Cerchi un avvocato esperto in
Internazionale e immigrazione
Guide diritto internazionale e immigrazione

Visto turistico per l'Italia: cos'è e come richiederlo

Il visto turistico è una delle modalità contemplate dalla legge per consentire a persone provenienti da Paesi esteri di accedere e soggiornare regolarmente in Italia. Vi sono però una serie di specifiche condizioni per poterlo richiedere, possibilità e limiti che caratterizzano questo permesso.

Il visto turistico è un documento il cui rilascio permette allo straniero di risiedere sul territorio italiano (o in altro territorio ricompreso nel cosiddetto spazio Schengen) per un lasso di tempo limitato, ossia corrispondente a 90 giorni. Le caratteristiche di questo documento definiscono quando è necessario ottenerlo, chi lo può ottenere e chi, viceversa, ne viene escluso, nonché le opportunità ed i limiti di coloro che ne sono in possesso. 

Esaminiamo dunque da vicino, punto per punto, questi elementi.


​Visto turistico: chi deve averlo e quando viene negato

​Stranieri esenti dall'obbligo del visto

Abbiamo detto che il documento consente l’accesso ai Paesi dell’area Schengen e la permanenza per un periodo di 90 giorni. La ratio che guida questa scelta è che il permesso è stato concepito proprio per consentire il viaggio per ragioni turistiche. Ma se si è già residenti in altro Paese della medesima area?

Ecco che si profilano le caratteristiche di coloro i quali non necessitano del permesso:

  • ​come si può intuire, non ne hanno bisogno i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea e dei Paesi dello Spazio Economico Europeo. Li elenchiamo di seguito per completezza: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
  • i cittadini della Repubblica di San Marino, Vaticano e Svizzera;
  • cittadini stranieri che già risiedono in uno Stato dell’area Schengen con regolare permesso di soggiorno, a patto che l’accesso al nostro Paese avvenga nel limite dei 90 giorni e non per ragioni di studio, formazione o tirocini;
  • cittadini di alcuni Stati extraeuropei (il cui elenco completo è reperibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri).

Ne consegue che tutti coloro che non rientrano nelle casistiche descritte pocanzi, devono possederlo al fine di poter accedere nel nostro Paese. 


​Chi è escluso dalla concessione del visto turistico?

Ci sono una serie di circostanze che non consentono di procedere alla concessione del documento. In particolar modo:

  • ​se lo straniero è già stato espulso da uno dei Paesi UE – ad eccezione di coloro i quali hanno ottenuto un’autorizzazione al nuovo ingresso oppure se trascorso il periodo stabilito per il divieto di ingresso;
  • se lo straniero viene considerato un “pericolo” per l’ordine e la sicurezza pubblica, elemento stabilito sulla base di accordi internazionali;
  • se lo straniero abbia in carico condanne penali per alcune fattispecie delittuose: reati descritti nell’art. 380 (comma 1 e 2) del Codice di Procedura Penale, reati in materia di stupefacenti, riguardanti la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il reclutamento/coinvolgimento di minori in attività illecite, lo sfruttamento della prostituzione adulta e/o minorile.

In tutti questi casi, il respingimento della richiesta di visto viene motivato e comunicato allo straniero in una lingua a lui comprensibile oppure in una delle principali lingue più diffuse (inglese, spagnolo, francese, arabo).

​Ricorso per visto turistico negato

​Il ricorso è una possibilità dinnanzi al respingimento della richiesta. Esso va presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, e ciò può essere fatto entro il termine di 60 giorni a partire dalla comunicazione ufficiale di rigetto della domanda. C’è la possibilità di formulare una richiesta di revisione urgente se sussistono due presupposti: 1. fumus boni iuris (fondatezza del ricorso ad una prima analisi); 2. periculum in mora (pericolo del ritardo), di ordinare all'Amministrazione il riesame del provvedimento alla luce dei motivi riportati nel ricorso.

Al netto delle casistiche già descritte che determinano l’esclusione automatica dall’accesso a questo permesso turistico, vi sono una serie di circostanze che possono essere poste alla base del rifiuto e che vengono previste dall’ art. 32 del Codice Comunitario dei visti

A titolo esemplificativo, rappresentano ovvia ragione di esclusione la presentazione di un documento di viaggio contraffatto, alterato o completamente fasullo; la mancanza di un giustificativo circa lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia; l’impossibilità a dimostrare la presenza dei mezzi di sussistenza necessari al soggiorno ed al rientro nel Paese di origine, ecc..


​Come richiedere il visto turistico per l'Italia

​Una volta stabilito di non rientrare nelle categorie di coloro i quali possono accedere liberamente al Paese e verificata l’assenza di motivi di esclusione, si può procedere alla formulazione della richiesta.

La domanda va stilata e presentata presso l’Ambasciata oppure il Consolato italiano presente nel proprio luogo di residenza (anche in tal caso il sito del Ministero degli Esteri presenta la possibilità di consultare i recapiti delle Ambasciate e dei Consolati in base al proprio Paese).

Esistono diverse condizioni che riguardano, in base al proprio Paese di provenienza, la tipologia e l’elenco dei documenti da allegare alla domanda, i costi e le tempistiche. Quindi, la cosa migliore da fare è contattare l’istituzione individuata competente per il proprio Paese e richiedere informazioni dettagliate.


​I limiti del permesso turistico

​Il limite di carattere temporale è il più evidente. Se il richiedente ha in programma un periodo di soggiorno più duraturo, deve agire in maniera da garantirsi legalmente questo diritto poiché, decaduti i 90 giorni di permesso turistico, risulterebbe risiedere illegalmente sul territorio nazionale.

Il documento qui in esame non è la scelta corretta per coloro i quali devono entrare in Italia per ragioni di lavoro o di studio. Esso non permette lo svolgimento di attività lavorative per lo straniero e non permette ad un ipotetico datore di lavoro di assumere lo straniero dotato di quest’unico permesso. Esistono strumenti appositi per poter lavorare in Italia, come ad esempio la cosiddetta “Carta Blu”. Ciò vale anche se lo straniero è entrato nel Paese per turismo e si imbatte in una proposta di lavoro grazie alla quale ha la concreta possibilità di essere assunto. Il suo visto turistico non potrà essere convertito e, alla scadenza, la persona dovrà fare rientro nel Paese di origine e, in accordo con il datore di lavoro, avviare le corrette procedure per l’ingresso per motivi di lavoro.

Vi sono tuttavia due casi che contemplano la possibilità di conversione, ovvero: 1. l’esistenza delle condizioni per il ricongiungimento familiare con parente già residente nel nostro Paese; 2. la presenza di gravi motivi che non permettono il rientro nel Paese di origine.


In conclusione, il visto turistico rappresenta un'opportunità per soggiornare in Italia un lasso di tempo sufficiente ad "esplorare" il Paese per ragioni turistiche. Bisogna tuttavia considerare sempre le motivazioni alla base del proprio viaggio e, sulla base delle medesime, valutare se si tratti effettivamente del tipo di permesso idoneo o se non sia più opportuno rifarsi agli altri mezzi che la legge ed i regolamenti della Comunità Europea mettono a disposizione dello straniero.

VISTO TURISTICO PERMESSO DI SOGGIORNO BREVE SOGGIORNO IN ITALIA
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.