Si definisce diritto agrario una particolare branca della giurisprudenza che si occupa di regolamentare il mondo dell'agricoltura e i rapporti giuridici che vengono instaurati in esso.
Il diritto agrario ha come oggetto principale l'agricoltura, in riferimento a soggetti, beni e ai conseguenti rapporti giuridici che vengono stipulati. All'interno del concetto di agricoltura sono contenute le attività di coltivazione dei campi, l'allevamento di animali, sia fine a sè stesso che come mezzo per raggiungere alte produzioni agrarie, e la silvicoltura, ovvero l'impianto e la conservazione dei beni boschivi (come disciplinato dall'articolo 2135 del Codice Civile).
L'attività dell'agricoltore è da distinguere assolutamente dalle produzioni industriali e dalle attività commerciali, in quanto è veramente tale solo quando esercita le attività sopraindicate, non quando vende o trasforma i prodotti. Anche se ci sono delle eccezioni in tal senso, infatti, l'art. 5 del Codice del Commercio, ritiene possibile la vendita di prodotti da parte dell'agricoltore, nel caso in cui si tratti di merce proveniente dai suoi terreni o coltivati da esso. Nulla è invece detto in merito alla trasformazione dei prodotti da parte dello stesso agricoltore, ma c'è da considerare che alcune attività relative sono talmente connesse tra loro che non è possibile operare una scissione.
Una grande vastità di casistiche fa riferimento al diritto agrario e per questo non afferisce solo al diritto privato, ma anche al diritto pubblico, al diritto internazionale e al diritto dell'Unione Europea; le sue fonti sono nella Legge, nella consuetudine e nel contratto collettivo.
Per quanto riguarda il concetto di consuetudine è facile comprendere il perchè rappresenti un elemento fondamentale del diritto agrario, in quanto un agricoltore è di per sè una persona osservante della tradizione e quindi rispettoso di quanto si sia consolidato nel tempo in materia di agricoltura; pertanto, anche le varietà locali diverse da zona a zona, vengono talvolta disciplinate più dalla consuetudine che dalle Leggi.
Oggi però, i contratti collettivi hanno esteso il loro campo giuridico ai contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza, quindi gran parte dei rapporti inerenti l'agricoltura sono disciplinati dai contratti collettivi (sia per la legge fondamentale 3 aprile 1926, n. 563, sia per la legge speciale 3 aprile 2933, n. 437). Inoltre, per lo stretto nesso che esiste tra l'agricoltura e il suolo, si devono considerare i diritti reali.
La legge 203/1982 ha vietato di stipulare nuovi contratti collettivi, trasformandoli di fatto in contratti d'affitto, fatta eccezione per la soccida, infatti la costituzione di aziende agricole da parte di associazioni è una pratica frequente in grandi allevamenti, soprattutto di suini e/o avicoli.
Altre tipologie di contratti, secondo quanto indicato dall'articolo 56 della legge sopracitata (203/1982), sono:
Questa miscellanea di contratti, serve per sfruttare, quanto più possibile, i fattori produttivi attraverso una forma di collaborazione più o meno ampia. La prima tipologia indicata, fa riferimento alla forma consuetudinaria e radicata solo in alcune zone del territorio nazionale, nonchè alla guardiania, un contratto di pastorizia differente da quello di pascolamento di terzi; inoltre, ha inciso sulla seconda tipologia, in relazione al conseguimento dei premi PAC sui pascoli montani.
Abbiamo prima fatto un cenno all'importanza dei diritti reali, cosa vuol dire? Significa che l'imprenditore agricolo può essere o meno il titolare del suolo sul quale opera, sebbene la Legge abbia recentemente esortato e permesso all'agricoltore di divenire proprietario del terreno che lavora. Possono esistere però, delle limitazioni in relazione al diritto di proprietà, come nel caso della prelazione sul fondo rustico; tale prelazione vale sia in caso di vendita che di affitto e non permette all'agricoltore di usufruire del suo bene finchè non abbia assolto agli obblighi imposti dall'Istituto.
Altre restrizioni sono previste per le attrezzature acquistate attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, in quanto queste non potranno essere cedute per un determinato numero di anni, stabiliti dallo stesso bando.
Quando parliamo di diritti reali, lo facciamo anche in riferimento alla questione del godimento, ovvero in caso di servitù; infatti, su tantissime terre pesano i diritti di passaggio che possono risalire a moltissimo tempo prima. Ma i diritti reali di godimento possono anche riferirsi agli usi civici del terreno, come abbeverare e/o pascolare il bestiame, seminare la terra, esercitati per la propria famiglia o in quanto appartenenti a una specifica comunità. Gli usi civici nascono dal Medio Evo e oggi sono regolamentati dalla Legge n. 1766/1927 e n. 431/1985.
L'attività agricola viene esercitata da un soggetto, ma non solo, può essere svolta anche da associazioni regolamentate dal diritto agrario che le divide fondamentalmente in due gruppi. Da una parte troviamo quelle che svolgono attività che fanno riferimento all'intera conduzione di un'azienda agricola, dall'altra quelle che svolgono attività legate solo a specifiche esigenze di suddetta conduzione. Di conseguenza il diritto opera delle classificazioni secondo cui: se possiedono personalità giuridica, sono veri soggetti di diritto agrario, altrimenti rimangono tali i singoli associati.
Tra le associazioni che svolgono intera conduzione di un'azienda agricola troviamo quelle di:
Tra le associazioni che svolgono attività legate solo a particolari esigenze della conduzione, vi sono:
Inizialmente la funzione del legale si poteva concentrare espressamente su tematiche relative a: contenziosi per i confini di terreni, diritto di prelazione e contratti d'affitto, oggi comprende anche l'ambito della collaborazione tra imprese e relativa redazione dei contratti; ma anche interpretazione dei bandi di concorso. D'altronde si tratta di un professionista che sa disquisire con la categoria in questione e quindi con le diverse figure professionali che gravitano nel mondo dell'agricoltura.
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