Cerchi un avvocato esperto in
Successioni e Testamenti
Guide legali successioni e testamenti

Quote di legittima: cosa sono e a quanto ammontano

Le quote di legittima sono quote sul patrimonio di un defunto riconosciute dalla legge in materia, nello specifico, dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile. Hanno diritto a queste quote le persone più prossime al defunto: i figli, i genitori e il coniuge, definiti dalla legge “legittimari”.


Nel caso di morte di una persona si apre la c.d. “Successione” che può essere di due tipi: 

1) Ereditaria 

2) Testamentaria.

In entrambi i casi, parte o l’intero patrimonio del de cuius (defunto) deve essere assegnato agli eredi c.d. “legittimari” ex art. 536 Codice Civile.

Gli eredi legittimari sono gli ascendenti (padre e madre del defunto), il coniuge e i discendenti (i figli, anche quelli adottivi). Ciascun erede legittimario ha diritto ad una Quota di Legittima, indipendentemente dalla volontà del de cuius. Ciò significa che, nel caso la successione fosse “Testamentaria” il testatore non può escludere gli eredi legittimari dall’eredità, potendo, in definitiva, destinare solamente parte del proprio patrimonio la c.d. “Quota Disponibile” (che varia in dipendenza delle quote di legittima) a chiunque desideri, sia persone fisiche che giuridiche (enti, fondazioni, associazioni, società).

Importante notare come Il Codice Civile non stabilisca un vero e proprio ordine di successione di merito, ma pone maggiore attenzione ai rapporti personali avuti dal defunto in vita, focalizzandosi sulla valenza affettiva dei rapporti maturati, indicando alcuni soggetti come prioritari (legittimari), rispetto ad altri, sulla base della prossimità di questi. Infatti, i legittimari vengono individuati in base al principio di prossimità dei soggetti, ovvero al coniuge, ai figli, nonché ai genitori. In mancanza di coniuge, figli e ascendenti (genitori) l’eredità sarà destinata ai congiunti come i fratelli e le sorelle, fino al sesto grado di parentela, nonché agli affini. In mancanza, il patrimonio ereditario del de cuius sarà destinato allo Stato e, in particolare, all’Agenzia del Demanio.

A quanto ammontano le quota di legittima?

Preliminarmente, si ritiene necessario illustrare come vengono individuati i parenti legittimi fino al sesto grado succedibili al de cuius.

Il Primo Grado di Parentela è quello che lega il de cuius (defunto) con: figli e i genitori.

Il Secondo Grado di parentela riguarda il legame con i fratelli, Nonni e Nipoti.

Il Terzo Grado di parentela ricomprende: bisnonni, pronipoti, zii e nipoti.

Il Quarto Grado è costituito da: cugini, prozii (ovvero fratelli dei nonni) e pronipoti (figli dei nipoti).

Il Quinto Grado di parentela coinvolge figli di cugini e cugini dei genitori.

Il Sesto Grado di parentela: figli di figli di cugini e figli dei cugini dei genitori.

Tutti i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado costituiscono i famosi congiunti, dei quali fanno parte anche le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto e i fidanzati.

Ai sensi dell’Art. 77 Codice Civile è stabilito che: “La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”.

Risulterebbe altrettanto necessario spiegare cosa si intenda per “Patrimonio Ereditario” e da quali beni è formato. Solitamente gli eredi considerano come patrimonio disponibile per essere diviso solamente quello formato da tutti i crediti, da beni mobili e immobili, posseduti dal de cuius quando era in vita, ma, così non è; infatti, vanno presi in considerazione anche i c.d. “debiti ereditari”, ovvero pendenze che il defunto aveva nei confronti di terzi o dello Stato. I debiti ereditari, quotati e stimati per valore, andranno sottratti al patrimonio attivo del defunto e la differenza costituirà il c.d. “Patrimonio Ereditario” disponibile per essere diviso tra gli eredi.

Anche le cosiddette “donazioni dirette” o “indirette” predisposte dal defunto quando era ancora in vita, devono essere sottratte, al pari dei debiti ereditari dalla quota del patrimonio attivo lasciato dal defunto (rientrano in queste: spese per l’educazione scolastica, donazioni, spese varie sostenute, ma non ancora pagate, ecc.…) anch’esse andranno aggiunte al patrimonio del defunto per prime, insieme ai debiti, per poi essere passate agli eredi più prossimi, sempre come quote di legittima.

Ora, per calcolare la quota di legittima spettante a ciascun erede, risulta necessario analizzare tutte le possibili situazioni giuridiche che nella vita reale si possono presentare al momento della morte di una persona.
Le possibili situazioni indicate dal Codice Civile e dalla Giurisprudenza di Legittimità sono le seguenti: 1) Solo coniuge superstite senza figli e genitori; 2) Coniuge e Genitori superstiti; 3) Coniuge e un figlio; 4) Coniuge e più figli o solo figli superstiti; 5) Assenza di Coniuge, genitori e figli.

