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Imputazione ex se: cos’è e come funziona?

L’imputazione ex se serve per determinare la quota di legittima che spetta all’erede legittimario, che intende agire in riduzione di donazioni disposte dal de cuius o da disposizioni del testamento, lesive dei propri diritti.

Quando si parla di successione ed eredità sono molti gli aspetti da tenere in considerazione. In particolare devono essere valutate anche eventuali donazioni fatte in vita dal defunto, ed eventuali indicazioni riportare nel testamento, che vanno a ledere dei diritti stabiliti dalla legge per gli eredi legittimi.

L’imputazione ex se differisce dalla collazione in quanto non si tratta di un obbligo ma di un onere, come vedremo nelle prossime righe.

Cos’è l’imputazione ex se?

L’imputazione ex se è strettamente legate all’azione di riduzione, ovvero una tutela prevista per i legittimari che intendono contestare il testamento o le donazioni fatte in vita dal de cuius, che vanno a ledere alcuni loro diritti.

Per potere intraprendere questa strada e contestare alcune disposizioni, ci devono essere dei presupposti, come sottolineato dall’art. 564 del codice civile:

Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Da quanto possiamo leggere, quindi, è evidente che tale meccanismo preveda di dovere imputare alla propria quota tutto ciò che è stato ricevuto in vita dal de cuius. In tal senso si seguono le stesse regole valide per la collazione.

In sostanza è necessario calcolare il valore reale della quota, per evitare che, il soggetto che agisce in riduzione non tenga in considerazione parte del patrimonio che aveva già ricevuto dal defunto. Ovviamente il legittimario avrà l’interesse di agire soltanto se sono stati lesi alcuni diritti.

Come accennato sopra, l’imputazione ex se non è un obbligo, ma un onere. Ciò significa che l’interessato può anche decidere di non agire, senza per questo subire delle sanzioni.

Tale discorso è valido anche per quanto riguarda la successione per rappresentazione, infatti un soggetto può agire in merito alle quote legittime degli ascendenti.

L’oggetto dell’imputazione ex se

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che, il soggetto interessato deve imputare alla propria quota tutto ciò che ha ricevuto dal defunto, quando era in vita. Ma di cosa si tratta esattamente?

In sostanza l’imputazione ex se riguarda:

  • donazioni dirette e indirette
  • i legati e i beni disposti in favore del legittimario 

Per quanto riguarda le donazioni, si possono distinguere tre tipologie:

  • in denaro: vanno imputate con un criterio nominalistico, se non sono indirette
  • modali: imputata al netto del valore del modus
  • con riserva di usufrutto: va conteggiato il valore della piena proprietà, dopo la morte del de cuius

Ma, vanno considerati anche:

  • i debiti verso il de cuius
  • le somme ricevute in prestito e non restituite al momento della morte

Perciò è molto importante conoscere il valore dei beni da imputare alla quota di legittima. 

Dispensa dall’imputazione ex se

Come già ribadito nelle righe precedenti non è obbligatorio procedere con l’imputazione ex se. In tal caso, però, il legittimario deve esprimere la propria volontà.

In merito alla dispensa, è utile leggere quanto sottolineato dalla Cassazione con la sentenza 3852 del 1983:

In tema di successioni, ai sensi dell’articolo 564 del codice civile la dispensa dall’imputazione ex se dev’essere espressa, e quindi, occorre che la volontà di dispensare dall’imputazione sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell’espressione usata, restando conseguentemente esclusa l’utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del donante

Cosa accade dopo?
Il legittimario dispensato ha diritto alla quota piena. Quindi, non deve sottrarre quanto ricevuto per donazione o disposto per testamento e non può agire in riduzione.

La dispensa dall'imputazione ex se è revocabile?

Essendo un atto autonomo rispetto a quello principale è possibile la revoca, considerando anche che la sua natura è unilaterale.

E’ utile capire le differenze con la dispensa da collazione, descritta dall’art. 737 c.c.:

I figli [legittimi e naturali] e i loro discendenti [legittimi e naturali] ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Ci sono alcune caratteristiche in comune tra i due istituti, ovvero:

  • sono negozi autonomi rispetto al contatto principale di donazione o testamento
  • l’atto in cui sono contenute deve avere la forma della donazione diretta o indiretta, e solo per la collazione anche il testamento

Le differenze, invece, sono:

  • la dispensa da collazione ha lo scopo di regolare i rapporti tra coeredi
  • la dispensa dall’imputazione ex se regola quanto disposto dal de cuius, di fatto circoscrivendo l’azione di riduzione
  • nel primo caso si tratta di un obbligo, nel secondo di un onere.

Fonti normative

  • Art. 564 c.c
  • .​Art. 737 c.c.
IMPUTAZIONE EX SE SUCCESSIONI ED EREDITÀ AZIONE DI RIDUZIONE COLLAZIONE
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