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Rinvio a giudizio: cos'è e quando viene richiesto?

Il rinvio a giudizio è l'inizio di un vero e proprio processo. Il rinvio a giudizio è disposto dal giudice dell'udienza preliminare dal momento in cui decide di non prosciogliere l'imputato.

Vediamo insieme che cos'è il rinvio a giudizio, chi lo decide, cosa comporta per chi è citato in giudizio ed altri aspetti utili a comprendere meglio la decisione del GUP ovvero del giudice dell'udienza preliminare.

​Che cos'è il rinvio a giudizio

Con questo termine si stabilisce in modo inequivocabile l'inizio di un vero e proprio processo a carico di un imputato. E', in sostanza, l'atto con cui il Pubblico Ministero agisce secondo azione penale. Ecco la definizione così come specificato nell'articolo 416 del Codice Penale:

con la richiesta di rinvio a giudizio il P.M. domanda che l’imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono indicati nel capo di imputazione.

Dunque, se il Pubblico Ministero alla fine delle sue indagini stabilisce che:

  • ​sono stati raccolti elementi di prova sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio ovvero che ci siano elementi sufficienti per poter convincere il tribunale a condannare l'imputato;
  • ha individuato quello che viene definito come il colpevole del reato per cui si procede;
  • allora chiederà al GIP - ovvero giudice per le indagini preliminari - che sia disposto il rinvio a giudizio per l'imputato o per gli imputati. Questa modalità di procedere vale per tutti i casi previsti dalla nostra legge per cui è in essere l'udienza preliminare. Questo passaggio dell'udienza preliminare viene invece saltato nei casi di legge in cui avviene una citazione diretta e per la quale, dunque, la prima udienza non è prevista.

​Quando un rinvio a giudizio è nullo?

Dopo aver visto una definizione di tale termine, chiediamoci ora quali sono i casi in cui la richiesta è nulla:

  1. ​se la stessa richiesta non è preceduta dall'avviso della fine o conclusione delle indagini;
  2. se la richiesta  non è preceduta dall'invito a presentarsi per l'interrogatorio (solo nel caso in cui l'indagato ne abbia fatto richiesta prima). In questo caso, all'udienza preliminare, il difensore dell'imputato comunicherà al GIP che il suo cliente non è stato convocato per l'interrogatorio - così come invece richiesto - ed il giudice per le indagini preliminari dovrà dichiarare nulla la richiesta di rinvio a giudizio (e dunque anche dell'udienza preliminare in quanto è un atto conseguente al primo) e rinviare gli atti al PM affinché questosvolga l'interrogatorio richiesto ed affinché possa presentare - solamente dopo - una nuova richiesta;
  3. se la richiesta non è stata depositata dal PM nella cancelleria del giudice insieme a tutta la documentazione che riguarda le indagini e con tutti i verbali degli atti che sonostati compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

​Che cos'è l'udienza preliminare?

Si parla di udienza preliminare quando viene definita l'udienza in cui l'imputato può:

  • ​rinunciare al dibattimento rinunciando, quindi, di sentire tutti i suoi testimoni ed i testimoni dell'accusa. In questo caso l'imputato può chiedere un rito alternativo.
  • durante l'udienza preliminare l'imputato può chiedere il suo proscioglimento cioè può chiedere che il giudice emetta una sentenza a non procedere. Questo avviene quando l'imputato ritiene che il PM non sia riuscito a raccogliere gli elementi sufficientemente atti a dimostrare la sua colpevolezza e quindi utili ad una condanna o se ritiene di poter dimostrare la propria innocenza - attraverso l'ascolto dei testimoni - durante il dibattimento.

Una volta esaurita la fase dell'udienza preliminare e se l'imputato non ha scelto un rito alternativo, il giudice potrà:

  • ​decidere per il rinvio a giudizio dell'imputato ovvero indicare giorno ed ora e giudice (o più giudici) davanti al quale avrà luogo il processo;
  • prosciogliere l'imputato ovvero pronunciare una sentenza di assoluzione o innocenza poiché, in tal caso, riterrà che le prove raccolte dal PM e ciò che i testimoni potrebbero dire in dibattimento non inciderà sulla colpevolezza dell'imputato stesso.

Il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio

Nella richiesta ci devono essere degli elementi basilari e fondamentali così come previsto dall'articolo 417 del Codice Penale.

  • generalità dell'imputato e tutte le altre indicazioni personali che possono favorire le autorità e chicchessia ad identificarlo;
  • le generalità della persona offesa dal reato se questa è possibile riconoscerla;
  • l'indicazione chiara delle fonti di prova che sono state acquisite per mettere in piedi l'impianto accusatorio;
  • l'imputazione, ovvero l'enunciazione dei fatti, delle circostanze, delle aggravanti e di tutto ciò che potrebbe portare all'applicazione di misure di sicurezza. L'imputazione deve essere sempre espressa in forma scritta in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile;
  • la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone in rinvio a giudizio in questione;
  • la data della presentazione delle domanda stessa;
  • la sottoscrizione da parte di chi ha presentato la domanda di rinvio a giudizio.

La mancanza di anche solo uno di questi elementi essenziali rende nulla la richiesta. E' fondamentale, dunque, che la richiesta sia completa, dettagliata e senza possibilità di cattiva interpretazione.

​Le conseguenze alla richiesta di rinvio a giudizio

Come detto prima e sulla base dell'articolo 418 del Codice Penale, entro 5 giorni dalla data di deposito della richiesta, il GUP fissa con un decreto il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza in camera di consiglio. Il termine ultimo fissato fra la data del deposito della richiesta di rinvio e la data dell'udienza è di 30 giorni.

All'imputato ed alla parte offesa verrà comunicata la data, l'ora ed il luogo dell'udienza - pena nullità della procedura - insieme alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM. Insieme a ciò, l'imputato verrà avvisato che, in caso di mancata comparizione, verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, ter, quater e quinquies del Codice di Procedura Penale.

Lo stesso avviso sarà comunicato al Pubblico Ministero e sarà notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento alla facoltà di poter prendere visione di tutti gli atti trasmessi oltre che alla facoltà di presentare memorie e fornire documenti.

Ogni tipo di comunicazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima della data dell'udienza pena la nullità della procedura.

L'udienza viene celebrata come diritto attraverso il quale l'imputato può difendersi. L'imputato, però, può anche rinunciare all'udienza chiedendo un giudizio immediato. In questo specifico caso, la dichiarazione va presentata in cancelleria - personalmente o attraverso un procuratore speciale - entro 3 giorni dalla data dell'udienza. La comunicazione - sempre a cura dell'imputato che rinuncia all'udienza - deve pervenire anche al PM ed alla persona offesa dal reato.

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