Quote di legittima di un coniuge senza figli

Nell’ipotesi di coniuge superstite, senza figli, l’eredità del defunto sarà così ripartita:

  • 100% del patrimonio, anche se il coniuge è separato, ma attenzione, questo non si applica in caso di divorzio con sentenza definitiva. In caso di comunione dei beni invece, il coniuge aggiungerà il 50% alla sua metà di patrimonio del defunto dopo che lo Stato avrà sciolto la comunione dei beni. Ancora, il Codice Civile tiene in considerazione situazioni speciali, considerando coniuge a tutti gli effetti e quindi suscettibile di esser considerato erede, anche coloro cui il matrimonio è stato dichiarato nullo/non valido perché giudizialmente accertato che il consenso è stato estorto a seguito di minacce e/o violenze. Questo tipo di condizione è pertanto assimilabile a quella di un coniuge di fatto.

Importante specifica fatta dal Codice Civile è però quella che per ereditare il patrimonio del coniuge defunto, non vi deve essere di fatto altro rapporto coniugale tra coniuge superstite e altra persona.

Quote di legittima del coniuge in presenza di ascendenti

In questo caso, il patrimonio ereditario disponibile sarà suddiviso al 50% tra coniuge e ascendenti. Mentre qualora non vi fosse il coniuge, ma solamente gli ascendenti questi percepirebbero il 100% del Patrimonio ereditario disponibile.

Quote di legittima del coniuge con un figlio e del figlio/i unico/i superstite/i


Premesso che, in assenza di coniuge superstite e in presenza di unico figlio, questo erediterà tutto il patrimonio.

Nel caso di un coniuge e un figlio, l’eredità sarà divisa a metà fra questi due (1/2 dell’intero)

Quote di legittima del coniuge con più figli o solo figli superstiti

In caso invece di più figli, in assenza di coniuge, il patrimonio sarà diviso in parti uguali, senza alcuna distinzione tra figli adottati e figli naturali, infatti, i decreti legislativi 219/2012 e D.lgs. 154/2013 hanno abrogato la distinzione tra figli adottati e naturali, rendendoli di fatto tutti figli legittimi e facendoli rientrare pertanto entrambi nel regime di piena parità.  

In caso di più figli e un coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso con 1/3 al coniuge, mentre i 2/3 saranno divisi in parti uguali tra i figli​.

Quota di legittima nel caso di mancanza di genitori, coniuge e figli.

Se il defunto non possiede né figli, né coniuge, né genitori ancora in vita, la sua eredità sarà automaticamente spartita tra i fratelli e le sorelle in parti uguali, ma con maggiore enfasi per vincolo di parentela, su fratelli cosiddetti “germani”, cioè fratelli e/o sorelle con in comune entrambi i genitori del defunto, i quali vengono distinti dagli “unilaterali”, ossia coloro che invece hanno in comune un solo genitore col defunto.

In mancanza di fratelli e sorelle, il patrimonio ereditario disponibile sarà diviso tra gli altri parenti fino al Sesto grado di parentela. Infine, laddove non esistano parenti entro il sesto grado, il patrimonio ereditario disponibile sarà devoluto allo Stato e, come anticipato, all’Agenzia del Demanio.

Gli Affini

Merita infine porre l’attenzione sui parenti c.d. Affini e il loro diritto al patrimonio ereditario disponibile.
L’affinità viene definita dall’articolo 78 Codice Civile: “il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge, da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87 n. 4”.

Gli affini sono, pertanto, i parenti del coniuge, ovvero il o i suoceri, la nuora, il genero e i cognati. Vediamo di seguito come si effettua il calcolo dei gradi di affinità.

1° grado: suoceri e nuora/genero;

2° grado: nonni e moglie del nipote, coniuge e fratello/sorella dell’altro coniuge;

3° grado: bisnonni del coniuge, zii del coniuge, i figli del cognato o della cognata;

4° grado: i cugini del coniuge.

A proposito degli affini:

la legge vieta il matrimonio sia tra affini in linea retta, sia tra affini in linea collaterale;

quelli di due coniugi non sono affini tra loro, e a loro volta non lo sono neanche i coniugi degli affini. Per esempio, la moglie del cugino del proprio coniuge non è un affine di quarto quadro, così come la moglie del figlio di un cognato non è un affine di terzo grado.
 

Fonti: 

- Codice civile art 565, 585, Titolo II

-D.Lgs 28 dicembre 154/2013




EREDITÀ TESTAMENTO QUOTE DI LEGITTIMA
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN SUCCESSIONI E TESTAMENTI?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.