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Avviso bonario: cos’è e quando viene inviato?

L’avviso bonario è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate per informare il contribuente in merito ad alcune irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi. E’ possibile sistemare la questione pagando soltanto il 30% delle sanzioni dovute.

Quando arriva una comunicazione di irregolarità un soggetto non deve preoccuparsi eccessivamente, dato che si tratta di una possibilità per regolarizzare la situazione pagando meno del previsto. In pratica si tratta di una azione che avviene obbligatoriamente prima che sia notificata la classica cartella di pagamento 

Se non viene notificato l’avviso bonario anche la successiva cartella viene considerata nulla.

Ma vediamo come funziona esattamente, cosa succede se viene ignorato e come sia possibile contestarlo.

Cos’è un avviso bonario?

L'avviso bonario, emesso dall'Agenzia delle Entrate, è un tipo di comunicazione fiscale indirizzata al contribuente, contenente dati anagrafici, codice fiscale, e dati del domicilio fiscale. Questo documento fornisce informazioni dettagliate sul debito fiscale, indicando il codice atto, l'importo da rateizzare, gli interessi di rateazione e il calcolo della rateizzazione per un determinato anno di imposta. Il contribuente ha l'opportunità di dilazionare i versamenti rateali, approfittando di condizioni favorevoli previste dalla legge citata. La comunicazione avviene in forma telematica, consentendo al contribuente di pianificare i propri versamenti e gestire il debito in modo agevole e trasparente.

Con esso sono richieste maggiori imposte, più interessi e sanzioni, queste ultime però ridotte al 30% rispetto a quelle ordinarie.

Si tratta di una comunicazione, appunto, che l’Agenza delle Entrate invia al contribuente a seguito di un controllo della sua dichiarazione dei redditi e della verifica di alcune incongruenze. 

Detta comunicazione, per quanto “bonaria” è anche obbligatoria. Difatti l’eventuale successiva cartella di pagamento emessa in conseguenza dell’avviso bonario, senza che però quest’ultimo sia mai stato ricevuto dal contribuente, è nulla. 

L’avviso bonario viene notificato al contribuente presso la sua residenza, senza formalità particolari.

Oltre alle imposte “in più” che non sono state inizialmente versate, con l’avviso bonario vengono liquidate anche le sanzioni ma, visto che siamo in una fase “bonaria”, il contribuente dovrà pagare solo un terzo delle sanzioni ordinarie. Chiaramente, l’interessato può anche non conformarsi alle indicazioni del fisco e spiegare le ragioni per cui ritiene di aver operato correttamente e per cui il maggior pagamento non è dovuto. Il contribuente o l’intermediario possono instaurare un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, che può annullare la pretesa o ridurla.

Il contribuente che riceve, con l’avviso bonario, la richiesta di pagamento di una maggiore imposta, sanzioni e interessi può richiedere un pagamento dilazionato e, se il pagamento del tutto e/o della prima rata avviene entro trenta giorni, le sanzioni del 30% sono ridotte a 1/3 o a 2/3, a seconda del fatto che si tratti di liquidazione automatica o di controllo formale. La prima rata va versata entro trenta giorni dalla comunicazione bonaria.

Il numero delle rate dipende dall’importo da pagare:

  • per somme fino a 5.000 euro: l’importo totale può essere rateizzato in un numero massimo di 8 rate trimestrali;
  • per somme oltre 5.000 euro: l’importo totale può rateizzare al massimo di 20 rate bimestrali.

Per ottenere la rateazione ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate e richiedere la rateizzazione dell’avviso bonario. Sarà l’ufficio a effettuare il calcolo delle rate.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, “calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione” (attualmente, spettano nella misura del 3,5% annuo).

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

In generale possiamo dire che i controlli sulla dichiarazione dei redditi sono di diverso tipo:

  • controllo automatico
  • controllo formale

Il controllo automatico è anche quello più semplice, immediato e – ci sia concesso il termine – basilare. È effettuato sulla base di procedure automatizzate e ha lo scopo di verificare se, nella dichiarazione, sono presenti errori di compilazione e se la stessa è stata redatta in modo corretto.

Il controllo formale è più approfondito di quello automatico. Esso si esegue mediante un esame volto a verificare la corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente relativa agli oneri deducibili (spese mediche, scolastiche etc..) e la certificazione delle ritenute. 

Se dovessero risultare delle anomalie, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una lettera con cui gli chiede di esibire, entro 30 giorni, la documentazione del caso. Ove i documenti non siano esibiti, oppure non siano ritenuti significativi dall’Agenzia delle Entrate, viene notificato il vero e proprio avviso bonario, ove vengono richieste le maggiori imposte, le sanzioni da ritardato versamento del 30% e gli interessi.

Il termine di 30 giorni non è imposto dalla legge, in quanto deriva dalla prassi operativa degli uffici finanziari. Per questa ragione, l’esibizione “tardiva” dei documenti non deve dare luogo a sanzioni, ferma restando la buona fede tra uffici e contribuente.

Se i documenti non vengono esibiti in sede di controllo formale, potranno essere prodotti nel ricorso contro la cartella di pagamento (non dovrebbero verificarsi gli effetti del rifiuto di esibizione).

Cosa accade se non si risponde a un avviso bonario?

Se il contribuente non si attiva e non fa ciò che l’avviso bonario gli chiede né lo contesta formalmente, l’Agenzia delle Entrate iscrive direttamente nei ruoli l’imposta maggiorata della sanzione pari al 30% e degli interessi in misura pari al 4% annuo, calcolati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. 

Successivamente al contribuente viene notificata, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, la famigerata cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute.

Si può contestare l’avviso bonario?

Se, al ricevimento dell’avviso bonario, il contribuente riconosce l’irregolarità, può pagare immediatamente entro 30 giorni (o chiedere un pagamento rateizzato), usufruendo così di una riduzione dell’importo dovuto. 

Se invece il contribuente ritiene errata la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, può contestare l’avviso bonario e instaurare un confronto tra questi e l’Agenzia delle Entrate, anche tramite appositi canali informatici (il “CIVIS” e la “PEC”). Egli dovrà però fornire i chiarimenti e i documenti a sostegno del proprio operato agli uffici, che valuteranno se rettificare (in tutto o in parte) la comunicazione, tramite autotutela. Se le doglianze del contribuente sono ritenute fondate, gli importi possono essere annullati o ridotti.

Impugnare l’avviso bonario in Commissione Tributaria è una facoltà ma non un obbligo. Difatti il contribuente può sempre impugnare la successiva cartella di pagamento sollevando le medesime contestazioni che avrebbe potuto sollevare contro l’avviso bonario. La cartella di pagamento, nonostante il previo ricorso contro l’avviso bonario, dovrebbe essere impugnata, per mera cautela.

DIRITTO TRIBUTARIO AVVISO BONARIO CARTELLA ESATTORIALE
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