L’azione di riduzione viene richiesta da un erede legittimo che intende ripristinare la propria quota successoria, lesa da particolari disposizioni nel testamento o da donazioni effettuate dal de cuius. Vediamo come funziona.
Il momento in cui viene a mancare una persona cara è particolarmente delicato, ma oltre all’aspetto legato ai sentimenti e al dolore della perdita, c’è anche quello inerente all’apertura della successione, che può provocare litigi e incomprensioni tra i soggetti coinvolti.
Nel nostro Paese, infatti, la legge protegge i diritti di determinate categorie di individui definiti “legittimari”, ovvero coloro che devono necessariamente essere coinvolti nella successione, anche se non menzionati dal defunto nel testamento. Esiste, in altre parole una quota legittima di eredità che non può essere sottratta agli eredi, anche se dichiarato diversamente in un testamento.
Detto ciò se la quota non viene rispettata l’interessato può chiedere a un Tribunale la cosiddetta “azione di riduzione”. Vediamo di cosa si tratta
Prima di analizzare in quali casi è possibile l’azione di riduzione, è utile fare una premessa per capire cosa prevede il nostro ordinamento giuridico in merito all’eredità.
In particolare in Italia sono previsti due tipi di successione:
In alcuni casi, può accadere che il defunto abbia espresso volontà che sono in palese conflitto con i diritti tutelati dalle norme di riferimento.
Ad esempio se il de cuius ha lasciato scritto che intende lasciare tutti i suoi beni soltanto a uno dei figli, l’altro può rivolgersi al tribunale per contestare la situazione e chiedere un’azione di riduzione.
I legittimari sono in concorso tra di loro per ricevere la quota spettante, nel seguente modo:
L’azione di riduzione è una forma di tutela concessa ai legittimari, che possono contestare il contenuto di un testamento che non rispecchia i loro diritti.
L’art. 554 del codice civile, afferma infatti che:
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota [537-548] di cui il defunto poteva disporre [556 c.c.] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima
Si tratta di un accertamento costitutivo, volto a verificare se le disposizioni del defunto sono in conflitto con le norme che hanno lo scopo di tutelare i parenti più stretti.
Le norme prevedono, comunque, una reintegrazione delle quote legittime sia in caso di successione con testamento, che senza. Ovviamente nella seconda ipotesi si tratta di un automatismo previsto dal codice stesso, attraverso il quale il patrimonio del defunto viene suddiviso tra i vari eredi in concorso tra di loro.
La questione diventa problematica quanto in un testamento viene leso un diritto di legittima.
A tal proposito l’art. 558 cc sottolinea che:
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari [553, 554 c.c.].
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari
Quindi l’azione di riduzione viene fatta senza distinguere tra eredità e legato, in modo proporzionale.
In alcuni casi, comunque, tale azione non è sufficiente a integrare i diritti dei legittimari, questi ultimi possono agire anche nei confronti delle donazioni effettuate dal defunto, mentre era ancora in vita. In sostanza, la riduzione delle donazioni è una conseguenza dell’incapienza del patrimonio ereditario.
Una diretta conseguenza è rappresentata dall’azione di restituzione, che può essere di due tipi:
contro il donatario o legatario
contro terzi ai quali sono stati alienati i beni in oggetto, e non sono trascorsi 20 anni.
Per potere intraprendere una azione di riduzione è necessario che si verifichino alcuni presupposti, come sottolineato dall’art 564 cc:
Il legittimario [536 c.c.] che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario [484, art. 557 del c.c. c.c.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità [519 ss. c.c.]. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto
In particolare il legittimario
Ad ogni modo si tratta di un’azione di nullità relativa, dato che le disposizioni rimangono valide se gli interessati non decidono di agire.
Lo scopo, infatti, è quello di accertare se è stato leso un diritto, attraverso una sentenza che dichiari l’inefficacia del testamento e delle donazioni effettuate senza tenere conto delle quote legittime.
Gli interessati devono citare in tribunale le persone che hanno beneficiato ingiustamente di una parte del patrimonio. L’azione di riduzione viene effettuata poi, calcolando in modo preciso le varie quote.
Dopo avere visto in cosa consiste l’azione di riduzione, vediamo ora fino a quanto è possibile fare valere i diritti degli eredi.
La prescrizione in questo caso segue le regole ordinarie, quindi avviene dopo 10 anni. La giurisprudenza, però, ha discusso parecchio in merito alla data di decorrenza di tale periodo.
Si sono diffusi tre diversi orientamenti:
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