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Asilo politico: come si richiede?

Il diritto di asilo politico in Italia è annoverato tra i diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti e tutelati dal nostro ordinamento.

Allo straniero in fuga dalle persecuzioni subite nel proprio Paese d’origine viene riconosciuta protezione e immunità dallo Stato che lo accoglie, a condizione che soddisfi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951.


​Che cos’è l’asilo politico

Si tratta di un’antica nozione giuridica, in base alla quale un individuo perseguitato nel proprio Paese d’origine può ricevere protezione da un’altra autorità sovrana, una nazione straniera, o un santuario religioso (come accadeva nel medioevo). Al giorno d’oggi, quando si parla di asilo politico, ci si riferisce ad una forma di protezione internazionale che consente di tutelare le persone straniere la cui vita non è al sicuro nel proprio Paese di appartenenza.
Il diritto d'asilo è riconosciuto dalla nostra Costituzione all'art. 10, che al comma 3 sancisce:

 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

La finalità è quella di proteggere l’immigrato, assicurandogli un giudizio equo e giusto che non gli è garantito in patria. Si tratta di un diritto concesso ad una persona straniera di trovare rifugio nel territorio (o presso una rappresentanza diplomatica) di un altro Stato, qualora sia perseguitata o subisca discriminazioni per motivi:

  • politici;
  • religiosi;
  • razziali

A livello internazionale, invece, il diritto di asilo politico è definito dall’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948:

Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

​Status di rifugiato e protezione sussidiaria

In Italia, al richiedente asilo politico può essere riconosciuta una delle seguenti forme di protezione internazionale:

  • status di rifugiato;
  • protezione sussidiaria

Lo status di rifugiato permette di tutelare le persone oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o per l’appartenenza a determinati gruppi sociali. Chiunque manifesti fondate e provate motivazioni di temere delle persecuzioni in caso di ritorno in patria può, dunque, farne richiesta.

La protezione sussidiaria, invece, viene riconosciuta quando l’immigrato straniero non è in possesso dei requisiti per il riconoscimento di rifugiato ma, tuttavia, necessita ugualmente di protezione internazionale perché, in caso di rimpatrio, correrebbe un rischio oggettivo di danno grave. Rientrano in questa casistica:

  • condanna o esecuzione della pena di morte;
  • tortura o altri trattamenti inumani o denigranti;
  • minaccia grave e individuale alla vita o alla persona causata da situazioni di conflitto armato.

​A chi spetta

Chi può fare richiesta per ottenere asilo politico? In generale possono presentare formale richiesta tutte le persone la cui vita non è al sicuro nel proprio Paese e che stiano scappando da:

  • guerre;
  • persecuzioni politiche;
  • persecuzioni etniche;
  • persecuzioni religiose;
  • trattamenti inumani e degradanti
  • torture
Non può essere accordato asilo politico a chi abbia commesso azioni particolarmente gravi come:
  • crimini di guerra, contro l’umanità o contro la pace;
  • reati gravi di diritto comune in altri paesi prima di essere accolto in qualità di rifugiato;
  • atti e comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi delle Nazioni Unite;

​Come chiedere asilo politico

Non ci sono tempistiche prefissate o scadenze per presentare la richiesta, quest’ultima infatti può essere fatta in qualsiasi momento. La richiesta può essere presentata:

  •  recandosi all’Ufficio di polizia di frontiera;

 oppure

  •  facendo domanda all’ufficio immigrazione della Questura.

Una volta presentata la richiesta, sarà rilasciato un documento di certificazione e verrà fissata la data dell’appuntamento per la verbalizzazione. Per la verbalizzazione verrà utilizzato un modello, chiamato C3, nel quale saranno annotate tutte le informazioni principali di tipo anagrafico e le motivazioni che hanno portato il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese.

A seguito della domanda di asilo politico, se l’immigrato non ha un luogo di residenza, può essere accolto in un alloggio del sistema di accoglienza italiano. Si tratta di un passaggio facoltativo e potrebbe non esserci la disponibilità di posti all’interno delle strutture.

La richiesta di asilo politico è un processo lungo, che si protrae generalmente oltre i 12 mesi. In questo periodo al richiedente vengono forniti:

  • un permesso di soggiorno temporaneo;
  • codice fiscale;
  • residenza e tessera sanitaria.
Dopo 60 giorni dalla richiesta, il richiedente potrà avere un contratto di lavoro regolare così come stabilito all’articolo 22 del decreto legislativo del 30 settembre 2015: “un richiedente asilo può avere un regolare contratto di lavoro a due mesi dall’inizio della richiesta d’asilo”.
La Commissione territoriale dovrà provvedere all’audizione del soggetto richiedente e la decisione finale potrà avere diversi epiloghi:
  • riconosce lo status di rifugiato e consente il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni;
  • può consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali;
  • può non riconoscere alcuna forma di protezione internazionale;
  • può determinare l’inammissibilità della domanda nel caso in cui sia già stata esaminata da un altro stato europeo.

​Fonti normative:

  • ​articolo 1 della Convenzione di Ginevra;
  • articolo 22 del D.Lgs 30 settembre 2015
  • articolo 10 della Costituzione italiana
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