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Danno da vacanza rovinata: quando può essere risarcito?

Il danno da vacanza rovinata è inerente all’irripetibilità di un’occasione perduta a causa dell’inadempimento della controparte. Non si tratta di un danno patrimoniale, ma morale, legato allo stress e al turbamento psicologico.

Le vacanze rappresentano uno dei momenti più importanti nella vita delle persone. Infatti, è proprio durante tali periodi che è possibile visitare luoghi e città nuovi, fare nuove amicizie, apprendere nuove culture o semplicemente riposarsi sotto il sole, o fare escursioni nella natura.

Solitamente un soggetto organizza per tempo i viaggi, per trovare l’offerta migliore ma anche per programmare tutto in anticipo evitando poi lo stress negli ultimi giorni. Non sempre, però, tutto va secondo i piani.

Una prenotazione errata o non corrispondente a quanto promesso, o disagi di altro tipo possono recare dei danni ai soggetti, non solo dal punto di vista economico, ma anche morale. Non potere sfruttare a pieno le vacanze, infatti, è considerato come fonte di stress e turbamento, come vedremo.

Cos’è il danno da vacanza rovinata?

Il danno da vacanza rovinata e il relativo risarcimento sono previsti dall’art. 46 del Codice del Turismo:

Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Il turista in caso di inadempimenti può chiedere la risoluzione del contratto, ma anche il risarcimento danni. Il tempo della vacanza, sprecato, ovvero trascorso inutilmente, e l’irreperibilità dell’occasione persa, infatti, possono provocare stress e turbamenti psicologici nei soggetti.

L’inesatto adempimento contrattuale comporta diversi svantaggi al turista, che da tempo attende di trascorrere un periodo di relax o divertimento come aveva programmato.

Avere pochi giorni di ferie dal lavoro e sprecarli a litigare con il tour operator, l’agenzia o un altro soggetto che non ha rispettato i patti, è certamente frustrante.

Quindi, da una parte ci può essere una perdita di tipo patrimoniale, ma dall’altra è necessario valutare anche il turbamento psicologico.

Inoltre, con il termine “turista” non si fa riferimento soltanto a chi viaggia per motivi di svago, ma anche chi si sposta per lavoro, In particolare con il decreto legislativo 62/2018 è stata presa in considerazione la categoria generica di viaggiatore, comprendendo chiunque si deve spostare e deve soggiornare fuori casa.

Il danno da vacanza rovinata, perciò, si riferisce alla lesione del diritto di godere un viaggio senza dovere subire disagi connessi a problematiche o ad inadempimenti. 

Cosa dice la giurisprudenza?

Nel paragrafo precedente abbiamo spiegato il significato di danno da vacanza rovinata, ma quando è stato introdotto questo concetto in giurisprudenza? Vediamo le varie tappe evolutive.

Innanzitutto va detto che, la prima regolamentazione legislativa è stata fatta nel 1977 alla Convenzione di Bruxelles, e successivamente la legge è stata recepita anche in Italia. In tale occasione è stato sottolineato che l’organizzatore del viaggio deve risarcire il viaggiatore nel caso in cui non rispetti gli obblighi contrattuali, a meno che non provi di essersi comportato in modo diligente.

La necessità di risarcire non soltanto il danno patrimoniale, ma anche quello morale è stato affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002.

Nel nostro Paese, con l’introduzione del Codice del Turismo nel 2011 sono state individuate le cause che possono determinare il danno da vacanza rovinata, sottolineando che non si tratta di concetti di scarsa rilevanza. Il tempo inutilmente trascorso e l’occasione perduta, infatti, possono comportare delle conseguenze di carattere psicologico nei soggetti.

Con il decreto legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 è stato modificato l’art. 46 del Codice del Turismo, sottolineando che il risarcimento è possibile indipendentemente dalla risoluzione del contratto, dato che l’interessato non ha avuto la possibilità di godere a pieno della vacanza. In tale occasione è stato fissato il limite per la prescrizione a 3 anni, come possiamo leggere:

Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza

Danno patrimoniale e morale

Come abbiamo accennato sopra, quando si parla di danni risarcibili a causa di una vacanza rovinata si fa riferimento a:

  • eventuali perdite di natura economica
  • disagi di natura psicologica, stress e turbamenti

Si tratta quindi di danni patrimoniali, ma anche morali. Nel primo caso è abbastanza semplice quantificare il tutto, dato che esistono dei costi certi sostenuto dal soggetto.
Nel secondo caso, invece, la questione è più complessa, dato che la perdita riguarda l’opportunità di svago e relax non goduta.

Possiamo dire che, si tratta di una specie particolare di danni alla persona, come descritto dall’art. 2059 c.c.:

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge

Ma su chi ricade l’onere della prova?

Dato che il danno da vacanza rovinata è causato dall’inadempimento da parte di un tour operator, struttura alberghiera, agenzia di viaggi, o altro operatore, è compito del turista dimostrare il danno subito e il contratto in oggetto.

Detto ciò risulta evidente che è di estrema importanza avere a disposizione tutta la documentazione inerente al viaggio, ma anche eventuali prove quali foto, filmati o testimonianze, per poter ricostruire quanto accaduto.

Il risarcimento per danno da vacanza rovinata

Vediamo ora di descrivere nel dettaglio cosa deve fare esattamente un turista che ha subito dei danni anche soltanto di natura morale.

In caso di problematiche il soggetto deve agire in modo tempestivo, entrando in contatto con l’organizzatore del viaggio, ed esponendo un primo reclamo. Lo scopo è quello di informare la controparte e di permetterle di risolvere la questione, in breve tempo, se possibile.

Ad ogni modo, se non ci sono risposte soddisfacenti è possibile presentare un reclamo formale entro e non oltre 10 giorni dal rientro dalla vacanza. Per fare ciò è possibile inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC direttamente alla controparte, indicando l’inadempimento e chiedendo un indennizzo.

In tale occasione è utile allegare subito la richiesta di risarcimento per danno da vacanza rovinata, con le prove raccolte, ad esempio foto, filmati o testimonianze.

Ad ogni modo, è possibile agire in Tribunale entro 3 anni dal rientro dal viaggio, dato che la prescrizione di tale diritto è stata recentemente modificata, con il decreto legislativo 62/2018.

Ma come si calcola il risarcimento?

I danni non patrimoniali sono più difficili da calcolare non essendo presenti delle cifre oggettive di riferimento. In questi casi la giurisprudenza ritiene che di debba applicare il criterio equitativo, cioè il giudice deve effettuare delle considerazioni personali a seconda di alcuni elementi come l’irripetibilità del viaggio, il valore attribuito allo stesso dal consumatore, lo stress, ecc.

Va precisato però che, al di sotto della soglia minima di disagio, non viene riconosciuto alcun indennizzo. In caso contrario, infatti, ci sarebbe il rischio di contrastare con i principi di correttezza e buona fede, andando a sbilanciare gli interessi contrapposti tra operatore e turista.

Fonti normative

  • Decreto legislativo 62/2018
  • Art. 2059 c.c
  • Art. 46 del Codice del Turismo
DANNO DA VACANZA ROVINATA TUTELA DEL CONSUMATORE CODICE DEL TURISMO
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