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Denuncia di nuova opera: significato e procedimento

Le denuncia di nuova opera ha lo scopo di tutelare chi teme di poter subire un danno da proprietà sul fondo vicino. Vediamo chi è legittimato ad agire e come funziona la procedura.

Il possessore, il proprietario o il titolare di un altro diritto reale possono agire per prevenire possibili danni a causa di opere presenti nel fondo confinante, che potrebbero pregiudicare la sua proprietà.

In giurisprudenza tutele di questo tipo sono definite come azioni di nunciazione e sono le seguenti:

Cos’è la denuncia di nuova opera?

La denuncia di nuova opera, è descritta dall’art. 1171 del codice civile:

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio

In pratica gli interessati possono chiedere al giudice di emettere un provvedimento per sospendere l’esecuzione dell’opera che si ritiene essere pericolosa. Per procedere in tal senso, però, è necessario che la stessa non sia ancora terminata e che sia trascorso un anno dall’inizio dei lavori.
Si tratta, in sostanza, di un’azione preventiva, con l’obiettivo di ottenere delle misure immediate per impedire dei danni. Ovviamente la richiesta deve essere fondata.

L’autorità giudiziaria, prima di prendere una decisione, infatti, deve prendere cognizione del fatto, anche in modo sommario.

Nelle valutazioni si tiene conto anche dell’eventuale risarcimento da versare alla controparte per avere sospeso l’opera, in caso di opposizione alla denuncia.

Con la denuncia di nuova opera, il giudice, può vietare la continuazione dei lavori, oppure il suo avanzamento con le opportune cautele.

Ad modo per procedere in tal senso sono necessari i seguenti tre elementi costitutivi:

  • condotta umana illecita, ovvero lesiva di un diritto altrui, cioè della proprietà o del possesso di un altro soggetto.
  • la nuova opera non deve ancora essere ultimata. In caso contrario è necessario agire in altri modo, ad esempio chiedendo la rimozione o l’eliminazione della stessa
  • presenza di un ragionevole danno temuto. Non si deve trattare di un danno concreto, ma del timore di potere subire un pregiudizio in futuro

Chi può agire?

Dopo avere visto nel paragrafo precedente, il significato e le caratteristiche della denuncia di nuova opera, cerchiamo di capire ora chi sono i soggetti legittimati ad agire, e chi può subire un’azione di questo tipo.

Chiunque tema di subire dei danni futuri a causa di opere realizzata su un fondo proprio o altrui, quindi il possessore o il titolare di un diritto reale di godimento è legittimato ad agire.
Se la cosa in questione è posseduta da più persone contemporaneamente, anche i compossessori possono attivarsi per tutelare il bene.

Il destinatario dell’azione di denuncia di nuova opera, invece, è il soggetto che ha volontariamente deciso di costruire la nuova opera sul proprio fondo o su quello di altri. Detto ciò, non è indispensabile che esso sia il proprietario, ma potrebbe trattarsi anche di un soggetto che si assume la responsabilità della stessa, anche se non può realizzarla meterialmente.

Il procedimento

La denuncia di nuova opera deve essere presentata tramite ricorso, in due diverse occasioni:

  • anteriormente alla causa di merito
  • in corso di causa

Nel primo caso lo stesso deve essere presentato presso il giudice competente nel luogo, come previsto dall’art. 21 c.p.c.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato

Nel secondo caso, invece, va presentato al giudice della causa, come sottolinea l’art. 669-quater c.p.c:

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa

Il procedimento, ad ogni modo, si svolge in due diverse fasi:

  • la prima ha carattere urgente e cautelare, quindi il giudice adotta dei provvedimenti per evitare il verificarsi di probabili danni gravi. In pratica viene valutata la sussistenza di un pericolo imminente, ovvero periculum in mora, che potrebbe determinare dei danni
  • la seconda ha lo scopo di verificare la fondatezza della pretesa. Pur essendo una fase separata dalla precedente, non è necessario proporre una nuova domanda, dato che è sufficiente quella originaria.

Proceduralmente, la denuncia di nuova opera deve essere presentata attraverso ricorso, con deposito presso il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Il concetto di pericolo futuro

E’ importante analizzare che il punto cruciale per potere attivare un provvedimento di questo tipo è quello di pericolo futuro.

Perciò, non è richiesta la prova certa di colpa o dolo per avere una pretesa di risarcimento, come stabilito dall’art. 2043 c.c.:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

L’azione è legittimata dal solo timore che possa accadere qualcosa, quindi non si riferisce a un danno certo o attuale, ma possibile, ovvero temuto per il futuro.
La prescrizione

La prescrizione è molto breve, dato che, come accennato nei paragrafi precedenti è possibile attivare la procedura soltanto entro un anno dall’inizio dei lavoro e se l’opera non è ancora stata ultimata.

Ma quando inizia a decorrere il termine? Secondo la dottrina prevalente, sono necessarie modifiche concrete del mondo esterno, in modo tale da potere constatare la potenzialità lesiva. Non sono sufficienti i lavori preparatori, utili per desumere la volontà di realizzare l’opera

DENUNCIA DI NUOVA OPERA DANNO TEMUTO
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