La successione per rappresentazione è una disciplina strettamente legata al diritto ereditario e prevede che i discendenti possano subentrare ai loro ascendenti se questi ultimi non possono o non voglio accettare l’eredità.
In giurisprudenza, a volte, i termini possono trarre in inganno e creare confusione ai non addetti ai lavori. In questo caso, infatti, non si parla di rappresentanza che viene conferita ad esempio con la procura generale o speciale, ma di diritti legati alla successione.
Vediamo, quindi, di capire di cosa si tratta esattamente e quando può verificarsi tale situazione.
Con la successione per rappresentazione il rappresentante, ovvero il discendente, può succedere al posto del rappresentato, cioè l’ascendente, che non può o non vuole accettare l’eredità.
L’art. 467 c.c. afferma infatti che:
La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi e naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale
Lo scopo è quello di tutelare la famiglia dell’ascendente, ad esempio evitando che i figli debbano perdere ciò che gli spetta di diritto se il loro genitore non partecipa alla procedura di accettazione.
Il fondamento di tale istituto, in particolare, si può trovare nella volontà di tutelare la stirpe familiare del de cuius.
La dottrina maggioritaria della giurisprudenza la considera come una delazione ereditaria indiretta, in contrapposizione con quella diretta che si riferisce agli eredi legittimati per legge o da un testamento.
I soggetti coinvolti nella successione per rappresentazione sono:
Nella categoria rientrano i discendenti naturali ma anche i legittimi, come sancito dalla riforma del diritto di famiglia.
Ad ogni modo i figli naturali devono essere stati riconosciuti, ovvero ci deve essere una dichiarazione giudiziale di paternità o maternità nei loro confronti.
Per quanto riguarda i discendenti adottivi invece, si deve distinguere tra:
Ad ogni modo l’indicazione dei soggetti che possono ricoprire tale ruolo è stata operata dal legislatore ed è tassativa, nel senso che, non possono essere coinvolti altri individui. In particolare l’art. 468 c.c. sottolinea che:
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta,a favore dei discendenti dei figli [legittimi, legittimati] anche adottivi, [nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto] del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa
Possono essere:
In giurisprudenza esistono varie tesi per quanto riguarda invece la possibilità di fare rientrare nella categoria anche i nipoti del de cuius, sia ex fratre che ex filio.
La tesi negativa sostiene che sia inopportuno ampliare il campo, attenendosi a ciò che viene indicato nell’art. 468 c.c. In altre parole la successione per rappresentazione viene considerata come un istituto eccezionale non suscettibile a interpretazioni estese.
La tesi positiva sottolinea invece che, l’articolo in questione prevede tale possibilità per il figlio o il fratello del de cuius, ma non indica che i beneficiari debbano essere esclusivamente loro.
In sostanze non vengono elencati in modo preciso i rappresentati.
Inoltre, esiste una tesi intermedia secondo la quale viene rispettata la volontà del defunto soltanto se nel testamento sono stati istituiti tutti i nipoti.
La successione per rappresentazione è valida sia nella successione legittima che ereditaria.
In particolare l’autonomia testamentaria è prevalente rispetto alla rappresentazione.
Quindi tale istituto opera soltanto quando il defunto non ha stabilito attraverso il testamento eventuali sostituzioni nel caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare.
In alcuni casi, comunque, nel testamento potrebbero essere previste sostituzioni soltanto in caso di impossibilità, quindi si può procedere secondo quanto previsto dalla legge in caso di rinuncia. Oppure si potrebbe presentare la situazione contraria.
Ad ogni modo la successione per rappresentazione può avvenire soltanto se si verificano i seguenti presupposti:
La successione per rappresentazione può avere luogo in infinito sia in linea retta che in linea collaterale, infatti si fa per stirpi e non per capi, come succede normalmente.
E’ importante chiarire, infatti, che le discussioni inerenti all’applicabilità dell’istituto nei confronti del nipote ex filio o ex fratre riguardano solo i rappresentati e non rappresentanti.
In questo caso non è valida la regola che il grado i parentela più prossimo esclude quello più remoto, dato che si considera la stirpe, come sottolineato.
Ad ogni modo il legittimario che succede per rappresentazione è svantaggiato rispetto a quello che succede direttamente al de cuius, dato che dovrà togliere dalla sua quota eventuali donazioni e legati fatti dal defunto al suo ascendente. Quest’ultimo, invece, se fosse succeduto, non avrebbe dovuto imputare operazioni fatte a favore dei suoi discendenti.
Detto ciò il discendente deve obbligatoriamente conferire quanto donato al suo ascendente, con la collazione.
Egli, infatti, non può ottenere di più rispetto a quanto avrebbe ricevuto in via diretta chi ha rinunciato all’eredità.
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