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Accordo Bonario: Cos’è, come funziona

L'istituto dell'accordo bonario è disciplinato dall'art. 31-bis della legge Merloni: si tratta di un procedimento atto ad evitare che il contenzioso esistente venga ad assumere dimensioni particolarmente rilevanti, rendendo così più difficile la sua possibile risoluzione anche in relazione al tempo trascorso tra l'insorgere del fatto che determina la controversia ed il momento in cui essa viene presa in considerazione.

Accordo Bonario negli appalti pubblici

Quando si parla di accordo bonario, il riferimento implicito è quello relativo agli appalti pubblici.

La materia è piuttosto delicata e per questo motivo, affidarsi ad un avvocato esperto in appalti pubblici anche solo per ricevere una consulenza, è fondamentale. Avvocato360 ti mette a disposizione l'elenco di tutti gli avvocati esperti in edilizia e urbanistica, che possono essere successivamente filtrati per città per permettere agli utenti di trovare sempre l'avvocato migliore per qualsiasi esigenza legale.

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In origine questo tipo di accordo era applicabile solo negli appalti di lavori nei settori ordinari: solo più tardi è stato poi esteso anche agli appalti di servizi e forniture, oltre ai settori speciali, a patto che, a seguito di contestazioni dell’appaltatore, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso non sia inferiore al 10% dell’importo stipulato in origine. 

Il limite è dettato dal fatto che il valore economico della controversia in questione deve essere significativo rispetto all’entità complessiva dell’appalto, quindi in grado di costituire un impedimento consistente al normale e regolare proseguimento dei lavori. 

Accordo bonario: come funziona, le riserve e il ruolo del RUP

La riserva, che si norma è apposta dall’appaltatore sul registro di contabilità all’atto della sua sottoscrizione, è un atto formale di contestazione di un documento firmato dall’impresa: firmare “con riserva” sul documento è necessario qualora l’imprenditore volesse contestare il contenuto ed evitare che la firma da sola sia interpretata come una rinuncia a priori di diritti e pretese.

Le riserve indicate devono essere segnalate al Rup, il Responsabile Unico del Procedimento ovvero la figura che si occupa dei compiti relativi alla progettazione, l’affidamento ed esecuzione dei contratti non attribuiti ad altri organi o soggetti, e che prenderà in carico la procedura per avviare un accordo bonario.

Nell’iscrizione di riserve nei documenti contabili, l’importo economico dell’opera varia tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, è possibile attivare la procedura di accordo bonario, Secondo l’art. 205 comma 1 del Codice Appalti. Il Rup attiva così l’accordo per lo scioglimento delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di collaudo.

È possibile comunque inserire l’iscrizione di ulteriori riserve diverse rispetto a quelle già esistenti, nel limite complessivo del 15 % dell’importo del contratto, mentre non sono oggetto di riserva altri aspetti progettuali che sono stati già verificati. A questo punto il direttore dei lavori comunica al Rup le riserve, allegando nel minor tempo possibile una relazione riservata, come spiegato nell’articolo 205 comma 3.
Compito del Rup a questo punto è quello di effettuare delle valutazioni alle riserve iscritte, nella fattispecie, come spiegato nel comma 4 dell’art. 205, deve “valutare l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore fissato tra il 5% e 15%. Nel giro di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori il Rup può chiedere alla Camera arbitrale una lista di cinque esperti nella competenza specifica rispetto al contratto, qualora lo ritenesse necessario. 

Dopo le verifiche da parte dell’esperto o del Rup, e la revisione delle risorse economiche, è possibile avanzare la proposta di accordo, che viene inviata al dirigente competente dell’appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

 Entro un tempo massimo di 45 giorni, se la proposta è stata accettata da entrambe le parti, si conclude l’accordo e viene redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti: l’accordo ha natura di transazione, e sulle somme finali devono essere applicati gli interessi legali, a partire si dal sessantesimo giorno successivo alla sua accettazione.

Nell’ipotesi in cui la proposta non venga accettata, il soggetto che ha formulato le riserve può ricorrere ad arbitrato o al giudice ordinario. 

Accordo bonario: quando conviene farlo?

Ogni contratto di appalto prevede la possibilità di avviare la procedura di soluzione bonaria, in particolare nel momento in cui:

  •  Si raggiunge l’importo minimo delle riserve, cioè quando il totale delle riserve supera il 10% dell’importo contrattuale.
    • Per le riserve nuove che superano il 10% del contratto

    • Quando finiscono i termini del Codice (art. 141) senza che sia stato eseguito collaudo o emesso un regolare certificato di esecuzione dei lavori. 

     La soglia dei 10 milioni di euro

    L’accordo bonario si differenzia anche rispetto al fatto che le riserve accedono ad un contratto stipulato per un importo superiore o inferiore ai 10 milioni di euro. 

    Se superano la soglia, verrà promossa una costituzione di una commissione da parte del responsabile del procedimento, che acquisirà una relazione riservata del direttore dei lavori, che formuli una proposta di accordo entro e non oltre i 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. 

    Quando invece il contratto sia inferiore 10 milioni di euro, la costituzione di una commissione ad opera del RUP è solo facoltativa, e lo stesso RUP sarà parte della medesima commissione. Nel caso in cui non sia promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario sarà formulata dal RUP.

    Accordo bonario: la procedura "saldo e stralcio", conciliazione tra le parti

    Esistono altri ambiti d’applicazione dell’accordo bonario, rispetto a quella vista poco fa degli appalti pubblici. 

    Per esempio, ci si può ritrovare a non riuscire ad affrontare delle spese della banca o di altri enti creditori: in questi casi, per evitare il recupero giudiziale e le conseguenze di un procedimento esecutivo, si può pensare alla risoluzione extragiudiziale del debito, una transazione a saldo e stralcio oppure predisporre un piano di rientro concordato. È possibile concordare un accordo bonario stragiudiziale con la propria banca, in caso di rate non pagate su mutui o finanziamenti.

    Anche durante una causa in tribunale, può arrivare l’input dal giudice per un accordo bonario tra le parti in lite. La proposta transattiva o conciliativa, regolata dall’articolo 185-bis del Codice di procedura civile, prevede che il magistrato possa fino ove possibile arrivare a stabilire un accordo tra le parti.

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