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Atto di assenso: cos’è e quando è indispensabile?

L’atto di assenso è un documento indispensabile che devono firmare entrambi i genitori per potere ottenere il rilascio del passaporto per il figlio minore.Vediamo come e quando si deve richiedere.

Quando si devono fare dei viaggi in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, è necessario ottenere il passaporto, come è risaputo.

In pratica si tratta di un documento indispensabile per potersi recare negli stati dove non vige la libera circolazione di persone e mezzi come stabilito in Europa.

Non tutti sanno, però, che per i minori è necessario il cosiddetto atto di consenso, firmato da entrambi i genitori.
Il riferimento normativo risale agli anni sessanta, infatti tale procedura è stata introdotta con l’art. 3 della legge n. 1185/1967.

Nelle prossime righe, quindi, andremo a definire esattamente come e quando è necessario presentare tale documento, e cosa accade nel caso in cui uno dei genitori decida di non dare l’assenso.

Cos’è l’atto di assenso?

Come abbiamo accennato, per potere viaggiare in Paesi che non appartengono all’Ue è necessario ottenere il passaporto recandosi presso la Questura o la sede dei Carabinieri più vicina al domicilio o alla residenza.

In realtà è possibile chiedere il rilascio dello stesso anche attraverso il sito web della Polizia di Stato, nell’apposita sezione dedicata al servizio. Si tratta di un’opportunità molto comoda, dato che il cittadino ha la possibilità di scegliere la data, l’ora e il luogo per la consegna del documento, evitando di perdere tempo inutilmente in code interminabili.

Inoltre, dal 2014 esiste una convenzione con le Poste Italiane per la consegna del passaporto a domicilio. Per usufruire del servizio bisogna pagare 8,20 euro.

Ad ogni modo, se la procedura per ottenere il passaporto è nota a molti, il discorso cambia se si tratta dell’atto di assenso, in merito al quale poche persone sono informate.

Tra le varie procedure burocratiche richieste per potere viaggiare all’estero, in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, ce ne sono alcune che riguardano in modo specifico i minori.

In modo particolare entrambi i genitori devono effettuare una dichiarazione per permettere il rilascio del passaporto del figlio.

Si tratta di una procedura particolarmente significativa soprattutto nei casi in cui i coniugi sono divorziati e non hanno mantenuto un buon rapporto. La madre, quindi, non può decidere senza il consenso del marito, e viceversa.

Le problematiche nascono, perciò, quando il padre e la madre hanno desideri diversi e non riescono a trovare un punto in comune per quanto riguarda la necessità di fare viaggiare il figlio fuori dall’Ue.

L’atto di assenso, in sostanza, è un modulo che deve essere compilato e firmato da entrambi i genitori per potere richiedere il passaporto del figlio minore.

Documenti necessari per viaggiare

Per viaggiare è indispensabile avere un documento di viaggio riconosciuto a livello internazionale, anche se in realtà non ha una validità universale.

In Italia, infatti, può essere rilasciato il noto documento solo per spostarsi nei Paesi i cui governi sono noti e riconosciuti dallo Stato Italiano.

Il passaporto viene rilasciato dall’ufficio competente nel territorio di residenza, ai soggetti che presentano un documento di riconoscimento valido e che effettuano altri particolari adempimenti burocratici.
In particolare bisogna fornire due fotografie identiche, abbastanza recenti che ritraggono il soggetto frontalmente, in formato 35x40 mm.

La procedura di rilascio ha dei costi, infatti bisogna pagare circa 42 euro per il libretto e 73 euro per gli oneri amministrativi.

I passaporti, comunque, possono essere di diverse tipologie, ovvero:

  • ordinario: un libretto cartaceo di 48 pagine, in vigore dal 2006, detto anche elettronico in quanto la copertina è dotata di un microchip contenente le alcune informazioni, cioè i dati anagrafici, la foto, le impronte digitali del titolare e indicazioni sull’ente che lo ha emesso. Anche la firma è digitalizzata, ma non è obbligatoria per i minori di 12 anni, o per chi ha dei problemi fisici tali che impediscono di apporre la stessa. Il documento è valido 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni per i minori da 5 anni in su, e dura 10 anni per i maggiorenni 
  • temporaneo: rilasciato in caso di inabilità momentanea alla rilevazione delle impronte digitali. Viene concesso soltanto in particolari occasioni, e a fronte di motivate necessità di urgenza. Ad esempio nel caso in cui un soggetto con una malattia invalidante deve espatriare per sottoporsi a particolari cure mediche.Dura al massimo 12 mesi.
  • collettivo: ovvero previsto per particolari motivi culturali, religiosi, sportivo, turistici o a fronte di accordi internazionali. Esso permette l’espatrio di gruppi di persone da 5 a 40, ma è valido per un solo viaggio. Viene spesso utilizzato per pellegrinaggi religiosi al di fuori dei confini italiani. Dura al massimo 4 mesi

Quando è indispensabile l’atto di assenso?

Nel paragrafo precedente abbiamo visto i vari documenti che possono essere rilasciati per svariate esigenze di soggetti adulti. Ma cosa succede se si tratta di un minore?

La legge n. 66/2014 sottolinea che i minorenni devono essere muniti di un documento individuale per potere viaggiare all’estero, diversamente da quanto accadeva precedentemente. Prima, infatti, il nome del figlio era inserito nel passaporto del genitore.

Ad ogni modo per potere effettuare la richiesta ed ottenere il rilascio del documento per il minore è indispensabile presentare l’atto di consenso firmato da entrambi i genitori.
Nel caso uno dei due fosse deceduto, bisogna allegare l’atto di morte.

Se, invece, uno dei due è impossibilitato a presentarsi presso l’ufficio per firmare, è necessario esibire una dichiarazione di assenso già firmata, con relativa fotocopia del documento di identità anch’essa con la firma.

I problemi nascono quando i genitori, magari divorziati e in cattivi rapporti non siano entrambi d’accordo. In tal caso, infatti, è possibile rivolgersi al giudice tutelare per stabilire come procedere.

Va in ogni caso sottolineato che, il minore di 14 anni deve essere sempre accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, per poter espatriare.

Cosa accade se non c’è assenso?

Può accadere che i genitori non siano entrambi d’accordo in merito al rilascio del documento necessario per fare espatriare il figlio minore. L’atto di consenso, però, non è valido se manca la firma del padre o della madre, essendo obbligatorie entrambe.

Come si deve procedere se non c’è assenso, quindi?

E’ necessario avviare la procedura di Decreto Consolare. Il giudice tutelare, infatti, può rilasciare il documento per i minori residenti nella circoscrizione, dopo avere analizzato con cura la situazione.

In ogni caso il genitore favorevole all’atto di consenso deve presentare la richiesta allegando la documentazione necessaria e specificando per quali motivi non c’è stato l’assenso di entrambi.
Inoltre, si devono indicare le precise motivazioni, pretestuose e ingiustificate, che hanno portato l’altro genitore a non firmare l’atto di assenso. E’ obbligatorio anche indicare l’ultimo indirizzo e numero di telefono del genitore non consenziente, per permettere al giudice di contattarlo e capire le ragioni dietro al rifiuto

Fonti normative

  • Art.3 della legge n. 1185/1967
  • Legge n. 66/2014
ATTO DI ASSENSO PASSAPORTO MINORE
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