Il visto turistico è una delle modalità contemplate dalla legge per consentire a persone provenienti da Paesi esteri di accedere e soggiornare regolarmente in Italia. Vi sono però una serie di specifiche condizioni per poterlo richiedere, possibilità e limiti che caratterizzano questo permesso.
Il visto turistico è un documento il cui rilascio permette allo straniero di risiedere sul territorio italiano (o in altro territorio ricompreso nel cosiddetto spazio Schengen) per un lasso di tempo limitato, ossia corrispondente a 90 giorni. Le caratteristiche di questo documento definiscono quando è necessario ottenerlo, chi lo può ottenere e chi, viceversa, ne viene escluso, nonché le opportunità ed i limiti di coloro che ne sono in possesso.
Esaminiamo dunque da vicino, punto per punto, questi elementi.
Abbiamo detto che il documento consente l’accesso ai Paesi dell’area Schengen e la permanenza per un periodo di 90 giorni. La ratio che guida questa scelta è che il permesso è stato concepito proprio per consentire il viaggio per ragioni turistiche. Ma se si è già residenti in altro Paese della medesima area?
Ecco che si profilano le caratteristiche di coloro i quali non necessitano del permesso:
Ne consegue che tutti coloro che non rientrano nelle casistiche descritte pocanzi, devono possederlo al fine di poter accedere nel nostro Paese.
Ci sono una serie di circostanze che non consentono di procedere alla concessione del documento. In particolar modo:
In tutti questi casi, il respingimento della richiesta di visto viene motivato e comunicato allo straniero in una lingua a lui comprensibile oppure in una delle principali lingue più diffuse (inglese, spagnolo, francese, arabo).
Il ricorso è una possibilità dinnanzi al respingimento della richiesta. Esso va presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, e ciò può essere fatto entro il termine di 60 giorni a partire dalla comunicazione ufficiale di rigetto della domanda. C’è la possibilità di formulare una richiesta di revisione urgente se sussistono due presupposti: 1. fumus boni iuris (fondatezza del ricorso ad una prima analisi); 2. periculum in mora (pericolo del ritardo), di ordinare all'Amministrazione il riesame del provvedimento alla luce dei motivi riportati nel ricorso.
Al netto delle casistiche già descritte che determinano l’esclusione automatica dall’accesso a questo permesso turistico, vi sono una serie di circostanze che possono essere poste alla base del rifiuto e che vengono previste dall’ art. 32 del Codice Comunitario dei visti.
A titolo esemplificativo, rappresentano ovvia ragione di esclusione la presentazione di un documento di viaggio contraffatto, alterato o completamente fasullo; la mancanza di un giustificativo circa lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia; l’impossibilità a dimostrare la presenza dei mezzi di sussistenza necessari al soggiorno ed al rientro nel Paese di origine, ecc..
Una volta stabilito di non rientrare nelle categorie di coloro i quali possono accedere liberamente al Paese e verificata l’assenza di motivi di esclusione, si può procedere alla formulazione della richiesta.
La domanda va stilata e presentata presso l’Ambasciata oppure il Consolato italiano presente nel proprio luogo di residenza (anche in tal caso il sito del Ministero degli Esteri presenta la possibilità di consultare i recapiti delle Ambasciate e dei Consolati in base al proprio Paese).
Esistono diverse condizioni che riguardano, in base al proprio Paese di provenienza, la tipologia e l’elenco dei documenti da allegare alla domanda, i costi e le tempistiche. Quindi, la cosa migliore da fare è contattare l’istituzione individuata competente per il proprio Paese e richiedere informazioni dettagliate.
Il limite di carattere temporale è il più evidente. Se il richiedente ha in programma un periodo di soggiorno più duraturo, deve agire in maniera da garantirsi legalmente questo diritto poiché, decaduti i 90 giorni di permesso turistico, risulterebbe risiedere illegalmente sul territorio nazionale.
Il documento qui in esame non è la scelta corretta per coloro i quali devono entrare in Italia per ragioni di lavoro o di studio. Esso non permette lo svolgimento di attività lavorative per lo straniero e non permette ad un ipotetico datore di lavoro di assumere lo straniero dotato di quest’unico permesso. Esistono strumenti appositi per poter lavorare in Italia, come ad esempio la cosiddetta “Carta Blu”. Ciò vale anche se lo straniero è entrato nel Paese per turismo e si imbatte in una proposta di lavoro grazie alla quale ha la concreta possibilità di essere assunto. Il suo visto turistico non potrà essere convertito e, alla scadenza, la persona dovrà fare rientro nel Paese di origine e, in accordo con il datore di lavoro, avviare le corrette procedure per l’ingresso per motivi di lavoro.
Vi sono tuttavia due casi che contemplano la possibilità di conversione, ovvero: 1. l’esistenza delle condizioni per il ricongiungimento familiare con parente già residente nel nostro Paese; 2. la presenza di gravi motivi che non permettono il rientro nel Paese di origine.
In conclusione, il visto turistico rappresenta un'opportunità per soggiornare in Italia un lasso di tempo sufficiente ad "esplorare" il Paese per ragioni turistiche. Bisogna tuttavia considerare sempre le motivazioni alla base del proprio viaggio e, sulla base delle medesime, valutare se si tratti effettivamente del tipo di permesso idoneo o se non sia più opportuno rifarsi agli altri mezzi che la legge ed i regolamenti della Comunità Europea mettono a disposizione dello straniero.
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