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Centrale Rischi: funzionamento e criticità anche alla luce del Covid-19

Le segnalazioni alla Centrale Rischi possono causare gravi difficoltà alle aziende, soprattutto in questo periodo, dato che molte non possono accedere ai finanziamenti, utili per riuscire a rimettersi in sesto e ripartire dopo il lockdown causato dal Covid-19.

Avv. Vittorio Buonaguidi. Vi propongo un approfondimento in merito, sottolineando in quali casi un soggetto può essere etichettato come cattivo pagatore e dopo quanto tempo è possibile ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi. Tale aspetto è particolarmente rilevante, dato che, non è possibile accedere al credito finché si è presenti nella lista dei clienti in sofferenza.

Per finire parleremo delle ultime novità a riguardo, visto che è stato approvato alla Camera un emendamento al Decreto Liquidità per sospendere fino a tutto il mese di settembre 2020 le segnalazioni per chi chiede di accedere alle agevolazioni su mutui e prestiti.

Cos’è la Centrale Rischi?

La Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia è un database contente i debiti di imprese e famiglie nei confronti del sistema bancario e finanziario. Vengono, infatti, iscritti nell’elenco tutti colori che non hanno rimborsato in tutto o in parte un finanziamento.

Sono autorizzati a segnalare situazioni di questo tipo i soggetti si cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario, quindi:

  • Banche;
  • Società finanziarie e altri intermediari.

L’obiettivo è quello di permettere a tutte le banche e finanziarie di consultare in tempi molto brevi la situazione dei clienti, evitando di concedere prestiti a soggetti che non sono in grado di restituirli.

In CR vengono registrati i finanziamenti e le garanzie che superano i 30.000 euro, detta anche “soglia di censimento”. Ad ogni modo quest’ultima si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza, ovvero se ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito.

Ogni mese vengono raccolte le informazioni da tutti gli intermediari, e rese pubbliche per i partecipanti per metterli a corrente dell’indebitamento complessivo dei loro clienti, analizzando la regolarità o meno dei pagamenti.

Cosa si intende per “cliente in sofferenza”?

Gli Istituti di Credito segnalano periodicamente alla Banca d’Italia i dati dei clienti che non rimborsano entro i termini pattuiti i finanziamenti. Ma la segnalazione non può essere fatta per lievi ritardi e per piccoli importi. Considerando le gravi conseguenze derivanti dall’iscrizione nel database dei cattivi pagatori, la Corte di Cassazione ha sottolineato con la sentenza 7958/2008 che è necessario uno stato di insolvenza del debitore, ovvero una situazione di grave disagio economico, determinata dall’impossibilità di far fronte ai propri impegni.

Si deve trattare, quindi, di una situazione grave e non transitoria di difficoltà economica. La classificazione può essere effettuata soltanto attraverso una valutazione complessiva e non può derivare automaticamente da un merito ritardo nel pagamento di un debito.

Le banche sono inoltre, tenute a informare per iscritto il cliente prima di segnalare la sofferenza. Secondo gli orientamenti recenti della giurisprudenza l’informativa deve specificare in modo non equivoco l’imminente segnalazione, e deve essere recapitata al cliente in tempo utile per permettergli di trovare una soluzione, evitando lo status di cattivo pagatore.

La predetta informativa deve essere inviata anche ai coobbligati, quindi garanti o soci illimitatamente responsabili. 

Quando viene cancellata la segnalazione?

Una volta presenti nella lista nera della Centrale Rischi, ovvero nella lista dei soggetti ritenuti poco affidabili dalle banche, è impossibile ottenere nuovi finanziamenti, con tutte le conseguenze negative collegate.

L’iscrizione, comunque, non dura per sempre, dopo un determinato periodo di tempo il nominativo viene cancellato, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • L’intero debito è stato pagato: ad opera dello stesso debitore, di un coobbligato o di un soggetto terzo;
  • Una parte consistente del debito è stata pagata: viene quindi meno la condizione di insolvenza che giustifica l’iscrizione alla CR;
  • Prescrizione del debito: il credito della banca per i finanziamenti si prescrive in 10 anni, ma se nel frattempo l’istituto ha fatto una formale richiesta di pagamento il termine ricomincia a decorrere da capo;
  • Il debitore ha fatto ricorso alla procedure di esdebitazione: in certi condizioni è possibile ridurre e a volte azzerare i debiti;
  • La banca ha ceduto il credito a terzi: ad esempio a società che si occupano di tentare il recupero;
  • La banca ha rinunciato al recupero, ritenendolo impossibile: in questo caso di parla di credito a perdita.

