stretti, quindi i figli, il coniuge, i fratelli, i cugini, etc. Tutto ciò che siamo riusciti a guadagnare nell’arco della nostra vita, con sacrificio e impegno, può essere utile alle persone che amiamo di più.
La legge prevede una distribuzione del patrimonio in quote legittime in base al grado di parentela, dal più vicino fino al sesto grado. In particolare quando non ci saremo più ci sarà un concorso tra successori, nel senso che i più vicini riceveranno ciò che gli spetta di diritto in base a quanto decretato dalla giurisprudenza italiana. Se non ci sono legittimari, le proprietà diventeranno statali.
Tenendo sempre in considerazione le quote di eredità legittima, è possibile però, esprimere delle preferenze, attraverso un testamento, cioè l’indicazione delle volontà di un soggetto.
Tra le varie tipologie presenti in Italia, la più semplice è il testamento olografo, cioè redatto di proprio pugno dal soggetto interessato, e non necessariamente depositato presso un notaio.
Vediamo allora di delineare un quadro completo dell’argomento, cercando di capire quelle che sono le opzioni possibili per decidere a priori la suddivisione dei propri beni.
Quando un soggetto intende lasciare traccia delle proprie volontà, in merito alla suddivisione del proprio patrimonio, dopo la sua morte, deve conoscere quanto riportato dall’art. 587 del codice civile:
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Da quanto possiamo leggere, la legge prevede che un individuo possa prendere delle decisioni sottoscrivendo un testamento, cioè un documento attraverso il quale vengono garantite:
In realtà la libertà decisionale può essere totale solo se non ci sono familiari prossimi, altrimenti è necessario rispettare le quote legittime obbligatorie per i parenti stretti. In questo caso, infatti, il soggetto può disporre per testamento solo di una parte dei propri possedimenti.
Decidere della suddivisione dei beni è un atto personale, e non può essere decretato da altri, nemmeno da rappresentanti.
Ci possono però essere diverse tipologie di documenti:
Si tratta di un documento che può essere scritto a mano direttamente dal soggetto interessato, senza ricorrere delle consulenza e dell’operato di un notaio e di testimoni.
In esso vengono depositate le volontà del testatore, scritte in totale libertà, pur rispettando la suddivisione delle quote legittime previste per i parenti più stretti.
Non si deve rispettare una formula particolare di scrittura, ma come vedremo ci devono essere alcuni requisiti per evitare che il tutto sia nullo.
Bisogna, inoltre, considerare che si tratta di un atto che avrà valore in futuro, quando il titolare dei beni non avrà più la possibilità di dare ulteriori spiegazioni, quindi tutto deve essere indicato nel modo più chiaro possibile.Quindi, dal testamento olografo si devono desumere i reali desideri del soggetto che l’ha sottoscritto.
Da una parte esso rappresenta senza dubbio la via più veloce, semplice ed economica per lasciare le proprie volontà scritte, senza subire condizionamenti esterni. D’altro canto, però, si tratta di una scelta rischiosa, in quanto il documento stesso potrebbe andare perso.
I vantaggi, perciò, sono:
Fino ad ora abbiamo detto che un testamento olografo può essere scritto a mano, dal proprietario di beni, per stabilire come essi debbano essere suddivisi dopo la sua morte.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno . La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Il soggetto che possiede il testamento olografo redatto da un altro, per renderlo valido a tutti gli effetti deve effettuare la pubblicazione presso un notaio.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione
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