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Piano di rientro: breve guida

Come funziona il piano di rientro per i debiti? Vediamo un esempio.

Ci sono delle situazioni in cui i debiti di un debitore sono molto alti e non è possibile, dunque, rientrare di questo debito in un'unica soluzione. C'è però la possibilità di chiedere una rateizzazione concordando questa modalità di pagamento con il creditore. Ovviamente, se il debito è già scaduto, il creditore non è obbligato a concedere questa dilazione sul pagamento del debito se non per una mera opportunità. In pratica, dunque, tanto più è complicato rientrare del debito daparte del creditore tramite un recupero coattivo, tanto maggiore sarà la possibilità che questo conceda una rateizzazione sul pagamento del debito per fare in modo di andare a recuperare quanto gli spetta: in questo modo, dunque, favorisce ovviamente sé stesso o meglio favorisce il recupero di un debito che diveramente lo costringerebbe per una strada molto più lunga, tortuosa e dal risultato spesso incerto.

In questo modo, dunque, da una parte il creditore evita spese legali anche importanti e dall'altra il debitore evita la procedura che porterebbe al pignoramento dei beni.

Questa modalità di pagamento "a rate" è il piano di rientro ovvero quell'accordo che va a modificare i rapporti tra le parti per poter concedere più tempo al debitore di rientrare del suo debito rispetto a quanto inizialmente dovuto.

Vediamo, dunque, in questa breve guida, come funziona il piano di rientro, che cos'è nello specifico, come è possibile garantirsi dal debitore e come garantire il rispetto dei patti presi con il debitore stesso.

Piano di rientro: che cos'è?

Il piano di rientro è la modificazione ad una obbligazione già esistente fra due o più parti. La modifica in questione riguarda, nello specifico, i tempi di esecuzione di una prestazione. Proprio perché va a cambiare i termini del pagamento, è strettamente necessario che questo accordo venga fatto per iscritto per fare in modo che non vi siano, in futuro, malintesi o contestazioni da parte di una delle parti interessate alla modifica dell'obbligazione.

Le parti interessate, dunque, dovranno redigere una scrittura privata, posta in carta semplice, che non ha bisogno di registrazione o di un notaio per essere formalizzata. Su questa scrittura devono essere contenute delle indicazioni necessarie e fondamentali:

  • ​dovrà indicare la data della stipula della scrittura e l'indicazione precisa delle parti in causa;
  • dovrà indicare la fonte da cui ha avuto origine il debito in capo ad una delle parti contenute nella scrittura privata;
  • dovrà contenere l'importo che è ancora da corrispondere ed anche quello che è già statoeventualmente versato e pagato;
  • deve contenere i tempi entro cui il debito dovrà essere estinto ovvero i termini entro cui dovranno avvenire i pagamenti successivi e le modalità dei pagamenti stessi;
  • deve contenere - inoltre - la rinuncia da parte del creditore ad azioni esecutive nei confronti del debitore durante il periodo di validità del piano di rientro.

Oltre a ciò, che sono contenuti essenziali che la scrittura privata fra le parti che intendono attuare il pianodi rientro deve avere, possono essere previste altre indicazioni. Sulla scrittura privata che le parti redigono per la modifica all'obbligazione già in essere fra il creditore o i creditori ed il debitore (o i debitori) potrà essere previsto:

  • ​quale sarà la disciplina da attuarsi nel momento in cui ci dovesse essere un inadempimento del debitore al piano di rientro così come concordato sulla stessa scrittura;
  • potrà essere indicata una garanzia che renda certi i pagamenti.

Piano di rientro: cosa succede in caso di inadempimento?

Ma che cosa succede nel caso in cui, una volta redatta la scrittura privata, il debitore smettesse di pagare o mancasse gli accordi pattuiti precedentemente? Vediamolo insieme.

L'accordo in questione, così come lo abbiamo spiegato nel capitolo precedente, potrà essere dunque di due tipi:

  • ​potrà essere un accordo che va a sostituire in modo totale la precedente obbligazione. In questo caso si utilizza il termine tecnico di novazione. Se il caso è questo, in caso di mancato pagamento di una singola rata, il creditore non può pretendere il residuo pagamento del debito in un'unica soluzione ma dovrà e potrà agire solamente in virtù della singola rata. In alternativa può attendere il termine finale della dilazione pattuita per poi agire attraverso l'uso dei tribunali per l'intero importo.
  • l'altro tipo di accordo, invece, può essere quello che non si sostituisce del tutto al precedente debito ma che, invece, concede solamente una concessione - che viene offerta dal creditore verso il debitore - per venire incontro al debitore ed alla sua oggettiva difficoltà nel pagare il debito in un'unica soluzione. In questa seconda ipotesi, dunque, è possibile specificare nel contratto - ovvero nella scrittura privata - cheil ritardo o l'omesso versamento di una sola rata consente al creditore di esigere l'intero pagamento in un'unica soluzione attraverso quella che viene chiamata revoca del piano di rientro.

Piano di rientro: cosa succede se non si paga

M che cosa succede se, ad esempio, il debitore non paga assolutamente ed in nessun modo il piano di rientro pattuito con il creditore? Cosa può fare il creditore per dimostrare il suo diritto al saldo del debito? La firma di quello che è il patto del pianodi rientro costituisce in sé un'ammissione di debito da parte deldebitore ovvero viene chiamato anche riconoscimento del diritto del creditore.

In questi casi, la legge prevede che il creditore possa presentare questo documento in tribunale per ottenere quello che è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Detto in altre parole, dunque, il giudice ordina al debitore di pagare l'importo immediatamente e cioè alla notifica del decreto ingiuntivo.

Il debitore, dalcanto suo, può presentare una opposizione a questa richiesta entro 40 giorni dando così origine ad una vera e propria causa.

Le garanzie per il creditore

Il creditore può tutelarsi per avere una garanzia dall'inadempimento del debitore. Questa garanzia, il creditore ce l'ha attraverso la firma di cambiali. Le cambiali consentono al creditore, in caso di inadempimento da parte del debitore, di avviare una procedura di protesto e di agire, dunque, contro il debitore andando ad agire direttamente con il pignoramento senza avere il bisogno di richiedere il decreto ingiuntivo.

In alternativa, il creditore che non ha la voglia o la forza di poter sostenere i costi di un'azione legale contro il debitore, può far firmare il piano di rientro anche ad un terzo soggetto che sarà fideiussore o garante nei confronti del debitore. Il garante dunque, s'impegna davanti al creditore a pagare le rate qualora il debitore stesso non lo faccia spontaneamente.

Le misure a tute del creditore, dunque, se da una parte permettono ad esso di agire in tempi relativamente rapidi attraverso il decreto ingiuntivo ed atraverso il pignoramento, dall'altra - attraverso la figura del garante o fideiussore - permettonodi avere la garanzia che in caso di inadempienza del debitore sarà qualcun altro a pagare la o le rate al suo posto.

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