Va considerato, comunque, che anche a cancellazione avvenuta, le banche possono sapere che il soggetto è stato nella lista nera per un determinato periodo, avendo accesso a tutti i dati dell’ultimo triennio. Quindi, pur potendo accedere al credito, farà comunque una cattiva impressione in una valutazione complessiva.

Cosa accade se le segnalazioni sono scorrette?

Considerando le fastidiose conseguenze che ne derivano gli istituti di credito dovrebbero fare molta attenzione, cercando di non commettere errori in merito, ma purtroppo non sempre accade.

Può anche succedere che non venga rispettata la procedura di garanzia che vi ho illustrato sopra, iscrivendo il cliente alla CR, senza inviare prima una formale richiesta di pagamento, contenente un termine e l’avvertimento della segnalazione. In tal caso l’iscrizione è illegittima.

Che si tratti di un vero e proprio errore, o del mancato invio dell’informativa, è possibile agire per chiedere la cancellazione immediata della segnalazione alla Centrale Rischi, dato che si tratta di una situazione molto pregiudizievole, soprattutto per un imprenditore che necessita di liquidità.

A tal proposito è utile fare un ulteriore ragionamento. Se un’azienda esce fuori fido, oltre i 30.000 euro, bisogna considerare anche se tale limite è stato superato a causa di interessi pretesi dalla banca non legalmente, oppure come vi ho anticipato prima bisogna valutare la situazione complessiva, quindi se i bilanci sono in attivo. Subire una segnalazione negativa può seriamente compromettere la reputazione commerciale di un’azienda, e prima di procedere in tal senso servirebbe maggiore buonsenso.

Ma cosa si può fare in questi casi?

È possibile ricorrere all’Arbitrato Bancario e Finanziaro o tentare la strada della procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 del c.p.c per cancellare la segnalazione e condannare la banca al risarcimento danni, ma si tratta di dovere affrontare un contenzioso insidioso e rischioso. 

Il fatto è che, ad oggi non esiste una doppia punizione, il cosiddetto cattivo pagatore si ritrova a dovere subire conseguenze molto serie se non rispetta i propri obblighi, ma nulla è previsto nel caso in cui sia la banca a sbagliare.

In seguito alla riforma effettuata con il decreto legislativo 72 del 12/05/2015, la Banca d’Italia può punire l’Istituto di credito in modo facoltativo in caso di segnalazioni erronee. Contrariamente ai principi di chiarezza e tassatività per quanto riguarda le sanzioni, non c’è nulla di certo in merito, di fatto non garantendo imparzialità di giudizio.

Covid- 19 e segnalazioni alla Centrale Rischi 

Essere segnalati alla Centrale Rischi come cattivi pagatori, è sempre una situazione negativa, ma in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo, può causare conseguenze ancora più gravi.
Molti imprenditori non possono accedere agli aiuti messi in atti dal legislatore per fare fronte alla crisi economica, in quanto considerati “poco affidabili”, non riuscendo di fatto a risollevarsi e a ripartire.

Sono state introdotte alcune nuove misure in tal senso, ma sembrano essere insufficienti ad arginare il problema. Per ora, attraverso un emendamento al Decreto Liquidità, approvato alla Camera, è stato decisa la sospensione fino a tutto settembre 2020 delle segnalazioni di “sofferenze” alla Centrale Rischi. 

Ma chi ne ha diritto?

Possono usufruire della sospensione le imprese in difficoltà che hanno i requisiti per accedere al congelamento temporaneo del pagamento dei prestiti, come stabilito dal Decreto Cura Italia, per far fronte alla crisi economica legata al lungo lockdown causato dal coronavirus.

In sostanza si tratta di soggetti “in bonis”, ovvero che non avevano segnalazioni nel momento in cui hanno fatto la richiesta per ottenere gli aiuti.

Avv. Vittorio Buonaguidi

Sito web: buonaguidi.it

Contatti:

E-mail: avv.buonaguidi@buonaguidi.it

Cell: 3356188730


CENTRALE RISCHI
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