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Danno temuto: quando e come si può denunciare?

Il danno temuto è inerente a cose pericolanti, come edifici o alberi, che potrebbero rovinare la proprietà confinante. Si tratta di situazioni molto frequenti. Vediamo come si può agire.

I rapporti con il vicinato non sono sempre facili. Spesso nascono liti per l’utilizzo degli spazi, per il rumore eccessivo, ecc. Ma, in alcune situazioni un proprietario potrebbe avere l’esigenza di tutelare i  beni da probabili pericoli imminenti.

Proviamo a pensare a un edificio pericolante che rischia di cadere sopra al frutteto del vicino, oppure ad un albero che rischia di rovinare la proprietà confinante. Come si può agire in questi casi? Cosa dice la legge?

Cos’è il danno temuto?

In giurisprudenza quando si parla di danno temuto si fa riferimento a qualcosa che non è ancora successo, che che potrebbe essere imminente.
In un certo senso si cerca di agire proprio per evitare che accada, infatti “prevenire è meglio che curare” si dice.

Come abbiamo accennato nell’introduzione, un edificio albero o altra cosa potrebbe causare una situazione di pericolo, soprattutto se pericolanti.
In situazioni di questo tipo il proprietario o possessore delle cose confinanti ha ragione di temere dei danni.

La legge permette, quindi, di agire per evitare il verificarsi di una situazione negativa. E’ possibile denunciare il tutto in via preventiva, per evitare di dovere seguire dei procedimenti molti lunghi in seguito per ottenere un risarcimento danni, per qualcosa che si poteva evitare.

Si tratta di una tutela preventiva, attivabile prima che il fatto si verifichi, oppure prima che si aggravi se si è già verificato.

I presupposti per la denuncia

La denuncia di danno temuto è un’azione di nunciazione, che ha lo scopo di prevenire un pregiudizio derivante da una cosa altrui.
E’ possibile definirla anche come un’azione cautelare, messa in atto per porre fine a una minaccia che potrebbe diventare dannosa, anche se concretamente non è ancora successo nulla.

Ovviamente si può effettuare una denuncia soltanto se si temono gravi pericoli, e se c’è effettivamente il rischio che possa accadere qualcosa a breve. Coinvolgendo le autorità giudiziarie, in pratica, si cerca di porre fine alla situazione, disponendo eventuali garanzie per danni futuri.

La denuncia di danno temuto è descritta nell’art. 1172 cc:

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali

Per potere agire, ad ogni modo, ci devono essere alcuni presupposti, ovvero:

  • danno temuto tra res e res, cioè fra cosa e cosa
  • prossimità e gravità del pericolo
  • ragionevole timore

In pratica è indispensabile che il fatto non si sia già verificato, ma che ci sia il ragionevole pericolo che possa accadere a breve. Se il fatto è già accaduto, infatti, l’interessato deve procedere con un’azione risarcitoria e non con una denuncia per danno temuto

Va sottolineato comunque che, il danno temuto non deve essere certo, ma probabile ed attuale, secondo una valutazione ragionevole effettuata da qualsiasi “persona media”.

E’, invece, indispensabile che esso sia grave e prossimo da un punto di vista temporale.

Inoltre, va sottolineato che è possibile denunciare un danno temuto tra cosa e cosa, ovvero un bene su un fondo altrui deve costituire un pericolo per un altro fondo. Non si può agire in tal senso se ci sono rapporti tra cosa e persona. In tal caso sarebbe necessario adottare altre soluzione, ad esempio se si tratta di tutelare un diritto personale come l’incolumità fisica.

I soggetti legittimati ad agire

Fino ad ora abbiamo visto cosa prevede la legge per evitare di subire dei danni imminenti.

Ma quali sono i soggetti che possono effettuare una denuncia alle autorità giudiziarie?

Sono legittimati a proporre una denuncia per danno temuto:

  • il proprietario
  • il titolare del diritto reale di godimento
  • il possessore
  • il comproprietario

In merito all’ultima opzione va detto che, in presenza di un bene in regime di comunione, un comproprietario può agire se non c’è un accordo con gli altri per porre fine alla situazione di pericolo.

Il legittimato passivo invece è il proprietario, ovvero colui che ha omesso di mettere in atto le attività necessarie per evitare il pericolo stesso, ad esempio sistemando le cose pericolanti o provvedendo alla loro rimozione.

Ad ogni modo anche il possessore potrebbe essere coinvolto, dato che ha la disponibilità della cosa, che minaccia i beni altri.

Entrambi hanno, infatti, l’obbligo di mettere in atto tutto ciò che è necessario per rimuovere il rischio di danno temuto.

Come si effettua la denuncia di danno temuto?

L’interessato può presentare un ricorso presso il giudice competente nel luogo dove si trova la cosa che potrebbe essere danneggiata.
E’ indispensabile l’assistenza di un avvocato civilista, per redarre la richiesta, allegando anche le prove in grado di dimostrare la gravità della situazione.

La denuncia di danno temuto può essere fatta:

  • prima della causa, ovvero in modo cautelare, per evitare che avvengano determinati fatti
  • durante la causa di merito, in un normale processo 

Nel primo caso si deve seguire quanto sottolineato dall’art. 21 cpc:

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato

Se, invece, viene fatta in corso di causa, si seguono le disposizioni dell’art. 669-quater cpc:

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa

Il giudice, dopo avere valutato le circostanze, adotta i provvedimenti del caso. 

Prescrizione del danno temuto

La denuncia di danno temuto, contrariamente alla denuncia di una nuova opera, non cade mai in prescrizione. Non avrebbe senso porre una scadenza, data la ragione della sua funzione.

Essa, quindi, può essere presentata legittimamente fino a quando è presente un imminente pericolo, di grave entità.

Non è determinante valutare la data di decorrenza dello stesso, la il fatto che si possano verificare a breve dei danni. 

Fonti normative

  • Art. 1172 cc
  • Art. 21 cpc
  • Art. 669-quater cpc
DANNO TEMUTO DIRITTI REALI RISARCIMENTO DANNI
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