Quando ci si trova di fronte ad un fatto illecito, un reato commesso da qualcuno e di cui siamo vittime , pochi sanno che si può ricorrere all'arbitrato.
Non solo se ne parla durante le partite di calcio. La figura dell'arbitro può infatti essere utilizzata anche quando ci si trova a dover risolvere le controversie di tipo giudiziale. Al posto del giudice c'è l'arbitro ed al posto della sentenza viene emanato un lodo. Dal punto di vista legale, hanno lo stesso identico valore, ma presentano delle caratteristiche differenti.
Si tratta di una pratica nata, e molto diffusa, in America, che sta prendendo gradatamente piede anche nel nostro paese.
Disciplinato dal Codice di Procedura Civile, ed in particolare dagli articoli dal 806 dal 840, l'arbitrato prevede che la risoluzione di una controversia possa essere effettuata da parte di un arbitro, ovvero un soggetto terzo, un privato, scelto dalle persone coinvolte.
Di solito, la pratica dell'arbitrato viene scelta per risolvere questioni tra privati, associazioni o aziende, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge. L'obiettivo è quello di evitare di intraprendere un iter legale che, nella maggior parte dei casi, si risolve con tempi piuttosto lunghi ed anche un grosso esborso di denaro.
L'arbitrato, però. può essere utilizzato solo se prende in considerazione i diritti disponibili, mentre in presenza di diritti indisponibili è necessario procedere con l'iter "tradizionale", ovvero in tribunale.
Per capire meglio che cosa si intende quando si parla di arbitrato è necessario fare una distinzione tra le due tipologie di diritti:
Come funziona l'arbitrato?
Di solito, la decisione di utilizzare l'arbitrato viene presa quando si stipula un contratto, molto tempo prima che la controversia si verifichi. Si firma la cosiddetta clausola arbitrale che stabilisce che, in caso di litigi tra le parti si ricorrerà all'arbitrato.
Una volta deciso di utilizzare l'arbitrato è necessario individuare la figura (possono anche essere più di uno) dell'arbitro, che dovrà pronunciare il lodo, un documento che ha lo stesso valore legale della sentenza emessa da un giudice.
Tutti possono essere nominati arbitri, ma nella maggior parte dei casi, le parti coinvolte scelgono di delegare il ruolo di arbitro ad un avvocato esperto in materia. Se non si conosce nessuno a cui delegare, ci si può rivolgere all'Ordine degli Avvocati o al Presidente del Tribunale.
Può succedere che si decida di ricorrere a questa pratica a lite già iniziata: in questo caso si ricorre al compromesso con cui di fatto si delega la gestione del fatto illecito ad un arbitro.
Sia la clausola compromissoria che il compromesso devono essere in forma scritta.
Innanzitutto bisogna specificare che l'arbitro non è un pubblico ufficiale pertanto non può essere penalmente perseguibile nel caso in cui faccia gli interessi di una delle parti. Possono verificarsi situazioni in cui la sola presenza di un arbitro non sia sufficiente, per cui si sceglie di nominarne più di uno. Si parla del collegio arbitrale, che presenta le seguenti caratteristiche:
A questo punto, il lodo deve essere pronunciato entro 240 giorni dalla nomina dell'arbitro, prorogabile secondo i termini stabiliti dalla legge. Una volta pronunciato, viene dichiarato esecutivo da un giudice.
Esiste una forma di arbitrato definito irrituale, che può svolgersi in una sola giornata e non si tiene conto dell'iter procedurale dell'arbitrato. In questo caso non viene pronunciato un lodo ma un contratto.
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