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Concordato in continuità: cos'è e come funziona?

Il concordato in continuità è una particolare procedura alla quale può essere ammessa un'azienda. Vediamo che cos'è e come funziona..

L'ammissione di un'impresa alla procedura di concordato in continuità non determina in modo irrevocabile e necessariamente la cessazione della continuità aziendale stessa: tutt'altro. Infatti, contrariamente a quanto si pensa, la continuazione dell'attività - cosa che invece non avviene nel fallimento - è molto comune poiché non è impedita dalla disciplina dell'amministrazione dei beni durante il decorso di questa procedura. Nel fallimento, invece, la continuità dell'attività è considerata semplicemente una eventualità legata alla necessità di conservare alcune risorse non tangibili come, ad esempio, l'avviamento.

Il concordato in continuità aziendale

A definire in modo univoco la procedura di concordato in continuità aziendale è intervenuto il legislatore con il Decreto Legge del 22 del giugno del 2012, numero 83 poi convertito in Legge 7 agosto del 2012, numero 134 che ha visto l'introduzione dell'art. 186 bis l.f.:

il concordato in continuità aziendale prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.

Inoltre, proprio il legislatore, ha legato indissolubilmente o meglio subordinato l'ammissibilità al concordato ad una serie di cautele ovvero esso è stato subordinato alla prova che tale procedura sia funzionale per soddisfare al meglio i creditori; inoltre, la continuità, deve essere sostenibile sul piano economico-finanziario. Per finire, il legislatore ha previsto una disciplina di favore, ovvero ne favorisce l'esito positivo nel momento in cui viene accertata la convenienza della procedura di continuità aziendale.

Concordato in continuità indiretta

La stessa disciplina legiferata dall'art 186 l.f., può anche essere benissimo applicata al concordato in continuità indiretta. Infatti, è bene precisare che la prosecuzione dell'attività d'impresa, non implica necessariamente che questa sia portata avanti direttamente dal debitore. E' ammesso, infatti, che la continuità dell'attività d'impresa possa essere effettuata da altri, ovvero che, ad esempio, l'impresa possa essere data in affitto ad un altro imprenditore che dà continuità all'operatività dell'impresa stessa.

Quindi, l'art. 186 bis postula una disciplina che si può benissimo applicare anche all'ipotesi in cui la gestione dell'impresa venga affidata ad un altro imprenditore e questo perché, agli occhi del legislatore, questa decisione può rappresentare una miglior soluzione e prospettiva di salvaguardia degli interessi dei creditori e dei livelli occupazionali. 

Guardando la legge da questo punto di vista, dunque, all'interno della nozione di concordato in continuità aziendale può essere compresa anche l'ipotesi in cui l'azienda sia stata affidata ad un altro imprenditore in data anteriore a quella dell'inizio della procedura: in questo caso, infatti, è rilevante la continuità oggettiva dell'attività d'impresa e non certo quella diretta (ovvero portata avanti direttamente dal debitore). La continuità dell'attività, anche indiretta, è quindi sempre preferibile alla cessazione dell'attività stessa perché tutela maggiormente quelli che sono gli interessi dei creditori.

In ultima analisi, è giusto ricordare che, per analogia con quanto detto sopra, l'applicazione dell'art. 186 bis può essere applicata anche all'ipotesi in cui vi sia una liquidazione dei beni non funzionali all'attività e, di conseguenza, la prosecuzione dell'attività con parte del patrimonio non dismesso. E', questa, l'ipotesi del concordato misto ed il relativo problema della disciplina da applicargli (quale? in continuità o liquidatorio?). Questo annoso punto viene risolto, dunque, con l'assegnazione di prevalenza alla continuità. Tutto ciò salvo il caso in cui la continuità abbia contorni pretestuosi e prospetti solamente il modo di poter eludere il limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografici.

Concordato in continuità: i requisiti

Come si fa ad avere accesso al concordato in continuità aziendale? E' fondamentale, per attivare questa procedura, che la relazione del professionista chiamato a verificare e confermare i dati aziendali e la fattibilità del piano stesso, attesti anche la prosecuzione dell'attività definendola funzionale ed adatta a soddisfare al meglio gli interessi dei creditori coinvolti.

