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Albo dei gestori di crisi d'impresa: linee guida

Dal 5 gennaio 2023 è possibile iscriversi all'albo dei gestori della crisi: vediamo in questo articolo qual è la normativa di riferimento, il funzionamento del registro e le modalità di iscrizione.

Albo gestori crisi d’impresa: le norme

Il Ministero della Giustizia, mediante il Decreto numero 75 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 143 del 21 giugno 2022, ha introdotto 12 articoli che delineano le norme per la gestione e il controllo degli incaricati dall'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito nell'articolo 356 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Quest'ultimo, noto come codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevede la creazione di un registro presso il Ministero della Giustizia, dove sono elencati i soggetti, individuali o associati, incaricati dal tribunale per ruoli quali curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle situazioni previste dal codice.

L'articolo 356, comma 2, specifica i criteri per l'iscrizione all'albo gestori crisi d'impresa, richiedendo che i candidati soddisfino i requisiti dell'articolo 358, comma 1, e dimostrino di aver completato la formazione richiesta dall'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, con le sue modifiche successive.

Per gli iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, i corsi formativi menzionati nell'articolo 4, comma 5, lettera b), devono avere una durata di 40 ore.

Per l'iniziale composizione dell'albo gestori crisi d'impresa, sono ammissibili anche coloro che, in base all'articolo 358, comma 1, dimostrano di essere stati nominati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, oppure come membri dell'OCRI, secondo l'articolo 352.

Infine, per mantenere l'iscrizione, è necessario completare aggiornamenti specifici ogni due anni, come stabilito dal suddetto decreto.

Albo gestori crisi d’impresa: funzionamento

Il registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, funge da entità responsabile per la gestione dei dati personali.

È strutturato in due parti distinte:

1. Sezione generale

2. Sezione per i membri degli Organismi di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI)

Il gestore del registro è incaricato di aggiornare regolarmente le informazioni e può introdurre aggiunte alle note esistenti, seguendo le linee guida del regolamento.

Tale registro è gestito digitalmente per facilitare l'elaborazione veloce dei dati per scopi ispettivi o relativi alla sua manutenzione, e si divide in una sezione pubblica e una privata.

Nella sezione pubblica si trovano:

  • Informazioni identificative dell'iscritto e il suo indirizzo di posta elettronica certificata
  • La sezione di iscrizione nel registro
  • L'affiliazione a un ordine professionale, se presente

Nella sezione privata si trovano:

  • Comunicazioni riguardanti provvedimenti presi nei confronti degli iscritti per non conformità ai doveri professionali previsti dal Codice
  • Richieste di sospensione o cancellazione volontaria dal registro
  • Decisioni di sospensione o cancellazione, incluse quelle iniziate dal gestore del registro

Possono accedere alla sezione riservata del registro:

  • Magistrati
  • Responsabili delle cancellerie civili
  • Referenti OCRI, specificamente per la sezione menzionata nell'articolo 2, comma 3, lettera b)

Come iscriversi all’albo gestori crisi d’impresa

L'iscrizione all'albo gestori crisi d'impresa è aperta ai candidati che soddisfano i criteri di professionalità e integrità definiti negli articoli 356, commi 2 e 3, del Codice.

Il responsabile di tale albo stabilisce il formato della domanda di iscrizione e determina le procedure di verifica, specificando i documenti e le informazioni necessarie per accompagnare la domanda.

I candidati devono inviare la domanda di iscrizione, compilata secondo le linee guida approvate, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia.

La domanda deve includere:

a) La sezione dell'albo per cui si richiede l'iscrizione

b) Un attestato dell'iscrizione a un ordine professionale e la data di tale iscrizione

c) Un certificato che conferma l'assenza di sanzioni disciplinari gravi negli ultimi cinque anni

d) Una conferma dall'ordine professionale di appartenenza riguardo l'adempimento dei crediti formativi richiesti. Per studi associati o società tra professionisti, queste certificazioni devono riguardare sia la persona fisica che il rappresentante legale della società o tutti i membri dello studio associato

e) Documentazione che attesta ruoli ricoperti in società di capitali o cooperative e una dichiarazione che esclude l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale per queste società.

f) Una certificazione dell'adempimento degli obblighi formativi definiti dall'articolo 356, comma 2, del Codice

g) Altri documenti utili a dimostrare la competenza professionale

h) Una dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di integrità

i) L'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni

l) La ricevuta del pagamento del contributo stabilito dall'articolo 357, comma 2, del Codice.

Per la prima formazione dell'albo gestori crisi d'impresa, la documentazione prevista nella lettera d) è sostituita da prove che attestano il requisito dell'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione menzionata nell'articolo 2, comma 3, lettera b), documenti che confermano il possesso dei requisiti definiti nell'articolo 352 del Codice.

A tal fine, il candidato deve allegare alla domanda documenti che comprovano l'assegnazione di incarichi come commissario giudiziale, l'attività come attestatore, gli incarichi ricevuti e l'esito delle domande di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione a cui ha partecipato.

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