Quote di legittima: cosa sono e a quanto ammontano

Le quote di legittima sono quote sul patrimonio di un defunto riconosciute dalla legge in materia, nello specifico, dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile. Hanno diritto a queste quote le persone più prossime al defunto: i figli, i genitori e il coniuge, definiti dalla legge “legittimari”.
Le quote di legittima spettano ai legittimari, in qualsiasi caso, sia che il defunto abbia lasciato un testamento, sia nel caso questo non sia presente.
Le quote di legittima rappresentano quindi una fetta di patrimonio del defunto che, obbligatoriamente, sarà destinata, alle persone più prossime, anche contro volontà del testatore.
Importante notare che Il Codice Civile non stabilisce un vero e proprio ordine di successione di merito, ma ponendo l’enfasi più sui rapporti personali avuti dal defunto in vita e focalizzandosi sulla valenza affettiva dei rapporti maturati, indica alcuni soggetti prioritari, rispetto ad altri, sulla base della prossimità di questi, in quanto, in mancanza di un testamento, sarebbe difficile altrimenti risalire a chi ha dei meriti maggiori. Per questo motivo, in base al principio di prossimità dei soggetti, i beni pervengono in primis al coniuge e ai figli, ma anche ai fratelli di sangue e/o ai genitori (chiamati ascendenti).
Il resto della quota del patrimonio, escludendo quindi le quote di legittima, chiamato “Quota disponibile”, sarà invece complementare alle quote di legittima, cioè all’ammontare della cifra restante del patrimonio del defunto.
A quanto ammontano le quota di legittima?
Il calcolo delle quote di legittima non è cosa semplice, in quanto non si tiene in considerazione solo la valutazione patrimoniale, ma come abbiamo visto, delle relazioni di prossimità, anche in assenza di testamento, in quanto i cosiddetti “legittimari” non possono essere privati della quota a loro attribuita dalla legge.
Vediamo gli step per il calcolo delle quote legittima nel dettaglio, anche tenendo conto delle varie situazioni che si possono presentare al momento della morte di una persona.
Innanzitutto, al momento della successione, verrà fatta una prima valutazione complessiva di tutti i beni e di eventuali debiti ereditari che saranno sommati a questi, per poi però essere successivamente passati agli eredi (si parla appunto di “debiti ereditari”).
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Successivamente, se vi sono cosiddette “donazioni dirette” o “indirette”, lasciate dal defunto (rientrano in queste: spese per l’educazione scolastica, donazioni, spese varie sostenute, ma non ancora pagate, ecc…) anch’esse andranno aggiunte al patrimonio del defunto per prime, insieme ai debiti, per poi essere passate agli eredi più prossimi, sempre come quote di legittima.
Dopo la sottrazione di debiti ereditari e donazioni, si potrà poi procedere con l’assegnazione delle quote legittima alle persone più prossime e poi della “quota disponibile”, ossia dell’ammontare rimanente dell’eredità.
Quote di legittima di un coniuge senza figli
Nell’ipotesi di coniuge superstite, senza figli, l’eredità del defunto sarà così ripartita:
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- 100% del patrimonio in caso di mancanza ascendenti (genitori) e/o fratelli, anche se il coniuge è separato, ma attenzione, questo non si applica in caso di divorzio con sentenza definitiva. In caso di comunione dei beni invece, il coniuge aggiungerà il 50% alla sua metà di patrimonio del defunto dopo che lo Stato avrà sciolto la comunione dei beni. Ancora, il Codice Civile tiene in considerazione situazioni speciali, considerando coniuge a tutti gli effetti e quindi spettante di eredità, anche coloro cui il matrimonio è stato dichiarato nullo/non valido perché giudizialmente accertato che il consenso è stato estorto a seguito di minacce e/o violenze. Questo tipo di condizione è pertanto assimilabile a quella di un coniuge di fatto.
Importante specifica fatta dal Codice Civile è però quella che per ereditare il patrimonio del coniuge defunto, non vi deve essere di fatto altro rapporto coniugale tra coniuge superstite e altra persona.
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- 50% del patrimonio del defunto in caso di presenza ascendenti (genitori del defunto, ma anche fratelli o sorelle)
La quota di legittima di un figlio
La legge (Decreti 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) ha abrogato la distinzione tra figli adottati e naturali, rendendoli di fatto tutti figli legittimi e facendoli rientrare pertanto entrambi nel regime di piena parità.
Esiste poi una condizione di concorrenza tra figli e coniuge, per la quale:
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- In caso di più figli e un coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso con 1/3 per quest’ultimo, mentre i 2/3 saranno divisi in parti uguali tra i figli
- In caso di un coniuge e un figlio, l’eredità sarà divisa a metà fra questi due (1/2 dell’intero)
- In caso di soli figli, come già accennato, si avranno invece divisioni in parti uguali dell’intero, tra questi.
La quota legittima per gli ascendenti: come si divide?
Se il defunto non possiede né figli, né coniuge, né genitori ancora in vita, la sua eredità sarà automaticamente spartita tra i fratelli e le sorelle in parti uguali, ma con maggiore enfasi per vincolo di parentela, su fratelli cosiddetti “germani”, cioè fratelli e/o sorelle con i comune entrambi i genitori del defunto, i quali vengono distinti dagli “unilaterali”, ossia coloro che invece hanno in comune un solo genitore col defunto.
Questi ultimi, per legge, dovranno ricevere solo 1/3 dell’eredità da dividere, mentre al coniuge se in concorso, i 2/3. Ultimo è il caso in cui il defunto non abbia né coniuge, né figli, in questo caso, come abbiamo già accennato, entrano in gioco quelli che la legge definisce “ascendenti”, cioè stiamo parlando dei genitori del defunto.
Come si divide in questo caso la quota legittima?
La quota sarà ripartita per legge tra entrambi i genitori o andrà tutta all’unico ancora in vita. In mancanza di essi, la legge prevede come ascendenti anche i nonni, sia materni che paterni che nell’ipotesi di morte del nipote, erediteranno, ciascuna coppia la propria metà (nonni materni 50% e nonni paterni l’altro 50%).
Fonti:
- Codice civile art 565, 585, Titolo II
-D.Lgs 28 dicembre 154/2013