Detto in modo diverso, al professionista in questione, si richiede una comparizione tra quello che è il tasso di soddisfazione che potrebbe essere ottenuto con il concordato liquidatorio e quello che è invece possibile ottenendo quello in continuità. In pratica, vengono paragonati uno scenario nel quale vi è una cessazione dell'attività d'impresa ed uno dove invece questa attività continua nel tempo (direttamente o indirettamente come visto prima).

A riprova di ciò ed affinché questa comparazione sia il metodo di valutazione da adottare da parte del professionista, la norma richiede:

un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato

Questo per fare in modo che ci sia trasparenza e permettere ai creditori ed a tutti gli altri organi interessati alla procedura, di comprendere esattamente quella che sia stata la valutazione compiuta sulla soluzione proposta dal debitore.

Concordato in continuità: i contratti

Una volta assodato, tramite professionista e poi applicando la normativa, che il concordato in continuità aziendale sia la soluzione migliore per l'interesse dei creditori, questo procedimento sarà favorito da diversi elementi e differenti piani: ad esempio, non viene applicata la soglia minima di soddisfazione del 20% dei creditori chirografari come previsto dall'art. 160 l.f.

Per ciò che concernei contratti in essere dell'azienda del debitore, la disciplina del concordato in continuità aziendale ne favorisce la prosecuzione al fine, come è ovvio che sia, di evitare perdite di rapporti lavorativi essenziali alla continuità stessa dell'attività dell'azienda. Bisogna però distinguere fra quelli che sono contratti con controparti private o con la pubblica amministrazione.

Per i contratti con controparti private viene stabilito che sono del tutto inefficaci tuttele clausole che prevedano la risoluzione del contratto stesso per l'avviamento della procedura.

Per i contratti con la pubblica amministrazione, invece, la prosecuzione dei rapporti viene subordinata al fatto che il professionista scelto dal debitore per le attestazioni, attesi anche la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'imprenditore stesso.

Lo stesso articolo, inoltre, consente anche la partecipazione a procedure per l'affidamento di nuovi contratti pubblici ma questo a condizione che l'esperto posso attestare che il contratto è conforme al piano e che l'imprenditore sia ragionevolmente nelle condizioni di adempiere al contratto. Da ciò resta esclusa la possibilità di concorrere come mandatario di associazione temporanea d'impresa. Questa ultima nota sui contratti, è prevista poiché è ragionevole pensare che possa non essere sufficiente mantenere i contratti in essere ma che, per la soddisfazione dei creditori, possa essere utile poter partecipare ad altre assegnazioni di lavori per la pubblica amministrazione.

I finanziamenti ad impresa in concordato in continuità

Uno degli aspetti importanti della disciplina del concordato in continuità riguarda i finanziamenti all'impresa che vuole proseguire la sua attività.

Per ciò, il legislatore - all'rt. 182 quinquies l.f. - ha previsto una serie di possibilità per cui i finanziamenti erogati in funzione della continuità sono prededucibili andando a favorire i rapporti creditizi nuovi. Si hanno, dunque, ipotesi sia nel caso di richiesta di finanziamenti funzionali ed urgenti relativi all'esercizio dell'attività ed ipotesi in cui, invece, il finanziamento non sia urgente. In entrambi i casi, seppur con salvaguardie differenti, si cerca di favorire la continuità dell'attività dell'impresa una volta raccolte informazioni sommarie ed il parere dei creditori che hanno, dunque, voce in capitolo in questo preciso atto di richiesta di finanziamento.

Fonti normative

  • ​Decreto Legge 22 giugno 2012, numero 83;
  • Legge del 7/8/2012, numero 134;
  • Articolo 186 bis, legge 7/8/2012, numero 134;
  • Articolo 160, legge 7/8/2012, numero 134;
  • Ex articolo 161, comma 6, legge 7/8/2012, numero 134
CONCORDATO IN CONTINUITÀ FALLIMENTO CONTINUITÀ INDIRETTA
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