L’apertura di credito bancario è una operazione molto frequente, utile per ottenere una somma di denaro, per un determinato periodo di tempo, a specifiche condizioni.
Tutti noi, almeno una volta nella vita abbiamo avuto la necessità di aprire un credito in bancario. Nelle prossime righe proviamo a delineare quali sono gli aspetti più significativi che si devono conoscere in merito a questa operazione, per potere procedere in modo più consapevole.
Si tratta di un contratto molto diffuso tra banche e clienti, sia persone fisiche che giuridiche, ed è caratterizzato da:
L’art. 1842 c.c. afferma che:
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato
Sebbene nel linguaggio comune credito e fido siano utilizzati come sinonimi, in realtà è importante non confondere i due concetti, che non sono sovrapponibili, dato che indicano situazioni ben diverse.
Il fido ha un significato più ampio, e si riferisce alla decisione di una banca di concedere una somma a un proprio cliente, mentre l’apertura di credito rappresenta una tipologia di fido.
Le parti interessate possono accordarsi in merito alla personalizzazione del loro rapporto, per questo motivo si dice che tale operazione è abbastanza flessibile.
Le reciproche volontà, quindi, saranno le uniche determinanti in grado di dare vita alle condizioni contrattuali del rapporto.
In sostanza il cliente può utilizzare l’intero importo in una sola volta, effettuare prelevamenti parziali, eseguire rimborsi totali o parziali per coprire la somma concessa.
Una delle questioni sicuramente più determinanti per i clienti che necessitano di liquidità riguarda le modalità per rimborsare le cifra ottenuta dalla banca.
In realtà questo aspetto è abbastanza complesso, un po’ difficile da comprendere per i non addetti ai lavori.
In questa sede ci limitiamo a sottolineare che, se il fido non è stato superato, non c’è alcun obbligo di restituire il denaro. Il correntista, quindi, può continuare ad effettuare versamenti sul conto corrente per reintegrare la provvista.
Se, invece, viene superato, e si verifica uno scoperto, esiste l’obbligo di restituzione.
Si parla di apertura di credito garantita, come suggerisce la parola stessa, quando è presente una garanzia reale o personale, che può essere prestata:
L’art. 1844 c.c a tal proposito sottolinea che:
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto
Quindi, il garante non viene liberato se in un dato momento il conto corrente non presente un debito, visto che essa è dilatata sulla base dell’evoluzione del saldo dello stesso, e limitata ad un importo massimo imposto dalla banca, che può coincidere con:
Sono diverse le cause che possono portare all’estinzione del contratto di apertura di credito.
La più nota è certamente quella contemplata dall’art. 1845 c.c., che così recita:
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Tuttavia, esistono anche altri casi che potrebbero porre fine al contratto di apertura di credito, e che possono direttamente discendere dalla stipula del contratto stesso.
In ogni caso, in linea di principio, l’estinzione del rapporto determina anche, in qualità di cessazione della facoltà di usare l’accredito, l’insorgenza per il cliente di restituire le somme utilizzate durante il periodo di vigenza del contratto di apertura di credito.
Naturalmente, è anche possibile che il contratto di apertura di credito possa disciplinare questo caso, individuando delle forme di restituzione dell’utilizzo dilazionate nel tempo (un c.d. piano di rientro).
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